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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 1965

Cassazione n. 23750/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1965 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 1 cod. pen., ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 99, 110, 61 n. 5 e 624 cod. pen., riqualificando uno dei due episodi contestati come tentato furto; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura; - che entrambe le doglianze sono inammissibili in quanto privi di specificità estrinseca perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: tanto il motivo relativo all'invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (escluso in ragione del precedente specifico e dei due episodi contestati), tanto il motivo relativo alla contestata recidiva (applicata proprio in ragione dei detti precedenti e della già dichiarata recidiva); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1965 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 1 cod. pen., ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 99, 110, 61 n. 5 e 624 cod. pen., riqualificando uno dei due episodi contestati come tentato furto; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura; - che entrambe le doglianze sono inammissibili in quanto privi di specificità estrinseca perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: tanto il motivo relativo all'invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (escluso in ragione del precedente specifico e dei due episodi contestati), tanto il motivo relativo alla contestata recidiva (applicata proprio in ragione dei detti precedenti e della già dichiarata recidiva); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23750/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris