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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 09698/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto tutti afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla motivazione della pena irrogata e del diniego delle generiche quando, di contro, la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione giacchè la pena base irrogata all'esito della riduzione disposta in appello emerge con immediatezza, senza incertezze argomentative anche con riguardo alle relative ragioni giustificative, considerando la misura predeterminata sia dell'aumento praticato per la recidiva reiterata sia della riduzione inerente al rito mentre le generiche risultano escluse grazie all'assorbente riferimento operato ai rilevanti precedenti del ricorrente, tale da rendere la relativa valutazione di merito non sindacabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto tutti afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla motivazione della pena irrogata e del diniego delle generiche quando, di contro, la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione giacchè la pena base irrogata all'esito della riduzione disposta in appello emerge con immediatezza, senza incertezze argomentative anche con riguardo alle relative ragioni giustificative, considerando la misura predeterminata sia dell'aumento praticato per la recidiva reiterata sia della riduzione inerente al rito mentre le generiche risultano escluse grazie all'assorbente riferimento operato ai rilevanti precedenti del ricorrente, tale da rendere la relativa valutazione di merito non sindacabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 09698/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris