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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2021

Cassazione n. 30734/2021

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17003-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/ I AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE, [OSCURATO:PERSONA] SALERNO, [OSCURATO:PERSONA] I A A [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1705/2017 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SALERNO, depositata il 23/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; \-) Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre, con tre motivi, rubricati variamente ("omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Violazione dell'art. 111 della Costituzione, dell'art. 36, comma 2.n. 4 d.lgs.546/92, art. 116 c.pc.. art. 2946 c.c."; "error in procedendo omessa pronunzia"; "error in procedendo omessa pronuncia.

Violazione degli artt.115 e 116, comma 1, c.pc.") ma centrati tutti sull'omesso esame delle risultanze di documento asseritamente attestante l'avvenuta notifica, in data 1 aprile 2010, di un preavviso di fermo amministrativo, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha ritenuto prescritto il credito portato nelle due cartelle sottese all'impugnato avviso di iscrizione ipotecaria considerando il lasso ultra-decennale di tempo decorso tra la data di notifica delle cartelle (24 aprile 2003 e 3 ottobre 2002) e la data di notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria (10 giugno 2015) senza considerare, agli effetti dell'interruzione del termine di cui all'art.2946 c.c., le risultanze del menzionato documento;

2. il contribuente [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che:

1. il ricorso è fondato.

Va premesso che ai sensi dell'art. 2943 c.c.ia prescrizione è inoltre interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore La Corte ha poi precisato che "Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che -sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti- sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.

Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore" (Cass. ordinanza n.15714 del 14/06/2018).

Il preavviso di fermo amministrativo, emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari, è atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria.

Questa Corte, con ordinanza n.5469/2019, facendo riferimento a tale funzione ed ulteriormente precisando che il preavviso stesso "vale come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento", ha statuito che il preavviso "è idoneo ad interrompere la prescrizione". [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire la statuizione.

Ciò posto, la CTR non ha (dato conto di avere) valutato il documento prodotto dall'Agenzia delle entrate a dimostrazione dell'avvenuta notifica, in data 1 aprile 2010, del preavviso di fermo relativo ai crediti di cui alle cartelle a garanzia del cui pagamento è stato poi emesso l'impugnato provvedimento di iscrizione ipotecaria in danno dell'odierno intimato;

2. il ricorso deve essere pertanto accolto.

La sentenza deve essere cassata.

La causa deve essere rimessa alla CTR della Campania per nuovo esame, nonché per la trattazione delle questioni rimaste assorbite; 3.1a CTR dovrà decidere anche delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 giugno 2021, svolta con modalità da remoto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17003-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/ I AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE, [OSCURATO:PERSONA] SALERNO, [OSCURATO:PERSONA] I A A [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1705/2017 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SALERNO, depositata il 23/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; \-) Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre, con tre motivi, rubricati variamente ("omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione dell'art. 111 della Costituzione, dell'art. 36, comma 2.n. 4 d.lgs.546/92, art. 116 c.pc.. art. 2946 c.c."; "error in procedendo omessa pronunzia"; "error in procedendo omessa pronuncia. Violazione degli artt.115 e 116, comma 1, c.pc.") ma centrati tutti sull'omesso esame delle risultanze di documento asseritamente attestante l'avvenuta notifica, in data 1 aprile 2010, di un preavviso di fermo amministrativo, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha ritenuto prescritto il credito portato nelle due cartelle sottese all'impugnato avviso di iscrizione ipotecaria considerando il lasso ultra-decennale di tempo decorso tra la data di notifica delle cartelle (24 aprile 2003 e 3 ottobre 2002) e la data di notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria (10 giugno 2015) senza considerare, agli effetti dell'interruzione del termine di cui all'art.2946 c.c., le risultanze del menzionato documento; 2. il contribuente [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che: 1. il ricorso è fondato. Va premesso che ai sensi dell'art. 2943 c.c.ia prescrizione è inoltre interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore La Corte ha poi precisato che "Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che -sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti- sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore" (Cass. ordinanza n.15714 del 14/06/2018). Il preavviso di fermo amministrativo, emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari, è atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria. Questa Corte, con ordinanza n.5469/2019, facendo riferimento a tale funzione ed ulteriormente precisando che il preavviso stesso "vale come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento", ha statuito che il preavviso "è idoneo ad interrompere la prescrizione". [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire la statuizione. Ciò posto, la CTR non ha (dato conto di avere) valutato il documento prodotto dall'Agenzia delle entrate a dimostrazione dell'avvenuta notifica, in data 1 aprile 2010, del preavviso di fermo relativo ai crediti di cui alle cartelle a garanzia del cui pagamento è stato poi emesso l'impugnato provvedimento di iscrizione ipotecaria in danno dell'odierno intimato; 2. il ricorso deve essere pertanto accolto. La sentenza deve essere cassata. La causa deve essere rimessa alla CTR della Campania per nuovo esame, nonché per la trattazione delle questioni rimaste assorbite; 3.1a CTR dovrà decidere anche delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 giugno 2021, svolta con modalità da remoto.
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