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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22783/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 dicembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con tre distinti motivi, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione - rispettivamente - delle norme previste dall'art. 54 cod. pen., dall'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 e dall'art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309 del 1990.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.

Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 dicembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con tre distinti motivi, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione - rispettivamente - delle norme previste dall'art. 54 cod. pen., dall'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 e dall'art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309 del 1990. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle amme
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