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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10658/2026

Testo disponibile della fonte

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ntata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù diprocura speciale in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] eMarco Pasquali, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Romaalla via Rhodesia n. 2;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29405/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 10658/2026Data pubblicazione 22/04/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– intimata –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 440/2022, depositata in data 10/5/2022;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026;L’Agenzia delle Entrate emanò il 20/7/2005 nei confronti della Ramocos.r.l. (poi incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., d’ora in avantianche “la società” o “la contribuente”) tre distinti avvisi diaccertamento, di cui il terzo, che qui viene maggiormente in rilievo,contrassegnato con n.

R4C039600789/2005.Proposto ricorso da parte della contribuente, la C.T.P. di Genovaannullò gli avvisi di accertamento con tre distinte sentenze.Su appello dell’ufficio, la C.T.R. della Liguria, con tre distinte sentenze,riformò le pronunce di primo grado, determinando le sanzioni “alminimo edittale”.Dopo l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento, ledette sanzioni al minimo edittale sono state interamente pagate.Le sentenze d’appello furono tutte impugnate per cassazione (dallacontribuente e, per le sentenze che la videro anch’essa soccombente,dall’Agenzia delle Entrate), e questa Corte, per quel che in questa sedeancora rileva, le cassò rinviando le cause al giudice del merito solo perconsentirgli l’applicazione della lex mitior con riferimento alle sanzioni,ai sensi dello ius superveniens allora costituito dal d.lgs. n. 158/2015.r.g. n. 29405/2022 a.c. 17/2/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29405/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 10658/2026Data pubblicazione 22/04/2026Con distinti atti di riassunzione, la società chiese al giudice del rinvio larideterminazione delle sanzioni secondo la lex mitior, con il rimborsodelle somme pagate in eccesso.Con la sentenza resa in sede di rinvio, la C.T.R. della Liguria, riunite lecause, ha determinato le sanzioni nella misura delle maggiori imposteaccertate, aumentata del 100%.Contro detta sentenza, la contribuente propone ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.Nelle more del giudizio, la società ha chiesto dichiararsi l’estinzione delprocesso con riferimento agli avvisi di accertamento n.R4C069600815/2005 e n.

R4C039600809/2005, per intervenutadefinizione agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022, art. 1 comma198.Con decreto presidenziale di estinzione del 20/10/2025, il processo èstato dichiarato integralmente estinto.Con atto del 23/10/2025, la società, rappresentando di non averpresentato la domanda di definizione agevolata con riferimentoall’avviso di accertamento n.

R4C039600789/2005, ha chiesto lafissazione dell’udienza per confermare la dichiarazione di estinzione eper la decisione nel merito del ricorso avverso la sentenza impugnatanella parte in cui ha rideterminato le sanzioni relative all’avviso diaccertamento n.

R4C039600789/2005.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.Ragioni della decisioneOccorre innanzitutto confermare la dichiarazione di estinzione parzialedel giudizio con riferimento agli avvisi di accertamento n.R4C069600815/2005 e n.

R4C039600809/2005.Con riferimento all’avviso di accertamento n.

R4C039600789/2005, ilgiudizio deve effettivamente proseguire, non essendo stata presentataistanza per la definizione agevolata in relazione ad esso.r.g. n. 29405/2022 a.c. 17/2/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29405/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 10658/2026Data pubblicazione 22/04/20261.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 e degliartt. 324 c.p.c., 329 c.p.c. e 384 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.”, la società critica la sentenza impugnata per violazionedel giudicato interno e per aver violato il divieto della reformatio inpeius.2.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 15d.lgs. n. 158/2015 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, lasocietà censura la sentenza impugnata per aver violato, oltre che ilgiudicato interno, anche il principio del favor rei, che impone, nel casodi specie, l’applicazione della lex mitior in applicazione del d.lgs. n. 158del 2015.2.1.

I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essereesaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.Il giudice del rinvio, nel pronunciare la sentenza impugnata, non si èdeterminare le sanzioni tenendo conto della lex mitior di cui al d.lgs. n.158 del 2015.Il giudice del rinvio avrebbe dovuto semplicemente comparare il“minimo edittale” (misura cristallizzatasi in seguito al rigetto del ricorsocontro la sentenza d’appello a suo tempo proposto dall’Agenzia delleEntrate) previsto dal d.lgs. n. 472 del 1997 con quello previsto inseguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015, e diconseguenza irrogare la sanzione più favorevole (meno onerosa) allacontribuente.E’ mancata sia l’attività di comparazione, sia l’irrogazione dellasanzione nella misura più mite prevista dal d.lgs. 158 del 2015, sicchéla sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essererinviata alla CGT-2 della Liguria, in diversa composizione, per lar.g. n. 29405/2022 a.c. 17/2/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29405/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 10658/2026Data pubblicazione 22/04/2026concreta determinazione al minimo edittale della sanzione, nellamisura più favorevole prevista dal d.lgs. n. 158 del 2015.3.

Il secondo motivo, che denuncia “Violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.”, è assorbito dall’accoglimento del primo e del terzomotivo di ricorso.4.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MConferma la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio conriferimento agli avvisi di accertamento n.

R4C069600815/2005 e n.R4C039600809/2005.Con riferimento all’avviso di accertamento n.

R4C039600789/2005,accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 29405/2022 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù diprocura speciale in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] eMarco Pasquali, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Romaalla via Rhodesia n. 2;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29405/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 10658/2026Data pubblicazione 22/04/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– intimata –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 440/2022, depositata in data 10/5/2022;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026;L’Agenzia delle Entrate emanò il 20/7/2005 nei confronti della Ramocos.r.l. (poi incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., d’ora in avantianche “la società” o “la contribuente”) tre distinti avvisi diaccertamento, di cui il terzo, che qui viene maggiormente in rilievo,contrassegnato con n. R4C039600789/2005.Proposto ricorso da parte della contribuente, la C.T.P. di Genovaannullò gli avvisi di accertamento con tre distinte sentenze.Su appello dell’ufficio, la C.T.R. della Liguria, con tre distinte sentenze,riformò le pronunce di primo grado, determinando le sanzioni “alminimo edittale”.Dopo l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento, ledette sanzioni al minimo edittale sono state interamente pagate.Le sentenze d’appello furono tutte impugnate per cassazione (dallacontribuente e, per le sentenze che la videro anch’essa soccombente,dall’Agenzia delle Entrate), e questa Corte, per quel che in questa sedeancora rileva, le cassò rinviando le cause al giudice del merito solo perconsentirgli l’applicazione della lex mitior con riferimento alle sanzioni,ai sensi dello ius superveniens allora costituito dal d.lgs. n. 158/2015.r.g. n. 29405/2022 a.c. 17/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29405/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 10658/2026Data pubblicazione 22/04/2026Con distinti atti di riassunzione, la società chiese al giudice del rinvio larideterminazione delle sanzioni secondo la lex mitior, con il rimborsodelle somme pagate in eccesso.Con la sentenza resa in sede di rinvio, la C.T.R. della Liguria, riunite lecause, ha determinato le sanzioni nella misura delle maggiori imposteaccertate, aumentata del 100%.Contro detta sentenza, la contribuente propone ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.Nelle more del giudizio, la società ha chiesto dichiararsi l’estinzione delprocesso con riferimento agli avvisi di accertamento n.R4C069600815/2005 e n. R4C039600809/2005, per intervenutadefinizione agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022, art. 1 comma198.Con decreto presidenziale di estinzione del 20/10/2025, il processo èstato dichiarato integralmente estinto.Con atto del 23/10/2025, la società, rappresentando di non averpresentato la domanda di definizione agevolata con riferimentoall’avviso di accertamento n. R4C039600789/2005, ha chiesto lafissazione dell’udienza per confermare la dichiarazione di estinzione eper la decisione nel merito del ricorso avverso la sentenza impugnatanella parte in cui ha rideterminato le sanzioni relative all’avviso diaccertamento n. R4C039600789/2005.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.Ragioni della decisioneOccorre innanzitutto confermare la dichiarazione di estinzione parzialedel giudizio con riferimento agli avvisi di accertamento n.R4C069600815/2005 e n. R4C039600809/2005.Con riferimento all’avviso di accertamento n. R4C039600789/2005, ilgiudizio deve effettivamente proseguire, non essendo stata presentataistanza per la definizione agevolata in relazione ad esso.r.g. n. 29405/2022 a.c. 17/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29405/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 10658/2026Data pubblicazione 22/04/20261.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 e degliartt. 324 c.p.c., 329 c.p.c. e 384 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.”, la società critica la sentenza impugnata per violazionedel giudicato interno e per aver violato il divieto della reformatio inpeius.2. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 15d.lgs. n. 158/2015 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, lasocietà censura la sentenza impugnata per aver violato, oltre che ilgiudicato interno, anche il principio del favor rei, che impone, nel casodi specie, l’applicazione della lex mitior in applicazione del d.lgs. n. 158del 2015.2.1. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essereesaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.Il giudice del rinvio, nel pronunciare la sentenza impugnata, non si èdeterminare le sanzioni tenendo conto della lex mitior di cui al d.lgs. n.158 del 2015.Il giudice del rinvio avrebbe dovuto semplicemente comparare il“minimo edittale” (misura cristallizzatasi in seguito al rigetto del ricorsocontro la sentenza d’appello a suo tempo proposto dall’Agenzia delleEntrate) previsto dal d.lgs. n. 472 del 1997 con quello previsto inseguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015, e diconseguenza irrogare la sanzione più favorevole (meno onerosa) allacontribuente.E’ mancata sia l’attività di comparazione, sia l’irrogazione dellasanzione nella misura più mite prevista dal d.lgs. 158 del 2015, sicchéla sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essererinviata alla CGT-2 della Liguria, in diversa composizione, per lar.g. n. 29405/2022 a.c. 17/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29405/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 10658/2026Data pubblicazione 22/04/2026concreta determinazione al minimo edittale della sanzione, nellamisura più favorevole prevista dal d.lgs. n. 158 del 2015.3. Il secondo motivo, che denuncia “Violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.”, è assorbito dall’accoglimento del primo e del terzomotivo di ricorso.4. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MConferma la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio conriferimento agli avvisi di accertamento n. R4C069600815/2005 e n.R4C039600809/2005.Con riferimento all’avviso di accertamento n. R4C039600789/2005,accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 29405/2022 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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