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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33739/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 595 comma 2, cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando due motivi.

Considerato in diritto 1.Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce che l'assenza della persona offesa querelante avrebbe dovuto essere interpretata come remissione tacita di querela- è manifestamente infondato in quanto, secondo l'insegnamento di questa Corte, ai fini della remissione tacita del!a querela, la mancata comparizione all'udienza del querelante senza giustificato motivo assume specifica rilevanza solo se il medesimo abbia ricevuto la citazione a comparire all'udienza segnatamente come testimone e non ad altro titolo (nella specie, semplicemente come querelante), atteso l'espresso dato testuale dell'art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), digs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Sez. 5, n. 41634 del 11/11/2025, Flor, Rv. 289167 - 02) e considerato che, nella fattispecie in esame, si è proceduto nelle forme del rito abbreviato, essendo stato sottolineato il diverso significato della citazione a testimoniare e quella di essere presente solo quale persona offesa e che la norma collega la remissione tacita solo alla mancata volontà di essere escusso quale teste; 2.Rilevato che è inammissibile il secondo motivo, con cui il ricorrente censura l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., dovendo rilevarsi che la stessa è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità; 3.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; 1 P.Q.MIl Consigliere estensore I l P4Pe r guhi int gle illa DEPOSITA. [OSCURATO:PERSONA].!...) zone 17 SET 2026 L ; D )!“- bu 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 595 comma 2, cod. pen. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando due motivi. Considerato in diritto 1.Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce che l'assenza della persona offesa querelante avrebbe dovuto essere interpretata come remissione tacita di querela- è manifestamente infondato in quanto, secondo l'insegnamento di questa Corte, ai fini della remissione tacita del!a querela, la mancata comparizione all'udienza del querelante senza giustificato motivo assume specifica rilevanza solo se il medesimo abbia ricevuto la citazione a comparire all'udienza segnatamente come testimone e non ad altro titolo (nella specie, semplicemente come querelante), atteso l'espresso dato testuale dell'art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), digs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Sez. 5, n. 41634 del 11/11/2025, Flor, Rv. 289167 - 02) e considerato che, nella fattispecie in esame, si è proceduto nelle forme del rito abbreviato, essendo stato sottolineato il diverso significato della citazione a testimoniare e quella di essere presente solo quale persona offesa e che la norma collega la remissione tacita solo alla mancata volontà di essere escusso quale teste; 2.Rilevato che è inammissibile il secondo motivo, con cui il ricorrente censura l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., dovendo rilevarsi che la stessa è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità; 3.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; 1 P.Q.MIl Consigliere estensore I l P4Pe r guhi int gle illa DEPOSITA. [OSCURATO:PERSONA].!...) zone 17 SET 2026 L ; D )!“- bu 2
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