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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41349/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 18.5.2020 dal Gup del Tribunale di Bari, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di detenzione a fini di cessione di 379 grammi di cocaina e, con attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12 mila euro di multa.

Ne chiede l'annullamento per: 1) mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; 2) mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che reiterano pedissequamente le censure formulate in appello, disattese in sentenza con piana e congrua motivazione con la quale il ricorso non si confronta.

L'esclusione della lieve entità del fatto è stata coerentemente fondata sulla valutazione complessiva del fatto, attribuendo rilievo primario al significativo dato ponderale, al numero elevato di dosi ricavabili ( 1.785), all'elevato valore commerciale della sostanza, indicativo dell'inserimento dell'imputato a buon livello nel circuito degli stupefacenti e della dimensione del giro clientelare gestito, incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante invocata, applicabile in astratto, ma non in concreto per il livello affatto minimo del profitto ricavabile dalla commercializzazione delle dosi ricavabili.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] C s olo Stefan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 18.5.2020 dal Gup del Tribunale di Bari, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di detenzione a fini di cessione di 379 grammi di cocaina e, con attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12 mila euro di multa. Ne chiede l'annullamento per: 1) mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; 2) mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. Il ricorso è inammissibile genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che reiterano pedissequamente le censure formulate in appello, disattese in sentenza con piana e congrua motivazione con la quale il ricorso non si confronta. L'esclusione della lieve entità del fatto è stata coerentemente fondata sulla valutazione complessiva del fatto, attribuendo rilievo primario al significativo dato ponderale, al numero elevato di dosi ricavabili ( 1.785), all'elevato valore commerciale della sostanza, indicativo dell'inserimento dell'imputato a buon livello nel circuito degli stupefacenti e della dimensione del giro clientelare gestito, incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante invocata, applicabile in astratto, ma non in concreto per il livello affatto minimo del profitto ricavabile dalla commercializzazione delle dosi ricavabili. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] C s olo Stefan
Sentenza Cassazione n. 41349/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris