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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1258/2007

ECLI:EU:C:2007:599
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 ottobre 2007 – Grecia / Commissione (causa C‑332/06 P) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – FEAOG – Spese escluse dal finanziamento per non conformità alla normativa comunitaria»

1. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti [Regolamenti del Consiglio n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, e n. 1258/1999, art. 7, n. 4, lett. a); regolamento della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8, n. 1, primo comma] (v. punti 46‑48, 52)

2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Controllo della qualificazione giuridica dei fatti da parte della Corte – Ammissibilità (Art. 225 CE) (v. punto 59) Oggetto Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 20 giugno 2006, causa T‑251/04, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE, che aveva escluso dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il n.

C(2004) 1706] (GU L 156, pag. 48) [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto.

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 ottobre 2007 – Grecia / Commissione (causa C‑332/06 P) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – FEAOG – Spese escluse dal finanziamento per non conformità alla normativa comunitaria» 1. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti [Regolamenti del Consiglio n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, e n. 1258/1999, art. 7, n. 4, lett. a); regolamento della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8, n. 1, primo comma] (v. punti 46‑48, 52) 2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Controllo della qualificazione giuridica dei fatti da parte della Corte – Ammissibilità (Art. 225 CE) (v. punto 59) Oggetto Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 20 giugno 2006, causa T‑251/04, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE, che aveva escluso dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il n. C(2004) 1706] (GU L 156, pag. 48) [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto. La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1258/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris