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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 aprile 2022

Cassazione n. 10067/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 luglio 2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terza interessata, avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso in data 30 aprile 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ex artt. 240, 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen., sull'assunto che la predetta, figlia di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata applicata con ordinanza cautelare del 9 aprile 2022 la misura custodiale in ordine al reato di partecipazione - quale capo, dirigente e promotore - al relativo sodalizio di stampo camorristico con condotta perdurante sino al 2019, risultava mero soggetto interposto del suddetto indagato nella titolarità dei beni mobili ed immobili a lei formalmente intestati.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, censurando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 25 Cost. e degli artt. 33 e 178 cod. proc. pen., in relazione al principio del giudice naturale precostituito per legge, sull'assunto che il decreto di convalida del sequestro disposto d'urgenza dal P.M. è stato emesso dal Presidente vicario dell'Ufficio G.I.P. di Napoli in sostituzione del Magistrato assegnatario del fascicolo, violando i criteri di assegnazione e sostituzione dettati dalle pertinenti disposizioni tabellari, là dove interpretate in contrasto con i principi fissati nelle circolari del C.S.M. in materia di assenza per ferie ed orario di lavoro dei Magistrati.

Si assume, al riguardo, che il Presidente coordinatore del predetto Ufficio giudiziario, nel rilevare l'impossibilità oggettiva, da parte del Magistrato assegnatario, di esaminare la richiesta di convalida del sequestro in scadenza per il 2 maggio 2022, per essere stato in precedenza autorizzato alla fruizione di un periodo feriale a decorrere dal precedente 29 aprile, avrebbe dovuto modificarne la programmazione, senza provvedere alla sua sostituzione e, in tal guisa, spogliarlo del procedimento già assegnato.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240-bis cit., con riferimento alla ritenuta applicabilità alla ricorrente, quale terza incisa, della presunzione di illecita provenienza dei beni posti in sequestro in presenza della ritenuta sproporzione fra i redditi dichiarati ed il patrimonio nella disponibilità del loro titolare formale, trattandosi di una presunzione operante solo allorquando si proceda in danno dell'indagato o dell'imputato.

Al riguardo si assume che l'onere dimostrativo gravante sul P.M. in punto di fittizia interposizione nella reale titolarità dei beni non sarebbe stato assolto, facendo erroneamente riferimento all'accumulazione patrimoniale da illecito che nel tempo avrebbe caratterizzato le attività svolte dal predetto sodalizio, e segnatamente dal padre e dalla nonna della ricorrente, senza tener conto degli elementi dalla difesa allegati a sostegno della legittimità disponibilità di ciascuno dei cespiti oggetto del provvedimento impugnato.

3. Con atto trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 gennaio 2023 il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve preliminarmente rammentarsi che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Nel caso in esame, prescindendo dal primo motivo in quanto oggetto di rinuncia, deve rilevarsi come non emerga alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso, poiché il Tribunale del riesame ha verificato la legittimità del sequestro dei beni intestati a nome della ricorrente, ritenendo, con argomenti congruamente esposti, non superato dalle allegazioni difensive l'accertamento della interposizione rispetto alla effettiva titolarità degli stessi da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierna ricorrente.

L'impugnata ordinanza, con motivazione correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto - come tali insindacabili in sede di legittimità - e alle risultanze delle indagini di natura patrimoniale e fiscale, ha evidenziato l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi alla sproporzione del valore dei beni nella disponibilità della ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche dell'intero nucleo familiare facente capo a [OSCURATO:PERSONA], spiegando inoltre, con argomentazioni coerenti alle verifiche eseguite, le ragioni per le quali le produzioni documentali difensive sono state considerate inidonee a vincere la presunzione di illecita accumulazione collegata all'accertata sproporzione, evidentemente riferita al patrimonio della persona indagata, nel quale ricadono anche i beni ritenuti fiduciariamente intestati a nome della figlia.

3. L'argomento centrale della irrilevanza dell'origine ereditaria dei beni, in quanto frutto del reimpiego delle risorse pervenute alla ricorrente per successione mortis causa o anche per donazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], non può essere oggetto di sindacato in questa sede, trattandosi di una valutazione che investe un profilo della motivazione che non può ritenersi viziato da una radicale incongruenza logica risolventesi in una forma di motivazione apparente o inesistente.

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (padre della ricorrente), come anche i suoi fratelli, abbiano da sempre fatto ricorso ad intestazioni fittizie dei propri beni a congiunti e prestanomi, consente di svalutare il riferimento ai beni ereditati da [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che anche la predetta familiare è stata ritenuta inserita nell'associazione di stampo camorristico denominata "clan Moccia", con ruolo direttivo dopo l'uccisione del marito avvenuta nel 1976.

Pertanto, che il patrimonio della ricorrente derivi in buona parte da successione ereditaria o da donazioni da parte del proprio genitore, sotto forma di rinuncia di quest'ultimo alla quota di eredità della madre [OSCURATO:PERSONA], costituisce un argomento del tutto inidoneo ad inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Invero, poiché l'interposizione fittizia si fonda generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova può essere data anche per indizi, purché essi abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269).

Gli elementi addotti a dimostrazione dell'esclusiva proprietà da parte del terzo dei beni sequestrati sono stati attentamente vagliati dal Tribunale e sono stati motivatamente ritenuti inidonei a confutare la tesi accusatoria, sulla base della riconosciuta esistenza di una generale condivisa disponibilità dei beni da parte del predetto sodalizio criminale, sì da rendere irrilevante l'intestazione ai diversi congiunti, in quanto frutto di accumulazione di ricchezze di provenienza illecita confluite indistintamente in capo a ciascuno di essi senza una reale autonomia patrimoniale corrispondente alla formale titolarità dei beni.

In un tale contesto di illecita accumulazione patrimoniale da parte di un intero nucleo familiare che si immedesima con il sodalizio di stampo camorristico in una logica di sostanziale condivisa disponibilità delle risorse finanziarie che ad esso fanno capo, il riferimento ai proventi ereditati per successione da uno dei membri del predetto sodalizio è stato coerentemente ritenuto recessivo in ragione della verificata assenza di altre lecite risorse da parte della ricorrente che potessero giustificare l'esclusiva ed effettiva titolarità dei beni in sequestro, così da rendere inattaccabile l'ordinanza impugnata sotto il profilo del vizio radicale della motivazione, con riferimento sia alla riconosciuta natura simulata dell'intestazione, sia rispetto alla disponibilità effettiva dei beni da parte del soggetto indagato per i reati che ne legittimano il vincolo ablativo ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.Si tratta, in definitiva, di una motivazione priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile con il presente ricorso, essendo estranea al sindacato di legittimità - ancor più in tema di misure cautelari reali - la diretta analisi degli elementi di fatto posti a fondamento del costrutto accusatorio.

4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 luglio 2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terza interessata, avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso in data 30 aprile 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ex artt. 240, 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen., sull'assunto che la predetta, figlia di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata applicata con ordinanza cautelare del 9 aprile 2022 la misura custodiale in ordine al reato di partecipazione - quale capo, dirigente e promotore - al relativo sodalizio di stampo camorristico con condotta perdurante sino al 2019, risultava mero soggetto interposto del suddetto indagato nella titolarità dei beni mobili ed immobili a lei formalmente intestati. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, censurando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 25 Cost. e degli artt. 33 e 178 cod. proc. pen., in relazione al principio del giudice naturale precostituito per legge, sull'assunto che il decreto di convalida del sequestro disposto d'urgenza dal P.M. è stato emesso dal Presidente vicario dell'Ufficio G.I.P. di Napoli in sostituzione del Magistrato assegnatario del fascicolo, violando i criteri di assegnazione e sostituzione dettati dalle pertinenti disposizioni tabellari, là dove interpretate in contrasto con i principi fissati nelle circolari del C.S.M. in materia di assenza per ferie ed orario di lavoro dei Magistrati. Si assume, al riguardo, che il Presidente coordinatore del predetto Ufficio giudiziario, nel rilevare l'impossibilità oggettiva, da parte del Magistrato assegnatario, di esaminare la richiesta di convalida del sequestro in scadenza per il 2 maggio 2022, per essere stato in precedenza autorizzato alla fruizione di un periodo feriale a decorrere dal precedente 29 aprile, avrebbe dovuto modificarne la programmazione, senza provvedere alla sua sostituzione e, in tal guisa, spogliarlo del procedimento già assegnato. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240-bis cit., con riferimento alla ritenuta applicabilità alla ricorrente, quale terza incisa, della presunzione di illecita provenienza dei beni posti in sequestro in presenza della ritenuta sproporzione fra i redditi dichiarati ed il patrimonio nella disponibilità del loro titolare formale, trattandosi di una presunzione operante solo allorquando si proceda in danno dell'indagato o dell'imputato. Al riguardo si assume che l'onere dimostrativo gravante sul P.M. in punto di fittizia interposizione nella reale titolarità dei beni non sarebbe stato assolto, facendo erroneamente riferimento all'accumulazione patrimoniale da illecito che nel tempo avrebbe caratterizzato le attività svolte dal predetto sodalizio, e segnatamente dal padre e dalla nonna della ricorrente, senza tener conto degli elementi dalla difesa allegati a sostegno della legittimità disponibilità di ciascuno dei cespiti oggetto del provvedimento impugnato. 3. Con atto trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 gennaio 2023 il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. 2. Deve preliminarmente rammentarsi che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso in esame, prescindendo dal primo motivo in quanto oggetto di rinuncia, deve rilevarsi come non emerga alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso, poiché il Tribunale del riesame ha verificato la legittimità del sequestro dei beni intestati a nome della ricorrente, ritenendo, con argomenti congruamente esposti, non superato dalle allegazioni difensive l'accertamento della interposizione rispetto alla effettiva titolarità degli stessi da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierna ricorrente. L'impugnata ordinanza, con motivazione correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto - come tali insindacabili in sede di legittimità - e alle risultanze delle indagini di natura patrimoniale e fiscale, ha evidenziato l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi alla sproporzione del valore dei beni nella disponibilità della ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche dell'intero nucleo familiare facente capo a [OSCURATO:PERSONA], spiegando inoltre, con argomentazioni coerenti alle verifiche eseguite, le ragioni per le quali le produzioni documentali difensive sono state considerate inidonee a vincere la presunzione di illecita accumulazione collegata all'accertata sproporzione, evidentemente riferita al patrimonio della persona indagata, nel quale ricadono anche i beni ritenuti fiduciariamente intestati a nome della figlia. 3. L'argomento centrale della irrilevanza dell'origine ereditaria dei beni, in quanto frutto del reimpiego delle risorse pervenute alla ricorrente per successione mortis causa o anche per donazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], non può essere oggetto di sindacato in questa sede, trattandosi di una valutazione che investe un profilo della motivazione che non può ritenersi viziato da una radicale incongruenza logica risolventesi in una forma di motivazione apparente o inesistente. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (padre della ricorrente), come anche i suoi fratelli, abbiano da sempre fatto ricorso ad intestazioni fittizie dei propri beni a congiunti e prestanomi, consente di svalutare il riferimento ai beni ereditati da [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che anche la predetta familiare è stata ritenuta inserita nell'associazione di stampo camorristico denominata "clan Moccia", con ruolo direttivo dopo l'uccisione del marito avvenuta nel 1976. Pertanto, che il patrimonio della ricorrente derivi in buona parte da successione ereditaria o da donazioni da parte del proprio genitore, sotto forma di rinuncia di quest'ultimo alla quota di eredità della madre [OSCURATO:PERSONA], costituisce un argomento del tutto inidoneo ad inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata. Invero, poiché l'interposizione fittizia si fonda generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova può essere data anche per indizi, purché essi abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269). Gli elementi addotti a dimostrazione dell'esclusiva proprietà da parte del terzo dei beni sequestrati sono stati attentamente vagliati dal Tribunale e sono stati motivatamente ritenuti inidonei a confutare la tesi accusatoria, sulla base della riconosciuta esistenza di una generale condivisa disponibilità dei beni da parte del predetto sodalizio criminale, sì da rendere irrilevante l'intestazione ai diversi congiunti, in quanto frutto di accumulazione di ricchezze di provenienza illecita confluite indistintamente in capo a ciascuno di essi senza una reale autonomia patrimoniale corrispondente alla formale titolarità dei beni. In un tale contesto di illecita accumulazione patrimoniale da parte di un intero nucleo familiare che si immedesima con il sodalizio di stampo camorristico in una logica di sostanziale condivisa disponibilità delle risorse finanziarie che ad esso fanno capo, il riferimento ai proventi ereditati per successione da uno dei membri del predetto sodalizio è stato coerentemente ritenuto recessivo in ragione della verificata assenza di altre lecite risorse da parte della ricorrente che potessero giustificare l'esclusiva ed effettiva titolarità dei beni in sequestro, così da rendere inattaccabile l'ordinanza impugnata sotto il profilo del vizio radicale della motivazione, con riferimento sia alla riconosciuta natura simulata dell'intestazione, sia rispetto alla disponibilità effettiva dei beni da parte del soggetto indagato per i reati che ne legittimano il vincolo ablativo ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.Si tratta, in definitiva, di una motivazione priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile con il presente ricorso, essendo estranea al sindacato di legittimità - ancor più in tema di misure cautelari reali - la diretta analisi degli elementi di fatto posti a fondamento del costrutto accusatorio. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s
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