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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 14049/2026

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viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta; letta la memoria depositata in data 4 febbraio 2026 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge nonché vizio motivazionale in ordine all'aumento di pena disposto per il vincolo di continuazione fallimentare prevista dall'art. 219, primo comma, n. 2, legge fall.; ritenuto che esso sia fondato atteso che la continuazione fallimentare costituisce una circostanza aggravante, di tal che, una volta riconosciuta, come avvenuto nel caso di specie, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, i Giudici di merito non avrebbero dovuto procedere all'aumento a titolo di continuazione per gli ulteriori episodi delittuosi (Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Farruggia, Rv. 283526 - 02); ritenuto, pertanto, che debba procedersi alla eliminazione della pena inflitta in applicazione del suddetto aumento, rideterminando la pena finale in 1 anno e 4 mesi di reclusione, secondo la previsione dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen.; rilevato che, con i motivi del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura, per il tramite del difensore abilitato, la violazione della legge e il vizio motivazionale in relazione all'omessa riqualificazione del fatto nel meno grave delitto di bancarotta semplice; ritenuto che i suddetti motivi siano manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, senza che la Corte di cassazione possa verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01), laddove, nel caso di specie, la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 10) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed essendosi al cospetto di un ricorso versato in fatto ed essenzialmente rivalutativo del compendio probatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente• [OSCURATO:PERSONA] T resa Belmonte ; r DEposITATA [OSCURATO:PERSONA].

A R 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta; letta la memoria depositata in data 4 febbraio 2026 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge nonché vizio motivazionale in ordine all'aumento di pena disposto per il vincolo di continuazione fallimentare prevista dall'art. 219, primo comma, n. 2, legge fall.; ritenuto che esso sia fondato atteso che la continuazione fallimentare costituisce una circostanza aggravante, di tal che, una volta riconosciuta, come avvenuto nel caso di specie, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, i Giudici di merito non avrebbero dovuto procedere all'aumento a titolo di continuazione per gli ulteriori episodi delittuosi (Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Farruggia, Rv. 283526 - 02); ritenuto, pertanto, che debba procedersi alla eliminazione della pena inflitta in applicazione del suddetto aumento, rideterminando la pena finale in 1 anno e 4 mesi di reclusione, secondo la previsione dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen.; rilevato che, con i motivi del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura, per il tramite del difensore abilitato, la violazione della legge e il vizio motivazionale in relazione all'omessa riqualificazione del fatto nel meno grave delitto di bancarotta semplice; ritenuto che i suddetti motivi siano manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, senza che la Corte di cassazione possa verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01), laddove, nel caso di specie, la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 10) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed essendosi al cospetto di un ricorso versato in fatto ed essenzialmente rivalutativo del compendio probatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente• [OSCURATO:PERSONA] T resa Belmonte ; r DEposITATA [OSCURATO:PERSONA]. A R 2026
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