CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 35571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta difetto di motivazione e violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'alt 131 bis cod. pen., ipotesi mai prospettata, prima della presente impugnazione, dalla difesa (così da rendere manifestamente inconferente il riferimento alla lettera e dell'art 606 cod. proc. pen.) e ora fondata, in questa sede, su valutazioni in fatto ( inerenti alla causale dell'allontanamento del prevenuto dal luogo di restrizione domiciliare) non adeguatamente supportate dalle emergenze istruttorie valorizzate in sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.