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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27872/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8426/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 10,

I. 14 ottobre 1974, n. 497); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla congruità della pena è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato inoltre che la prescrizione del reato non si è verificata (diversamente da quanto dedotto nel ricorso) trattandosi di sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte relativamente alla sola determinazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8426/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 10, I. 14 ottobre 1974, n. 497); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla congruità della pena è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato inoltre che la prescrizione del reato non si è verificata (diversamente da quanto dedotto nel ricorso) trattandosi di sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte relativamente alla sola determinazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 27872/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris