CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05442/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31249-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 428/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] NLkRINIS. Ric. 2020 n. 31249 sez. ML - ud. 15-11-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 10 luglio 2020, la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, ha parzialmente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine in virtù dei quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva operato alle dipendenze del Consorzio, e la conseguente conversione in rapporto a tempo indeterminato o, in subordine, la condanna al risarcimento del danno per l'illegittima precarizzazione del rapporto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto: a) infondata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione riproposta in sede di gravame dal Consorzio appellato, stante il differimento al 31.12.2011 del termine per l'impugnazione entro i 270 giorni di cui alla I. n. 183/2010 per effetto della previsione recata dal d.l. n. 225/2010; b) ferma la statuizione del primo giudice intesa a riconoscere l'illegittimità dei contratti a termine; c) passata in giudicato la statuizione di rigetto della richiesta di conversione a tempo indeterminato del rapporto; d) fondata la pretesa al risarcimento del danno, da riconoscersi presuntivamente in ragione del regime agevolato della prova, erroneamente disatteso in prime cure, danno liquidato in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; che per la cassazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; - che entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il Consorzio ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 5, I. n. 183/2010 in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l'incongruità logica e giuridica della pronunzia della Corte territoriale, inficiata dalla mancata considerazione della distanza temporale intercorsa tra i plurimi contratti conclusi tra le parti, tale da rendere inconfigurabile l'ipotesi della successione tra i medesimi e della reiterazione abusiva; che il motivo è infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 559/20221 e Cass. n. 37989/2021 entrambe rese in fattispecie che vedevano parte lo stesso Consorzio) secondo cui il denunziato ul:ilizzo abusivo del medesimo lavoratore con tipologie contrattuali a tempo determinato con cadenza annuale per un congruo numero di anni, sia pure con intervalli temporali tra di esse, configura l'impugnazione di una successione di contratti e non di singoli contratti, che si pone in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE e comporta il riconoscimento, nei termini di cui alla sentenza resa da questa Corte a sezioni unite n. 5072/20115, del "danno comunitario", da liquidare assumendo a parametro i limiti previsti dall'art. l'art. 32, comma 5, I. n. 183/2010; che il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tale orientamento, a motivo del riprodursi nella specie della medesima situazione di fatto per cui i contratti a termine tra le parti sono stati conclusi con cadenza annuale puntualmente rispettata dal 1998 al 2011; che il ricorso va, dunque, rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base delle tariffe di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, applicabile alla fattispecie per il principio di diritto enunciato da Cass. SS.IUU. n. 17405/2012, con distrazione a favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del