Risultati per «Diritto costituzionale»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:1018
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0257 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 8 dicembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Pensione di servizio dei giudici – Base di calcolo – Mancata considerazione di un’indennità di distacco – Esclusione per ragioni legate a vincoli di eliminazione del disavanzo di bilancio – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio di indipendenza dei giudici – Competenza dei poteri legislativo ed esecutivo degli [OSCURATO:PERSONA] membri a ridurre la retribuzione dei giudici – Presupposti» Nella causa C‑257/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Neamţ (Tribunale superiore di Neamț, Romania), con decisione del 7 febbraio 2025, pervenuta alla Corte il 7 aprile 2025, nel procedimento B.V. contro I.J., LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin, presidente di sezione, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra B.V., un giudice in pensione, e l’I.J. (Ispettorato giudiziario rumeno), in merito al rifiuto di quest’ultimo di rilasciargli un certificato standard che menzioni le indennità giornaliere di distacco che erano state percepite da B.V., ai fini della revisione dei suoi diritti pensionistici.

Contesto normativo Legge sul vecchio status dei magistrati 3 L’articolo 82, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] nr. 303 privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303 sullo status dei giudici e dei procuratori), del 28 giugno 2004 (ripubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , partie I, n. 826 del 13 settembre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul vecchio status dei magistrati»), prevedeva, in sostanza, che i giudici con un’anzianità di servizio di almeno 25 anni nell’esercizio delle funzioni di giudice «possono beneficiare, al compimento dei 60 anni di età, di una pensione di servizio, pari all’80% della base di calcolo rappresentata dall’indennità mensile lorda di inquadramento o dallo stipendio base lordo mensile, a seconda dei casi, e dalle maggiorazioni percepite nel corso dell’ultimo mese di attività prima della data di pensionamento».

Regolamento del governo n. 1275 del 18 ottobre 2005 4 L’articolo 7 delle norme di attuazione approvate con la Hotărârea Guvernului nr. 1275 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (regolamento del governo n. 1275 per l’approvazione delle norme di attuazione delle disposizioni della legge n. 303/2004, sullo status dei giudici e dei procuratori, ripubblicata, e della legge n. 47/1992, sull’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale, ripubblicata, relative alle pensioni di servizio e alla concessione degli assegni per i figli di età inferiore a due anni), del 18 ottobre 2005 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , partie I, n. 979 del 3 novembre 2005), dispone, ai paragrafi 1 e 3, quanto segue: «1.

L’importo della pensione di servizio di cui all’articolo 82, paragrafi 1 e 2, è pari all’80% della media dei redditi lordi percepiti nel corso degli ultimi dodici mesi di attività prima della data di pensionamento. (…)

3. Sono incluse nei redditi lordi realizzati, oltre all’indennità di inquadramento lorda mensile, le maggiorazioni permanenti o non permanenti.

Non sono incluse nei redditi lordi le somme percepite a titolo di premi, gratifiche, conguagli, restituzione di diritti relativi ad un altro periodo, né l’indennità pari a sette indennità di inquadramento lorde mensili di cui all’articolo 81, paragrafo 1, della legge o altri diritti non aventi carattere retributivo». 5 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tali norme di attuazione: «Ai fini della determinazione della pensione di servizio, il fascicolo della pensione deve contenere: (…) b) il certificato standard per la pensione di servizio (…) redatto dall’ultima entità datore di lavoro, che comprenderà l’anzianità di servizio nella magistratura, l’anzianità nelle sole funzioni di giudice e di procuratore, la media dei redditi lordi realizzati negli ultimi dodici mesi di attività prima della data di pensionamento e il reddito lordo realizzato alla data della pensione».

L’OUG n. 27/2006 6 L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor și procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției (decreto-legge del Governo n. 27, relativo alla retribuzione e a altri diritti dei giudici, dei procuratori e delle altre categorie di personale del sistema giudiziario), del 29 marzo 2006 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , partie I, n. 314 del 7 aprile 2006; in prosieguo: l’«OUG n. 27/2006») così prevede: «I giudici, i procuratori, il personale ad essi assimilato e i magistrati‑assistenti, distaccati o delegati in una località diversa da quella della loro residenza, godono, per tutta la durata della delega o del distacco, dei seguenti diritti: a) una diaria [indennità giornaliera] pari al 2% dell’indennità di inquadramento lorda mensile, ma non inferiore all’importo previsto per il personale delle unità di bilancio».

Legge sul nuovo status dei magistrati 7 [OSCURATO:PERSONA] nr. 303 privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303 sullo status dei giudici e dei procuratori), del 15 novembre 2022 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , partie I, n. 1102 del 16 novembre 2022), è entrata in vigore il 16 novembre 2022 ed è stata modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] nr. 282 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal (legge n. 282 che modifica e integra atti normativi nel settore delle pensioni di servizio nonché la legge n. 227/2015 recante il codice tributario), del 19 ottobre 2023 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , partie I, n. 950 del 20 ottobre 2023; in prosieguo: la «legge sul nuovo status dei magistrati»). 8 A seguito di tali modifiche, l’articolo 211 della legge sul nuovo status dei magistrati è stato integrato da un paragrafo 4 1 , ai sensi del quale, a decorrere dal 1 o gennaio 2024: «Non sono inclusi nella base di calcolo della pensione di servizio gli importi percepiti a titolo di premi, gratifiche, conguagli, rimborsi di diritti retributivi relativi ad un periodo diverso da quello preso in considerazione per la determinazione del diritto a pensione, diarie o qualsiasi altro diritto non avente carattere permanente». 9 La relazione introduttiva del progetto di legge che ha portato a tale modifica legislativa enuncia che «[i]l fatto di ridimensionare l’importo delle pensioni di servizio non equivale ad un’espropriazione dei beneficiari di tali pensioni, ma mira a far diminuire, relativamente al momento attuale, i diritti pensionistici a titolo di obbligo pubblico gravante sul bilancio dello Stato.

Neppure il ricalcolo delle pensioni di servizio equivale alla restrizione di un diritto costituzionale, ma è necessario per ridurre le spese di bilancio».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 Il ricorrente nel procedimento principale, B.V., ha esercitato le funzioni di magistrato fino al 1 o dicembre 2022, data del suo pensionamento.

Durante il periodo in cui era giudice ispettore all’interno dell’Ispettorato giudiziario rumeno, vale a dire dal 28 dicembre 2018 al 1 o dicembre 2022, ha percepito un’indennità giornaliera di distacco, corrispondente, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’OUG n. 27/2006, al 2% dell’indennità di inquadramento lorda mensile. 11 Al fine di liquidare i suoi diritti pensionistici, il 10 novembre 2022 B.V. ha chiesto all’ispettore capo dell’Ispettorato giudiziario rumeno il rilascio di un certificato standard che indicasse il reddito lordo che egli aveva percepito nel novembre 2022, il quale avrebbe incluso l’indennità giornaliera di distacco.

Quest’ultima ammonterebbe a 10143 lei rumeni (RON) (circa EUR 2000) per il mese di novembre 2022. 12 L’Ispettorato giudiziario rumeno ha rifiutato di accogliere la domanda di B.V., con la motivazione che tale indennità non fa parte della base di calcolo della pensione di servizio prevista all’articolo 82, paragrafo 1, della legge sul vecchio status dei magistrati. 13 Nel novembre 2023 B.V. ha contestato tale rifiuto dinanzi al Tribunalul Neamț (Tribunale superiore di Neamț, Romania), giudice del rinvio. 14 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, a partire dall’entrata in vigore della legge sul vecchio status dei magistrati, ai magistrati rumeni è stato riconosciuto il diritto di beneficiare di una pensione di servizio pari all’80% della base di calcolo comprendente, a seconda dei casi, l’indennità di inquadramento lorda mensile o la retribuzione base lorda mensile, nonché le maggiorazioni percepite nell’ultimo mese di attività prima del pensionamento. 15 Il giudice del rinvio rileva, da un lato, che, dopo aver qualificato l’indennità giornaliera di distacco come diritto di natura retributiva, in particolare nelle decisioni del 7 febbraio 2022 e del 13 marzo 2023, l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione dell’11 novembre 2024 ([OSCURATO:PERSONA] oficial al României , partie I, n. 1269 del 17 dicembre 2024), ha escluso tale indennità dalla base di calcolo della pensione di servizio e, dall’altro, che, dal 1 o gennaio 2024, tale soluzione è espressamente prevista dall’articolo 211, paragrafo 4 1 , della legge sul nuovo status dei magistrati. 16 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se, in mancanza di un criterio oggettivo nella normativa che disciplina la retribuzione dei giudici, l’esclusione di detta indennità dalla base di calcolo della pensione di servizio non pregiudichi il principio dell’indipendenza dei giudici, che deriva dagli articoli 2 e 19 TUE nonché dall’articolo 47 della Carta, e che richiede che i giudici percepiscano una retribuzione stabile e corrispondente all’importanza e alle specificità della funzione esercitata.

Vari atti internazionali porrebbero del resto l’accento su tale aspetto, in particolare il punto 54 della raccomandazione CM/Rec(2010) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, intitolata «I giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità», adottata il 17 novembre 2010, e il punto 6.4 della Carta europea sullo status dei giudici, adottata a Strasburgo il 10 luglio 1998 dal Consiglio d’Europa. 17 In tali circostanze, il Tribunalul Neamţ (Tribunale superiore di Neamţ) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 2 [TUE] che, indicando i valori sui quali si fonda l’Unione europea, fa riferimento al rispetto dello Stato di diritto, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], in base ai quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono una tutela giurisdizionale effettiva fondata sul diritto di accesso ad un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, debbano essere interpretati nel senso che il principio di indipendenza dei giudici osta al rifiuto di includere nell’ambito dei diritti alla pensione di servizio la componente salariale consistente nell’[indennità giornaliera di distacco], componente che non è stata versata a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, quali le spese di viaggio, di vitto o di alloggio, concessa ai giudici aventi lo status di giudici distaccati o delegati, in quanto tale rifiuto deroga al meccanismo secondo il quale la pensione di servizio dei giudici è determinata in base a criteri oggettivi, indipendenti dall’intervento arbitrario dei poteri esecutivo e legislativo, e comporta una riduzione duratura del livello retributivo, in violazione delle garanzie costituzionali che assicurano ai giudici una pensione di servizio conforme alla dignità della loro carica e alla portata delle loro funzioni e che garantiscono l’amministrazione della giustizia da parte di organi giurisdizionali e di giudici indipendenti».

Sulla questione pregiudiziale 18 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a siffatta questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 19 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 20 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che il principio di indipendenza dei giudici osta al rifiuto di prendere in considerazione un’indennità giornaliera di distacco ai fini del calcolo della pensione di servizio, qualora un siffatto rifiuto, da un lato, deroghi al meccanismo secondo cui la pensione di servizio dei giudici è determinata in base a criteri oggettivi, indipendenti dall’intervento arbitrario dei poteri esecutivo e legislativo, e, dall’altro, comporti una riduzione duratura del livello retributivo dei giudici in pensione. 21 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, sebbene, conformemente al principio di separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro debba essere garantita, il solo fatto che tali poteri siano coinvolti nella determinazione della retribuzione dei giudici non è, in quanto tale, idoneo a creare una dipendenza dei giudici rispetto a detti poteri né a suscitare dubbi quanto alla loro indipendenza o imparzialità. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono infatti di un ampio margine di discrezionalità nell’elaborazione del loro bilancio e nella ponderazione delle diverse voci di spesa pubblica.

Tale ampio margine di discrezionalità include la determinazione del metodo di calcolo di dette spese e, in particolare, della retribuzione dei giudici, atteso che i poteri legislativo ed esecutivo nazionali si trovano nella posizione migliore per tener conto del particolare contesto socioeconomico dello Stato membro, in cui tale bilancio deve essere elaborato e l’indipendenza dei giudici deve essere garantita (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23 , EU:C:2025:109 , punti 50 e 51 ). 22 Ciò non toglie che le norme nazionali relative alla retribuzione dei giudici non devono far sorgere nelle persone dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti.

A tal fine le carte, le relazioni e altri documenti redatti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite possono fornire indicazioni pertinenti ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione in presenza di disposizioni nazionali adottate in materia (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23 , EU:C:2025:109 , punti 52 e 53 ). 23 Come rilevato dalla Corte al punto 65 della sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė ( C‑146/23 e C‑374/23 , EU:C:2025:109 ), i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro possono derogare alla normativa nazionale, che definisce in modo oggettivo le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici, decidendo di ridurre l’importo di tale retribuzione, a condizione che sia soddisfatto un certo numero di requisiti. 24 In primo luogo, conformemente al principio della certezza del diritto, una misura di riduzione della retribuzione o della pensione di servizio dei giudici deve essere determinata per legge, oggettiva, prevedibile e trasparente [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 25 e giurisprudenza citata]. 25 A tal riguardo, occorre precisare che il requisito della prevedibilità è soddisfatto quando il singolo può sapere, sulla base del dettato della disposizione pertinente e, se necessario, con l’aiuto dell’interpretazione che ne è data dai giudici nazionali interessati, quale sia la portata di tale disposizione (v., per analogia, sentenze del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05 , EU:C:2007:261 , punto 50 , nonché del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23 , EU:C:2025:484 , punto 88 ).

Il principio della certezza del diritto, il quale esige che le norme giuridiche siano chiare e precise e che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando possono avere conseguenze sfavorevoli, non può essere infatti inteso nel senso che impone al legislatore o al giudice nazionale, nell’ambito di una norma adottata dal primo e interpretata dal secondo, di menzionare le diverse ipotesi concrete in cui una norma astratta può applicarsi, in quanto non tutte queste ipotesi possono essere determinate in anticipo (v., per analogia, sentenza del 1 o agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P , EU:C:2025:608 , punto 33 ). 26 In secondo luogo, una misura di riduzione della retribuzione dei giudici o della loro pensione di servizio deve essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, quale un dovere imperativo di eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, TFUE, fermo restando che la possibilità per uno Stato membro di avvalersi di un tale dovere imperativo non presuppone l’avvio nei suoi confronti di una procedura ai sensi del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai Trattati UE e FUE [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 26 e giurisprudenza citata]. 27 Le motivazioni di bilancio che abbiano giustificato l’adozione di una misura derogatoria alle norme di diritto ordinario in materia di retribuzione dei giudici devono essere chiaramente espresse.

Inoltre, fatte salve circostanze eccezionali debitamente giustificate, tali misure non devono riguardare specificamente i soli membri degli organi giurisdizionali nazionali e devono inserirsi in un quadro più generale, volto a far sì che un insieme più ampio di membri del pubblico impiego nazionale contribuisca allo sforzo di bilancio perseguito [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 27 e giurisprudenza citata]. 28 Come previsto dal punto 54 della raccomandazione CM/Rec(2010) 12 del 17 novembre 2010, «[d]evono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici».

Per contro, come precisa il punto 57 della relazione introduttiva di tale raccomandazione, «[l]a disposizione volta a impedire la riduzione della retribuzione dei giudici non osta specificamente a una riduzione della retribuzione nell’ambito delle politiche pubbliche dirette alla riduzione generale delle retribuzioni dei membri del servizio pubblico». 29 Di conseguenza, quando uno Stato membro adotta misure restrittive di bilancio che colpiscono i suoi funzionari e i suoi agenti pubblici, esso può, in una società caratterizzata dalla solidarietà, come sottolineato dall’articolo 2 TUE, decidere di applicare tali misure anche ai giudici nazionali [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 29 e giurisprudenza citata]. 30 In terzo luogo, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, qualsiasi misura volta a ridurre la retribuzione dei giudici deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito di eliminazione dei disavanzi pubblici eccessivi, limitarsi allo stretto necessario per raggiungere tale obiettivo e non essere sproporzionata rispetto a tale obiettivo, il che implica la ponderazione tra l’eliminazione dei disavanzi pubblici eccessivi e l’ingerenza nel principio di indipendenza dei giudici [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 30 ]. 31 Ciò premesso, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’elaborazione del loro bilancio e nella ponderazione delle diverse voci di spesa pubblica, come ricordato al punto 21 della presente ordinanza, uno Stato membro può adottare una misura legislativa diretta non già a derogare alla normativa di base che fissa la retribuzione dei giudici per far fronte a una crisi di bilancio, bensì a modificare tale normativa per il futuro, diminuendo la loro retribuzione, al fine di migliorare la sua situazione di bilancio a lungo termine [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 32 ]. 32 Il principio di indipendenza dei giudici, che deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, non può ostare a una tale modifica, anche se essa non è limitata nel tempo, purché il livello retributivo dei giudici, come nuovamente fissato, rimanga sufficiente a garantire la loro indipendenza.

La salvaguardia dell’indipendenza dei giudici richiede infatti che, nonostante l’applicazione nei loro confronti di una misura di restrizione di bilancio, il livello della loro retribuzione sia sempre adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, affinché essi restino al riparo da interventi o pressioni esterni tali da mettere a repentaglio la loro indipendenza di giudizio e da influenzare le loro decisioni [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punti 33 e 34 ]. 33 Il livello retributivo dei giudici deve essere sufficientemente elevato, in considerazione del contesto socioeconomico dello Stato membro interessato, da conferire loro un’indipendenza economica certa, tale da tutelarli contro il rischio che eventuali interventi o pressioni dall’esterno possano compromettere la neutralità delle loro decisioni.

Pertanto, il livello di detta retribuzione deve essere tale da proteggere i giudici dal rischio di corruzione.

La valutazione dell’adeguatezza della retribuzione dei giudici presuppone, in particolare, che si tenga conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato.

In tale prospettiva, è opportuno confrontare la retribuzione media dei giudici con la retribuzione media in detto Stato [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punti 35 e 36 ]. 34 Tali considerazioni valgono mutatis mutandis per i giudici in pensione.

Invero, il fatto che i giudici in servizio abbiano la garanzia che essi percepiranno, dopo il loro pensionamento, una pensione sufficientemente elevata è tale da proteggerli contro qualsiasi rischio di corruzione durante il loro periodo di attività [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 37 e giurisprudenza citata]. 35 Occorre menzionare, al riguardo, il punto 54 della raccomandazione CM/Rec(2010) 12 del 17 novembre 2010, ai sensi del quale «deve essere garantito (…) il pagamento di una pensione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio».

Analogamente, dal punto 6.4 della Carta europea sullo status dei giudici menzionata al punto 16 della presente ordinanza risulta che tale status deve garantire ai giudici «che hanno raggiunto l’età legale per la cessazione dalle funzioni[,] dopo averle svolte a titolo professionale per un periodo determinato[,] il pagamento di una pensione di anzianità il cui livello deve essere il più vicino possibile a quello della loro ultima retribuzione percepita in servizio». 36 In quarto luogo, una misura di riduzione della retribuzione deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità procedurali previste dal diritto dello Stato membro di cui trattasi. 37 Sebbene, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, non spetti alla Corte applicare le norme del diritto dell’Unione a una determinata fattispecie, essa può, a partire dal fascicolo del procedimento principale nonché dalle osservazioni scritte di cui dispone e al fine di fornire una risposta utile ai giudici del rinvio, dare loro indicazioni idonee a consentirgli di statuire (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23 , EU:C:2025:109 , punto 77 nonché giurisprudenza citata). 38 A tal riguardo, la Corte rileva che, nel caso di specie, né la legge sul vecchio status dei magistrati, né il regolamento del governo n. 1275, del 18 ottobre 2005, né l’OUG n. 27/2006 hanno espressamente risolto la questione della natura retributiva o meno dell’indennità giornaliera di distacco.

Tenuto conto altresì delle fluttuazioni rilevate su tale punto nella giurisprudenza dell’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), menzionate al punto 15 della presente ordinanza, risulta che il diritto a che tale indennità sia inclusa nel calcolo della pensione di servizio non può essere considerato come fondato su una base sufficiente nel diritto rumeno [v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 48 ]. 39 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta al rifiuto di prendere in considerazione un’indennità giornaliera di distacco ai fini del calcolo della pensione di servizio, allorché un siffatto rifiuto, da un lato, deroga al meccanismo secondo cui la pensione di servizio dei giudici è determinata in base a criteri oggettivi, indipendenti dall’intervento arbitrario dei poteri esecutivo e legislativo, e, dall’altro, comporta una riduzione duratura del livello retributivo dei giudici in pensione.

Sulle spese 40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta al rifiuto di prendere in considerazione un’indennità giornaliera di distacco ai fini del calcolo della pensione di servizio, allorché un siffatto rifiuto, da un lato, deroga al meccanismo secondo cui la pensione di servizio dei giudici è determinata in base a criteri oggettivi, indipendenti dall’intervento arbitrario dei poteri esecutivo e legislativo, e, dall’altro, comporta una riduzione duratura del livello retributivo dei giudici in pensione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0257 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 8 dicembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Pensione di servizio dei giudici – Base di calcolo – Mancata considerazione di un’indennità di distacco – Esclusione per ragioni legate a vincoli di eliminazione del disavanzo di bilancio – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio di indipendenza dei giudici – Competenza dei poteri legislativo ed esecutivo degli [OSCURATO:PERSONA] membri a ridurre la retribuzione dei giudici – Presupposti» Nella causa C‑257/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Neamţ (Tribunale superiore di Neamț, Romania), con decisione del 7 febbraio 2025, pervenuta alla Corte il 7 aprile 2025, nel procedimento B.V. contro I.J., LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin, presidente di sezione, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra B.V., un giudice in pensione, e l’I.J. (Ispettorato giudiziario rumeno), in merito al rifiuto di quest’ultimo di rilasciargli un certificato standard che menzioni le indennità giornaliere di distacco che erano state percepite da B.V., ai fini della revisione dei suoi diritti pensionistici. Contesto normativo Legge sul vecchio status dei magistrati 3 L’articolo 82, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] nr. 303 privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303 sullo status dei giudici e dei procuratori), del 28 giugno 2004 (ripubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , partie I, n. 826 del 13 settembre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul vecchio status dei magistrati»), prevedeva, in sostanza, che i giudici con un’anzianità di servizio di almeno 25 anni nell’esercizio delle funzioni di giudice «possono beneficiare, al compimento dei 60 anni di età, di una pensione di servizio, pari all’80% della base di calcolo rappresentata dall’indennità mensile lorda di inquadramento o dallo stipendio base lordo mensile, a seconda dei casi, e dalle maggiorazioni percepite nel corso dell’ultimo mese di attività prima della data di pensionamento». Regolamento del governo n. 1275 del 18 ottobre 2005 4 L’articolo 7 delle norme di attuazione approvate con la Hotărârea Guvernului nr. 1275 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (regolamento del governo n. 1275 per l’approvazione delle norme di attuazione delle disposizioni della legge n. 303/2004, sullo status dei giudici e dei procuratori, ripubblicata, e della legge n. 47/1992, sull’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale, ripubblicata, relative alle pensioni di servizio e alla concessione degli assegni per i figli di età inferiore a due anni), del 18 ottobre 2005 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , partie I, n. 979 del 3 novembre 2005), dispone, ai paragrafi 1 e 3, quanto segue: «1.   L’importo della pensione di servizio di cui all’articolo 82, paragrafi 1 e 2, è pari all’80% della media dei redditi lordi percepiti nel corso degli ultimi dodici mesi di attività prima della data di pensionamento. (…) 3.   Sono incluse nei redditi lordi realizzati, oltre all’indennità di inquadramento lorda mensile, le maggiorazioni permanenti o non permanenti. Non sono incluse nei redditi lordi le somme percepite a titolo di premi, gratifiche, conguagli, restituzione di diritti relativi ad un altro periodo, né l’indennità pari a sette indennità di inquadramento lorde mensili di cui all’articolo 81, paragrafo 1, della legge o altri diritti non aventi carattere retributivo». 5 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tali norme di attuazione: «Ai fini della determinazione della pensione di servizio, il fascicolo della pensione deve contenere: (…) b) il certificato standard per la pensione di servizio (…) redatto dall’ultima entità datore di lavoro, che comprenderà l’anzianità di servizio nella magistratura, l’anzianità nelle sole funzioni di giudice e di procuratore, la media dei redditi lordi realizzati negli ultimi dodici mesi di attività prima della data di pensionamento e il reddito lordo realizzato alla data della pensione». L’OUG n. 27/2006 6 L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor și procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției (decreto-legge del Governo n. 27, relativo alla retribuzione e a altri diritti dei giudici, dei procuratori e delle altre categorie di personale del sistema giudiziario), del 29 marzo 2006 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , partie I, n. 314 del 7 aprile 2006; in prosieguo: l’«OUG n. 27/2006») così prevede: «I giudici, i procuratori, il personale ad essi assimilato e i magistrati‑assistenti, distaccati o delegati in una località diversa da quella della loro residenza, godono, per tutta la durata della delega o del distacco, dei seguenti diritti: a) una diaria [indennità giornaliera] pari al 2% dell’indennità di inquadramento lorda mensile, ma non inferiore all’importo previsto per il personale delle unità di bilancio». Legge sul nuovo status dei magistrati 7 [OSCURATO:PERSONA] nr. 303 privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303 sullo status dei giudici e dei procuratori), del 15 novembre 2022 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , partie I, n. 1102 del 16 novembre 2022), è entrata in vigore il 16 novembre 2022 ed è stata modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] nr. 282 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal (legge n. 282 che modifica e integra atti normativi nel settore delle pensioni di servizio nonché la legge n. 227/2015 recante il codice tributario), del 19 ottobre 2023 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , partie I, n. 950 del 20 ottobre 2023; in prosieguo: la «legge sul nuovo status dei magistrati»). 8 A seguito di tali modifiche, l’articolo 211 della legge sul nuovo status dei magistrati è stato integrato da un paragrafo 4 1 , ai sensi del quale, a decorrere dal 1 o gennaio 2024: «Non sono inclusi nella base di calcolo della pensione di servizio gli importi percepiti a titolo di premi, gratifiche, conguagli, rimborsi di diritti retributivi relativi ad un periodo diverso da quello preso in considerazione per la determinazione del diritto a pensione, diarie o qualsiasi altro diritto non avente carattere permanente». 9 La relazione introduttiva del progetto di legge che ha portato a tale modifica legislativa enuncia che «[i]l fatto di ridimensionare l’importo delle pensioni di servizio non equivale ad un’espropriazione dei beneficiari di tali pensioni, ma mira a far diminuire, relativamente al momento attuale, i diritti pensionistici a titolo di obbligo pubblico gravante sul bilancio dello Stato. Neppure il ricalcolo delle pensioni di servizio equivale alla restrizione di un diritto costituzionale, ma è necessario per ridurre le spese di bilancio». Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 Il ricorrente nel procedimento principale, B.V., ha esercitato le funzioni di magistrato fino al 1 o dicembre 2022, data del suo pensionamento. Durante il periodo in cui era giudice ispettore all’interno dell’Ispettorato giudiziario rumeno, vale a dire dal 28 dicembre 2018 al 1 o dicembre 2022, ha percepito un’indennità giornaliera di distacco, corrispondente, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’OUG n. 27/2006, al 2% dell’indennità di inquadramento lorda mensile. 11 Al fine di liquidare i suoi diritti pensionistici, il 10 novembre 2022 B.V. ha chiesto all’ispettore capo dell’Ispettorato giudiziario rumeno il rilascio di un certificato standard che indicasse il reddito lordo che egli aveva percepito nel novembre 2022, il quale avrebbe incluso l’indennità giornaliera di distacco. Quest’ultima ammonterebbe a 10143 lei rumeni (RON) (circa EUR 2000) per il mese di novembre 2022. 12 L’Ispettorato giudiziario rumeno ha rifiutato di accogliere la domanda di B.V., con la motivazione che tale indennità non fa parte della base di calcolo della pensione di servizio prevista all’articolo 82, paragrafo 1, della legge sul vecchio status dei magistrati. 13 Nel novembre 2023 B.V. ha contestato tale rifiuto dinanzi al Tribunalul Neamț (Tribunale superiore di Neamț, Romania), giudice del rinvio. 14 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, a partire dall’entrata in vigore della legge sul vecchio status dei magistrati, ai magistrati rumeni è stato riconosciuto il diritto di beneficiare di una pensione di servizio pari all’80% della base di calcolo comprendente, a seconda dei casi, l’indennità di inquadramento lorda mensile o la retribuzione base lorda mensile, nonché le maggiorazioni percepite nell’ultimo mese di attività prima del pensionamento. 15 Il giudice del rinvio rileva, da un lato, che, dopo aver qualificato l’indennità giornaliera di distacco come diritto di natura retributiva, in particolare nelle decisioni del 7 febbraio 2022 e del 13 marzo 2023, l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione dell’11 novembre 2024 ([OSCURATO:PERSONA] oficial al României , partie I, n. 1269 del 17 dicembre 2024), ha escluso tale indennità dalla base di calcolo della pensione di servizio e, dall’altro, che, dal 1 o gennaio 2024, tale soluzione è espressamente prevista dall’articolo 211, paragrafo 4 1 , della legge sul nuovo status dei magistrati. 16 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se, in mancanza di un criterio oggettivo nella normativa che disciplina la retribuzione dei giudici, l’esclusione di detta indennità dalla base di calcolo della pensione di servizio non pregiudichi il principio dell’indipendenza dei giudici, che deriva dagli articoli 2 e 19 TUE nonché dall’articolo 47 della Carta, e che richiede che i giudici percepiscano una retribuzione stabile e corrispondente all’importanza e alle specificità della funzione esercitata. Vari atti internazionali porrebbero del resto l’accento su tale aspetto, in particolare il punto 54 della raccomandazione CM/Rec(2010) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, intitolata «I giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità», adottata il 17 novembre 2010, e il punto 6.4 della Carta europea sullo status dei giudici, adottata a Strasburgo il 10 luglio 1998 dal Consiglio d’Europa. 17 In tali circostanze, il Tribunalul Neamţ (Tribunale superiore di Neamţ) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 2 [TUE] che, indicando i valori sui quali si fonda l’Unione europea, fa riferimento al rispetto dello Stato di diritto, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], in base ai quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono una tutela giurisdizionale effettiva fondata sul diritto di accesso ad un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, debbano essere interpretati nel senso che il principio di indipendenza dei giudici osta al rifiuto di includere nell’ambito dei diritti alla pensione di servizio la componente salariale consistente nell’[indennità giornaliera di distacco], componente che non è stata versata a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, quali le spese di viaggio, di vitto o di alloggio, concessa ai giudici aventi lo status di giudici distaccati o delegati, in quanto tale rifiuto deroga al meccanismo secondo il quale la pensione di servizio dei giudici è determinata in base a criteri oggettivi, indipendenti dall’intervento arbitrario dei poteri esecutivo e legislativo, e comporta una riduzione duratura del livello retributivo, in violazione delle garanzie costituzionali che assicurano ai giudici una pensione di servizio conforme alla dignità della loro carica e alla portata delle loro funzioni e che garantiscono l’amministrazione della giustizia da parte di organi giurisdizionali e di giudici indipendenti». Sulla questione pregiudiziale 18 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a siffatta questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 19 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 20 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che il principio di indipendenza dei giudici osta al rifiuto di prendere in considerazione un’indennità giornaliera di distacco ai fini del calcolo della pensione di servizio, qualora un siffatto rifiuto, da un lato, deroghi al meccanismo secondo cui la pensione di servizio dei giudici è determinata in base a criteri oggettivi, indipendenti dall’intervento arbitrario dei poteri esecutivo e legislativo, e, dall’altro, comporti una riduzione duratura del livello retributivo dei giudici in pensione. 21 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, sebbene, conformemente al principio di separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro debba essere garantita, il solo fatto che tali poteri siano coinvolti nella determinazione della retribuzione dei giudici non è, in quanto tale, idoneo a creare una dipendenza dei giudici rispetto a detti poteri né a suscitare dubbi quanto alla loro indipendenza o imparzialità. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono infatti di un ampio margine di discrezionalità nell’elaborazione del loro bilancio e nella ponderazione delle diverse voci di spesa pubblica. Tale ampio margine di discrezionalità include la determinazione del metodo di calcolo di dette spese e, in particolare, della retribuzione dei giudici, atteso che i poteri legislativo ed esecutivo nazionali si trovano nella posizione migliore per tener conto del particolare contesto socioeconomico dello Stato membro, in cui tale bilancio deve essere elaborato e l’indipendenza dei giudici deve essere garantita (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23 , EU:C:2025:109 , punti 50 e 51 ). 22 Ciò non toglie che le norme nazionali relative alla retribuzione dei giudici non devono far sorgere nelle persone dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti. A tal fine le carte, le relazioni e altri documenti redatti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite possono fornire indicazioni pertinenti ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione in presenza di disposizioni nazionali adottate in materia (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23 , EU:C:2025:109 , punti 52 e 53 ). 23 Come rilevato dalla Corte al punto 65 della sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė ( C‑146/23 e C‑374/23 , EU:C:2025:109 ), i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro possono derogare alla normativa nazionale, che definisce in modo oggettivo le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici, decidendo di ridurre l’importo di tale retribuzione, a condizione che sia soddisfatto un certo numero di requisiti. 24 In primo luogo, conformemente al principio della certezza del diritto, una misura di riduzione della retribuzione o della pensione di servizio dei giudici deve essere determinata per legge, oggettiva, prevedibile e trasparente [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 25 e giurisprudenza citata]. 25 A tal riguardo, occorre precisare che il requisito della prevedibilità è soddisfatto quando il singolo può sapere, sulla base del dettato della disposizione pertinente e, se necessario, con l’aiuto dell’interpretazione che ne è data dai giudici nazionali interessati, quale sia la portata di tale disposizione (v., per analogia, sentenze del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05 , EU:C:2007:261 , punto 50 , nonché del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23 , EU:C:2025:484 , punto 88 ). Il principio della certezza del diritto, il quale esige che le norme giuridiche siano chiare e precise e che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando possono avere conseguenze sfavorevoli, non può essere infatti inteso nel senso che impone al legislatore o al giudice nazionale, nell’ambito di una norma adottata dal primo e interpretata dal secondo, di menzionare le diverse ipotesi concrete in cui una norma astratta può applicarsi, in quanto non tutte queste ipotesi possono essere determinate in anticipo (v., per analogia, sentenza del 1 o agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P , EU:C:2025:608 , punto 33 ). 26 In secondo luogo, una misura di riduzione della retribuzione dei giudici o della loro pensione di servizio deve essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, quale un dovere imperativo di eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, TFUE, fermo restando che la possibilità per uno Stato membro di avvalersi di un tale dovere imperativo non presuppone l’avvio nei suoi confronti di una procedura ai sensi del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai Trattati UE e FUE [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 26 e giurisprudenza citata]. 27 Le motivazioni di bilancio che abbiano giustificato l’adozione di una misura derogatoria alle norme di diritto ordinario in materia di retribuzione dei giudici devono essere chiaramente espresse. Inoltre, fatte salve circostanze eccezionali debitamente giustificate, tali misure non devono riguardare specificamente i soli membri degli organi giurisdizionali nazionali e devono inserirsi in un quadro più generale, volto a far sì che un insieme più ampio di membri del pubblico impiego nazionale contribuisca allo sforzo di bilancio perseguito [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 27 e giurisprudenza citata]. 28 Come previsto dal punto 54 della raccomandazione CM/Rec(2010) 12 del 17 novembre 2010, «[d]evono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici». Per contro, come precisa il punto 57 della relazione introduttiva di tale raccomandazione, «[l]a disposizione volta a impedire la riduzione della retribuzione dei giudici non osta specificamente a una riduzione della retribuzione nell’ambito delle politiche pubbliche dirette alla riduzione generale delle retribuzioni dei membri del servizio pubblico». 29 Di conseguenza, quando uno Stato membro adotta misure restrittive di bilancio che colpiscono i suoi funzionari e i suoi agenti pubblici, esso può, in una società caratterizzata dalla solidarietà, come sottolineato dall’articolo 2 TUE, decidere di applicare tali misure anche ai giudici nazionali [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 29 e giurisprudenza citata]. 30 In terzo luogo, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, qualsiasi misura volta a ridurre la retribuzione dei giudici deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito di eliminazione dei disavanzi pubblici eccessivi, limitarsi allo stretto necessario per raggiungere tale obiettivo e non essere sproporzionata rispetto a tale obiettivo, il che implica la ponderazione tra l’eliminazione dei disavanzi pubblici eccessivi e l’ingerenza nel principio di indipendenza dei giudici [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 30 ]. 31 Ciò premesso, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’elaborazione del loro bilancio e nella ponderazione delle diverse voci di spesa pubblica, come ricordato al punto 21 della presente ordinanza, uno Stato membro può adottare una misura legislativa diretta non già a derogare alla normativa di base che fissa la retribuzione dei giudici per far fronte a una crisi di bilancio, bensì a modificare tale normativa per il futuro, diminuendo la loro retribuzione, al fine di migliorare la sua situazione di bilancio a lungo termine [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 32 ]. 32 Il principio di indipendenza dei giudici, che deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, non può ostare a una tale modifica, anche se essa non è limitata nel tempo, purché il livello retributivo dei giudici, come nuovamente fissato, rimanga sufficiente a garantire la loro indipendenza. La salvaguardia dell’indipendenza dei giudici richiede infatti che, nonostante l’applicazione nei loro confronti di una misura di restrizione di bilancio, il livello della loro retribuzione sia sempre adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, affinché essi restino al riparo da interventi o pressioni esterni tali da mettere a repentaglio la loro indipendenza di giudizio e da influenzare le loro decisioni [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punti 33 e 34 ]. 33 Il livello retributivo dei giudici deve essere sufficientemente elevato, in considerazione del contesto socioeconomico dello Stato membro interessato, da conferire loro un’indipendenza economica certa, tale da tutelarli contro il rischio che eventuali interventi o pressioni dall’esterno possano compromettere la neutralità delle loro decisioni. Pertanto, il livello di detta retribuzione deve essere tale da proteggere i giudici dal rischio di corruzione. La valutazione dell’adeguatezza della retribuzione dei giudici presuppone, in particolare, che si tenga conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato. In tale prospettiva, è opportuno confrontare la retribuzione media dei giudici con la retribuzione media in detto Stato [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punti 35 e 36 ]. 34 Tali considerazioni valgono mutatis mutandis per i giudici in pensione. Invero, il fatto che i giudici in servizio abbiano la garanzia che essi percepiranno, dopo il loro pensionamento, una pensione sufficientemente elevata è tale da proteggerli contro qualsiasi rischio di corruzione durante il loro periodo di attività [sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 37 e giurisprudenza citata]. 35 Occorre menzionare, al riguardo, il punto 54 della raccomandazione CM/Rec(2010) 12 del 17 novembre 2010, ai sensi del quale «deve essere garantito (…) il pagamento di una pensione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio». Analogamente, dal punto 6.4 della Carta europea sullo status dei giudici menzionata al punto 16 della presente ordinanza risulta che tale status deve garantire ai giudici «che hanno raggiunto l’età legale per la cessazione dalle funzioni[,] dopo averle svolte a titolo professionale per un periodo determinato[,] il pagamento di una pensione di anzianità il cui livello deve essere il più vicino possibile a quello della loro ultima retribuzione percepita in servizio». 36 In quarto luogo, una misura di riduzione della retribuzione deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità procedurali previste dal diritto dello Stato membro di cui trattasi. 37 Sebbene, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, non spetti alla Corte applicare le norme del diritto dell’Unione a una determinata fattispecie, essa può, a partire dal fascicolo del procedimento principale nonché dalle osservazioni scritte di cui dispone e al fine di fornire una risposta utile ai giudici del rinvio, dare loro indicazioni idonee a consentirgli di statuire (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23 , EU:C:2025:109 , punto 77 nonché giurisprudenza citata). 38 A tal riguardo, la Corte rileva che, nel caso di specie, né la legge sul vecchio status dei magistrati, né il regolamento del governo n. 1275, del 18 ottobre 2005, né l’OUG n. 27/2006 hanno espressamente risolto la questione della natura retributiva o meno dell’indennità giornaliera di distacco. Tenuto conto altresì delle fluttuazioni rilevate su tale punto nella giurisprudenza dell’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), menzionate al punto 15 della presente ordinanza, risulta che il diritto a che tale indennità sia inclusa nel calcolo della pensione di servizio non può essere considerato come fondato su una base sufficiente nel diritto rumeno [v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici), C‑762/23 , EU:C:2025:400 , punto 48 ]. 39 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta al rifiuto di prendere in considerazione un’indennità giornaliera di distacco ai fini del calcolo della pensione di servizio, allorché un siffatto rifiuto, da un lato, deroga al meccanismo secondo cui la pensione di servizio dei giudici è determinata in base a criteri oggettivi, indipendenti dall’intervento arbitrario dei poteri esecutivo e legislativo, e, dall’altro, comporta una riduzione duratura del livello retributivo dei giudici in pensione. Sulle spese 40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta al rifiuto di prendere in considerazione un’indennità giornaliera di distacco ai fini del calcolo della pensione di servizio, allorché un siffatto rifiuto, da un lato, deroga al meccanismo secondo cui la pensione di servizio dei giudici è determinata in base a criteri oggettivi, indipendenti dall’intervento arbitrario dei poteri esecutivo e legislativo, e, dall’altro, comporta una riduzione duratura del livello retributivo dei giudici in pensione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris