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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2020

Cassazione n. 35550/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 19966/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1016/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2020 n. 19966 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 28/4/2020, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, per quel che rileva in questa sede, ha dichiarato l'inopponibilità nei confronti dello Zennaro, ai sensi dell'art.2901 c.c., dell'atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] (debitore del primo) aveva ceduto alle cugine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- zia Galbusera, un immobile di sua proprietà; a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha eviden- ziato la sussistenza di tutti i presupposti, di natura oggettiva e sogget- tiva, per l'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata dallo Zennaro, con la conseguente dichiarazione di inopponibilità, nei relativi confronti, dell'atto negoziale impugnato; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con i due motivi di impugnazione proposti, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c., degli artt. 125, 228, 229, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- toriale fondato il proprio ragionamento probatorio sulla base di ele- menti presuntivi non adeguatamente comprovati e, in ogni caso, ini- donei a fondare le conclusioni rappresentative da essi tratti, con la con- seguente illogicità e ingiustificatezza delle argomentazioni poste a fon- damento della decisione assunta in relazione all'effettiva consapevo- lezza, da parte delle cugine del disponente, [OSCURATO:PERSONA], del carattere Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 19966/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pregiudizievole dell'atto compiuto in riferimento alle ragioni creditorie dello Zennaro; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per motivi di con- nessione - sono inammissibili; osserva il Collegio come, attraverso le censure in esame, i ricorrenti - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedi- mento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - alleghino un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: ope- razione che non attiene all'esatta interpretazione delle norme di legge richiamate, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'a- spetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l'eventuale falsa applicazione delle norme richia- mate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; varrà rilevare, al riguardo, come la combinata valutazione delle cir- costanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ra- gionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu ocuti, di quella minima capacità rappresen- tativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva ini- doneità delle censure in esame a dedurre la violazione dell'art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez.

Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par.

4. e segg.);Adunanza de/l'8 luglio 2021 - R.G. n. 19966/2020 - rei, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dagli dierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappre- sentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come viola- zione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronun- ciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi pre- visti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ri- correnti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13; Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 19966/2020 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liqui- date in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella mi- sura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/7/2021.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 19966/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1016/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2020 n. 19966 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 28/4/2020, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, per quel che rileva in questa sede, ha dichiarato l'inopponibilità nei confronti dello Zennaro, ai sensi dell'art.2901 c.c., dell'atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] (debitore del primo) aveva ceduto alle cugine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- zia Galbusera, un immobile di sua proprietà; a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha eviden- ziato la sussistenza di tutti i presupposti, di natura oggettiva e sogget- tiva, per l'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata dallo Zennaro, con la conseguente dichiarazione di inopponibilità, nei relativi confronti, dell'atto negoziale impugnato; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con i due motivi di impugnazione proposti, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c., degli artt. 125, 228, 229, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- toriale fondato il proprio ragionamento probatorio sulla base di ele- menti presuntivi non adeguatamente comprovati e, in ogni caso, ini- donei a fondare le conclusioni rappresentative da essi tratti, con la con- seguente illogicità e ingiustificatezza delle argomentazioni poste a fon- damento della decisione assunta in relazione all'effettiva consapevo- lezza, da parte delle cugine del disponente, [OSCURATO:PERSONA], del carattere Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 19966/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pregiudizievole dell'atto compiuto in riferimento alle ragioni creditorie dello Zennaro; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per motivi di con- nessione - sono inammissibili; osserva il Collegio come, attraverso le censure in esame, i ricorrenti - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedi- mento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - alleghino un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: ope- razione che non attiene all'esatta interpretazione delle norme di legge richiamate, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'a- spetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l'eventuale falsa applicazione delle norme richia- mate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; varrà rilevare, al riguardo, come la combinata valutazione delle cir- costanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ra- gionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu ocuti, di quella minima capacità rappresen- tativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva ini- doneità delle censure in esame a dedurre la violazione dell'art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.);Adunanza de/l'8 luglio 2021 - R.G. n. 19966/2020 - rei, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dagli dierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappre- sentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come viola- zione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronun- ciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi pre- visti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ri- correnti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13; Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 19966/2020 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liqui- date in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella mi- sura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/7/2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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