CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12620/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 24 settembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del ricorrente; - alla configurabilità della circostanza aggravante dell'art. 61 n. 1 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; - alla conferma delle statuizioni civili; Ritenuto che il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, in ordine al delitto aggravato ascrittogli (ed alla conseguente responsabilità civile), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Sui medesimi punti, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - la prova della responsabilità del prevenuto era attendibilmente fondata sulla deposizione della persona offesa che aveva ricevuto puntuale riscontro dalla certificazione medica acquisita e dalle ulteriori dichiarazioni raccolte; - la circostanza aggravante derivava dal moto interiore del tutto ingiustificato che aveva determinato l'agire dell'imputato; - congruenti a tale quadro erano le statuizioni civili; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 7 1 :\e P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 13P pLe. DEPOS!TATO !N CANC