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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2000

Cassazione n. 35977/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/11/2000 avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 2 marzo 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti in data 8 ottobre 2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis coi proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il ricorso, contestando il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il reato a lui ascritto, nonché al trattamento sanzionatorio, risulta proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] p Estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/11/2000 avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 2 marzo 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti in data 8 ottobre 2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis coi proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il ricorso, contestando il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il reato a lui ascritto, nonché al trattamento sanzionatorio, risulta proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] p Estens
Sentenza Cassazione n. 35977/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris