CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';2026 - controricorrente -avverso la sentenza n. 866/2024 della CORTE D'APPELLO di1383 MILANO, depositata il 24/10/2024 R.G.N. 240/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano,riformando in parte qua la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 7992/2025Numero sezionale 1383/2026ha accolto l’impugnativa di licenziamento proposta dNauml eroI sdis raacmcolt a generale 14458/2026Data pubblicazione 15/05/2026Bouallafa, avente a oggetto il licenziamento orale allo stessointimato in data 18 dicembre 2018 da [OSCURATO:PERSONA], quale legalerappresentante della Aris soc. coop. a r.l., con condanna alla suareintegra nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennitàrisarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per ilcalcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello dell’effettivareintegra, detratto l’aliunde perceptum, oltre accessori.2. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, ai quali ha resistito il lavoratore concontroricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La vicenda nasce in seno al rapporto lavorativo intercorso traIssam [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., del quale inquesta sede rilevano unicamente le modalità di cessazione.A tal proposito si osserva come, nel corso del giudizio di merito,il lavoratore ha dedotto di essere stato licenziato oralmente in data18 dicembre 2018 e ha agito per la declaratoria di nullità e inefficaciadi tale licenziamento, in quanto intimato senza il rispetto dell’obbligodi forma scritta; quanto al successivo licenziamento per giustacausa, che la società ha asserito avergli intimato in data 29 marzo2019, lo stesso ha dichiarato di non avere mai ricevuto alcunamissiva di licenziamento, essendogli stata recapitata unicamenteuna lettera di contestazione disciplinare per assenza ingiustificatadatata 29 marzo 2019, e che solo di propria iniziativa aveva ottenutola comunicazione Unilav di cessazione, da cui aveva appresodell’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro nella predettadata.Numero registro generale 7992/2025Numero sezionale 1383/2026Assodate tali circostanze, è poi pacifico che il lavorNautmoerroe d i nracocnolt a generale 14458/2026Data pubblicazione 15/05/2026abbia mai impugnato il licenziamento per giusta causa del 29 marzo2019, come dallo stesso ribadito anche in sede di ricorso incidentale(cfr. pag. 5 del ricorso incidentale in cui si legge in realtà nessunaconclusione del lavoratore in primo e in secondo grado concernevail secondo licenziamento del 29.3.2019 ).2. Tanto premesso, i motivi di ricorso possono essere come diseguito sintetizzati.2.1. Con il primo motivo di ricorso la società, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., ha fatto valere la violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. in combinato con l’art.156, comma 2, c.p.c. per irriducibile contrasto logico dellamotivazione, avendo la Corte territoriale affermato che il lavoratoreera stato dipendente sino al 29.3.2019, salvo poi accertare illicenziamento orale del 18.12.2018.2.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., la parte la parte ha denunciato violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 23/2015, dell’art. 115c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., individuando quale fatto storico decisivol’emissione delle buste paga dal dicembre 2018 al marzo 2019, ilche attesterebbe la persistenza del rapporto lavorativo e, dunque,l’inesistenza del licenziamento orale.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., la società, infine, ha denunciato la violazione dell’art.112 c.p.c., per essere la Corte d’appello incorsa in un vizio diultrapetizione, laddove ha ritenuto che il licenziamento intimato pergiusta causa nel marzo 2019, pur non essendo stato impugnato,rientrasse nel thema decidendum.3. I primi due motivi riguardanti entrambi la declaratoria diillegittimità del primo licenziamento, da trattare congiuntamente perragioni di connessione, sono infondati e vanno respinti.Numero registro generale 7992/2025Numero sezionale 1383/2026Di là da quanto si dirà appresso in merito alla possibNiluimtàer o cdhi raec coillt a generale 14458/2026Data pubblicazione 15/05/2026datore di lavoro, dopo avere intimato un primo licenziamento, neintimi un secondo, fondato su causa e/o motivo diverso, la cuiefficacia è subordinata proprio all’inefficacia del primo, osserva,invero, il Collegio come non si ravvisa alcun irriducibile contrasto tral’accertamento della sussistenza di un licenziamento oraleintervenuto nel dicembre 2018, che investe il piano squisitamentefattuale, e la concomitante affermazione della perdurante qualità didipendente della Aris soc. coop. a r.l. sino al marzo 2019, fondatasul riscontro del dato cartolare, peraltro di unilaterale provenienzadatoriale (emissione delle buste paga e comunicazione Unilav delrecesso), attestante che il rapporto medio tempore sia continuato,continuazione che potrebbe esservi stata anche solo de iure elimitatamente a tali effetti.Dal rigetto del primo motivo risulta assorbito il secondo,incentrato sull’omessa valutazione del fatto storico costituitodall’emissione delle buste paga nell’arco temporale compreso tra idue licenziamenti, della cui assenza di decisività si è appena detto.4. Il terzo motivo di ricorso è fondato.Come anticipato, dopo l'intimazione di un primo licenziamento,il datore di lavoro può legittimamente intimarne un secondo, fondatosu una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tuttoautonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza cheentrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei araggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosiritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel casoin cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente (daultimo, Cass. n. 1584/2026, Rv. 677412 – 01, ma cfr. anche n.19770/2009, n. 1244/2011 e n. 19809/2018).Nel caso di specie, risulta che la società con missiva - per quantoriferito dal lavoratore – inviata il 29 marzo 2019 (ricevuta il 9 aprileNumero registro generale 7992/2025Numero sezionale 1383/20262019), gli ha contestato l’assenza ingiustificata dal lavoNruom erdo adil r a2cc0olt a generale 14458/2026Data pubblicazione 15/05/2026novembre 2018 e che, conseguentemente, in data 29 marzo 2019,ha proceduto al suo licenziamento, del quale, tuttavia, il dipendenteha dichiarato di essere venuto a conoscenza solo in seguito,Il licenziamento del 29 marzo 2019 non risulta essere statoimpugnato dal lavoratore nel presente giudizio, nel quale lo stessosin dal primo grado si è limitato a impugnare il precedentelicenziamento orale del 18 dicembre 2018, né in autonomo giudizio,per cui deve ritenersi che quanto meno dal 29 marzo 2019 si siacristallizzato il definitivo effetto estintivo del rapporto di lavoro trale parti.Ebbene, la Corte d’appello, nell’accogliere l’impugnativa delprimo licenziamento intimato oralmente il 18 dicembre 2018, haordinato la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, concondanna al pagamento di un’indennità risarcitoria dal dì dellicenziamento alla data dell’effettiva reintegra, con ciò di fattooperando una implicita valutazione di illegittimità del secondolicenziamento del 29 marzo 2019, invero mai richiesta – neppureincidentalmente – dal lavoratore e che, pertanto, era da ritenersi deltutto preclusa.[OSCURATO:PERSONA] se, da un lato, doveva astenersi dall’operare alcunavalutazione circa la legittimità di tale secondo licenziamento, qualequindi estraneo al thema decidendum, dall’altro, neppure potevaignorarlo quale evento fenomenico pacifico tra le parti, essendo lostesso entrato a far parte del giudizio quale fatto storico, del quale,pertanto, si sarebbe dovuto tenere conto al fine di individuare ladefinitiva cessazione del rapporto lavorativo ripristinato incoincidenza con lo stesso.Numero registro generale 7992/2025Numero sezionale 1383/2026In definitiva, la censura di ultrapetizione sollevata daNlluam esroo dci iraectcàolt a generale 14458/2026Data pubblicazione 15/05/2026appare in questi termini fondata.5. In conclusione, dichiarata l’infondatezza dei primi due motividel ricorso principale, lo stesso va accolto limitatamente al terzomotivo di impugnazione e per l’effetto la sentenza va cassata conrinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. P.Q.MRigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale,accoglie il terzo e cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto,con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17-3-2026LA [OSCURATO:PERSONA]