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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37496/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23507-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]' NINO; - intimato - avverso la sentenza n. 2858/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello erariale avverso la pronuncia della CTP di Messina.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasta contumace la parte contribuente.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4, per violazione dell'art. 51 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 11 d.l. n. 50/2017, convertito in 1. n. 96/2017, nonché dell'art. 327 c.p.c., nella sostanza lamentando che la commissione di merito abbia ritenuto tardivo il ricorso portato alla notifica il 16 marzo 2018 su una sentenza depositata il 22 febbraio 2017, ritenuta impugnabile con termine lungo solo fino al 22 settembre 2017.

In coerenza con la definizione agevolata delle pendenze, il d.l. n. 50/2017, all'art. 11, comma nono, ha sospeso per sei mesi tutti i termini di impugnazione delle controversie definibili, quale è quella in oggetto, attinente ad un avviso di accertamento per €.3.480,00.

Per l'effetto, il termine per appellare la predetta sentenza della C IP di Messina depositata il 22 febbraio 2017 veniva a scadenza il 22 marzo 2018.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2021 n. 23507 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23507-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]' NINO; - intimato - avverso la sentenza n. 2858/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello erariale avverso la pronuncia della CTP di Messina. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasta contumace la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4, per violazione dell'art. 51 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 11 d.l. n. 50/2017, convertito in 1. n. 96/2017, nonché dell'art. 327 c.p.c., nella sostanza lamentando che la commissione di merito abbia ritenuto tardivo il ricorso portato alla notifica il 16 marzo 2018 su una sentenza depositata il 22 febbraio 2017, ritenuta impugnabile con termine lungo solo fino al 22 settembre 2017. In coerenza con la definizione agevolata delle pendenze, il d.l. n. 50/2017, all'art. 11, comma nono, ha sospeso per sei mesi tutti i termini di impugnazione delle controversie definibili, quale è quella in oggetto, attinente ad un avviso di accertamento per €.3.480,00. Per l'effetto, il termine per appellare la predetta sentenza della C IP di Messina depositata il 22 febbraio 2017 veniva a scadenza il 22 marzo 2018. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2021 n. 23507 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così
Sentenza Cassazione n. 37496/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris