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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 26131/2024

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uente DECRETO sul ricorso 18644-2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 resistente con procura Avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 152 del 2023, depositata il 10 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - nessuna pronuncia si deve adottare sulle spese, in quanto il concessionario si è limitato a depositare procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 18644-2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 resistente con procura Avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 152 del 2023, depositata il 10 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - nessuna pronuncia si deve adottare sulle spese, in quanto il concessionario si è limitato a depositare procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Roma,
Decreto Cassazione n. 26131/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris