CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 32312/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] l. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, per un verso confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e appellata dell'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 6, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 172 del 2008, fatto accertato il 28 luglio 2009; per altro verso, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al medesimo fatto ascritto al Lanni per essere il reato estinto per prescrizione. In particolare, la Corte di appello giustificava il diverso esito nei confronti dei due imputati in ragione dello status di recidivo qualificato del Lanni, status che comporta l'applicazione di un maggiore termine di prescrizione. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento, per un verso, alla sussistenza della recidiva reiterata, in quanto l'imputato, alla data di commissione del reato, aveva riportato un unico precedente penale per delitto non colposo, e, per altro verso, all'intervenuta prescrizione del reato, essendo applicabile la disciplina prevista non per la recidiva reiterata, bensì per la recidiva semplice, che comporta l'aumento di un quarto dei termini. 3. il ricorso è fondato per quanto di ragione. 4. Dal certificato del casellario giudiziale, in atti, a carico del Lanni, risultano le seguenti sentenze di condanna: 1) Pretura di Napoli l'1 febbraio 1977, irr. il 22 febbrab 1978, per la contravvenzione di cui all'art. 80 d.P.R. n. 293 del 1959 (previgente C.d.S.); 2) Pretura di circondariale di Barra il 14 aprile 1981, irrevocabile il 14 maggio 1981, per plurime contravvenzioni alla I. n. 10 del 1977; 3) Pretura di Napoli, sezione distaccata di Barra, il 13 ottobre 1999, irr. il 10 febbraio 2000, per il delitto di cui all'art. 489 cod. pen.; 4) Tribunale di Napoli il 16 aprile 2009, irrevocabile il 29 luglio 2009, per il delitto di cui agli artt. 110, 349, comma 2, cod. pen. Orbene, ai fini della recidiva, non può tenersi conto né delle sentenze di cui nn. 1) e 2), essendo relative a contravvenzioni — posto che l'art. 99 cod. pen. dà rilevanza al solo "delitto non colposo" -, né della sentenza di cui al n. 4, essenCo passata in giudicato dopo (sia pure di un giorno soltanto) la commissione del delitto per cui si procede, dovendosi, a tal proposito, ribadire che l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di renoersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (da ultimo, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 13/01/2022, Raccuia, Rv, 282515-03). 5. Nel caso in esame, si è perciò in presenza di una recidiva semplice ex art. 99, comma 1, cod. pen. la quale, non comportando un aumento di pena di pena superiore al terzo, non incide sul termine di prescrizione. Conseguentemente, avendo errato la Corte di appello a ravvisare lo status di "recidivo qualificato" in capo al Lanni, ha conseguentemente errato anche nel calcoic della prescrizione, che, essendo invece identico a quello del coimputato [OSCURATO:PERSONA], era interamente decorso prima della pronuncia di secondo grado. 6. Essendo ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819), ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al Lanni estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il r