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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18493/2026

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esentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pertile- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 257/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 6 febbraio 2023;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 20maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] service s.r.l. domandò giudizialmente la condannadella [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euroNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/2026582.762,20, oltre interessi, nonché al pagamento della somma di euro5.000 per ogni anno dal 2018 e dell’ulteriore somma di euro

50.000.1.1. A suffragio dell’azione intentata, rappresentò, in punto di fatto:(i) di avere, nell’anno 2012, stipulato con la [OSCURATO:PERSONA](poi estinta ed incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].) per iltramite della agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. (cui era poi succeduta l’agenziaSan [OSCURATO:SOCIETA].) tre polizze vita, destinate a costituire il trattamentodi fine mandato degli amministratori della contraente, e precisamente:la n.88689.40, capitale iniziale euro 30.546,68 e beneficiario RuggieroAscione; la n.88690.55, capitale iniziale euro 100.714,56 e beneficiarioGiovanni Biasiolo; la n.88691.53 capitale iniziale euro 197.500,96 ebeneficiario [OSCURATO:PERSONA];(ii) di avere, negli anni dal 2012 al 2015, effettuato versamenti disomme aggiuntive a titolo di premio: euro 100.000 relativi alla polizzan. 88689.40; euro 80.000 relativi alla polizza n. 88690.55; euro 74.000relativi alla polizza n. 88691.53;(iii) di aver ricevuto, nell’anno 2016, prospetto riepilogativo dallacompagnia assicuratrice recante importi inferiori a quelli versati.Invocò pertanto declaratoria di risoluzione del contratto e previoaccertamento dell’inadempimento contrattuale o, in via concorrente,della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. della [OSCURATO:SOCIETA],la condanna di quest’ultima alla restituzione dell’importo versato, pariad euro 582.762,20, oltre accessori, nonché al risarcimento dei danniin misura pari ad euro 5.000 annuali (a titolo di costi sopportati a fardata dall’anno 2018 per non aver potuto cessare la propria attività), ein ulteriori euro 50.000, quale danno da illecito extracontrattuale.1.2.

Alla domanda oppose resistenza l’ente assicuratore eccependola non riferibilità dei versamenti aggiuntivi ai contratti in parola.1.3.

In corso di causa, stante il pagamento di euro 404.762,20eseguito dalla convenuta, l’attrice ridusse l’entità della domanda dicondanna principale ad euro 178.000, oltre accessori, fermo il resto.r.g. n. 8982/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/20262.

All’esito del giudizio di prime cure, istruito anche medianteconsulenza tecnica di ufficio, l’adito Tribunale di Venezia condannò laUnipolSai [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 98.051,19,a titolo di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2049 cod. civ..3.

Sulle contrapposte impugnazioni dispiegate dalle parti (in viaprincipale dall’attrice, in via incidentale dalla convenuta), la decisionein epigrafe indicata ha, per un verso, ridotto il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ad euro64.782,06 (oltre interessi), dall’altro condannato la seconda a pagarein favore della prima «l’ulteriore importo annuo di euro 5.000 dal 2018fino a quando la società non avrà potuto cessare l’attività, oltreinteressi legali maturati di anno in anno dal 2018».4.

Ricorre per cassazione la Software service s.r.l., per tre motivi.Resiste, con controricorso, e formula altresì ricorso incidentalearticolato in due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., al qualeresiste, con controricorso, la Software service s.r.l..Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale è affidato a tre motivi.Essi censurano, sotto diversi profili, la sentenza impugnata là doveha considerato non provata l’imputabilità dei versamenti successivieffettuati dalla ricorrente alle polizze vita stipulate con la compagniaassicuratrice e, pertanto, negato il diritto della prima a vedersiriconosciuti i relativi importi ai fini della liquidazione delle polizze.1.1.

Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.1193, 1195 e 2697 cod. civ., ravvisa errore del giudice territorialenell’aver ritenuto: «provata l’esistenza di ulteriori rapporti assicurativitra le parti ritenendo che fosse la parte attrice ad essere onerata dellaprova dell’inesistenza degli anzidetti rapporti, anziché la parter.g. n. 8982/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/2026convenuta a doverne provare l’esistenza; legittima l’imputazione deiversamenti effettuata dalla compagnia assicurativa a polizze differentirispetto a quelle n. 88689.40 n. 88690.55 e n. 88691.53».1.2.

Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degliartt. 1193 e 1195 cod. civ., imputa alla gravata sentenza di averaffermato «la singolare regula iuris in forza della quale, ove la parte silimiti a dedurre l’esistenza di un qualsivoglia rapporto creditiziodifferente da quello in relazione al quale vengono attivate pretesterestitutorie/risarcitorie in relazione ai pagamenti effettuati, ciò sarebbesufficiente a consentire la disapplicazione dell’art. 1193 cod. civ. (infavore dell’applicazione della regola di cui all’art. 1195 cod. civ.) airapporti di credito oggetto del giudizio».1.3.

Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 5, cod. proc. civ., l’omessa considerazione ai fini della decisionedella (oggetto di discussione tra le parti) «dirimente questione relativaall’inesistenza (invero pacifica!) di ulteriori polizze assicurativestipulate tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].».2.

È fondato il primo motivo, nei termini in appresso precisati.2.1.

Per circostanza pacifica, la questione origina dalla discordanzatra i numeri delle polizze indicati nelle contabili dei bonifici effettuatidalla ricorrente (limitati alle sole prime cinque cifre, quelle precedentiil segno grafico del punto) e i numeri delle polizze riportati in alcunedelle quietanze emesse dallo (o per conto dello) assicuratore (in cuialle prime cinque cifre, identiche, seguono, dopo il “punto”, dueulteriori cifre, diverse da quelle identificative delle polizze).A fondamento della decisione sul punto, la Corte territoriale ha:(i) evidenziato che, in sede di c.t.u., «nonostante le parti fosserostate espressamente invitate a chiarire, nessuna spiegazione era statafornita in ordine alla diversa estensione (numeri dopo il punto) riportatada alcune quietanze»;r.g. n. 8982/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/2026(ii) considerato «l’estensione numerica dopo il punto» identificativadelle polizze;(iii) ritenuto che «era onere dell’attrice dimostrare l’erroneità dellaimputazione dei versamenti», rilevando che la mancata indicazionedella estensione di due cifre dopo il punto nei bonifici per i premiaggiuntivi «poteva giustificare un’imputazione dei versamenti comeeffettuata dall’assicurazione»;(iv) concluso per la non debenza della prestazione assicurativarichiesta in relazione ai versamenti predetti.2.2.

Il ragionamento testé sintetizzato viola i criteri di distribuzionedell’onere della prova tra le parti in lite.Nelle assicurazioni sulla vita il versamento di un premio aggiuntivocostituisce il fatto costitutivo del diritto del contraente ad ottenere laprestazione (indennità o capitale futuro) dall’ente assicuratore: gravasul contraente che reclami il valore di riscatto fornire la dimostrazionedi aver eseguito il versamento dei premi nella misura allegata e conriferimento ai contratti causa petendi della domanda avanzata.In caso di pluralità di rapporti assicurativi di eguale natura correntitra le parti, ciò esige, da parte del contraente solvens, un’imputazionedel versamento che lo renda, sulla base di criteri oggettivi, riconducibilead una determinata polizza; per contro, incombe sull’assicuratore che,non negando la ricezione delle somme, rifiuti la prestazione richiestadare la prova del fatto impeditivo della pretesa, ovvero dimostrare lariferibilità degli importi ad altre, esistenti ed individuate, polizze.Questo criterio non è stato osservato nella sentenza gravata.L’imputazione del versamento aggiuntivo operata dalla ricorrentecon la specificazione della causale dei bonifici era, sulla base di criterioggettivi, riferibile alle polizze per cui è causa: pur nella incompletezzadell’indicazione (mancante delle cifre dopo il segno grafico del “punto”),la corrispondenza delle prime cinque cifre (quelle precedenti il “punto”)r.g. n. 8982/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/2026appariva elemento di per sé solo idoneo e sufficiente a giustificarel’ascrivibilità ai rapporti assicurativi in discorso.A fronte di ciò, l’assicuratore ha ricevuto e trattenuto gli importi masulle quietanze rilasciate ha indicato i rapporti di riferimento in manieradifferente, apponendo, in aggiunta alle cifre segnate dal contraente,due ulteriori cifre (dopo l’interpunzione) non corrispondenti alle polizzededotte in controversia: così agendo, ha compiuto un’imputazione dellesomme diversa da quella del solvens (o, se si preferisce, ha contestatola imputazione da questi manifestata).Nella descritta situazione, spettava all’assicuratore dare la provadella diversa imputazione delle somme da esso effettuata: cioè a dire,più in dettaglio, allegare ed asseverare la positiva esistenza di altrirapporti assicurativi in corso tra le parti, designati ed identificati dallaestensione numerica completa specificata sulle quietanze.Di una prova del genere, tuttavia, la Corte territoriale ha gravatol’odierna ricorrente, in violazione del precetto dell’art. 2697 cod. civ..2.3.

L’accoglimento del motivo assorbe la disamina delle successivedoglianze ed importa la cassazione della sentenza impugnata in partequa, con rinvio per nuovo esame della controversia alla Corte di appellodi Venezia, in diversa composizione.3.

Il ricorso incidentale, articolato in due motivi, critica lastatuizione di condanna dell’ente assicuratore al pagamento in favoredella ricorrente «dell’ulteriore importo annuo di euro 5.000 dal 2018fino a quando la società non avrà potuto cessare l’attività, oltreinteressi legali maturati di anno in anno dal 2018».3.1.

Il primo motivo, per violazione degli artt. 2484 e 2495 cod.civ., imputa alla Corte territoriale di aver confuso i profili dell’inattività,della liquidazione e della cancellazione della società ricorrente.Assume, in sintesi, che «l’inattività di una s.r.l. è un fatto neutroper il diritto» e che «affermare che una società, che è inattiva, non puòcancellarsi perché esiste una lite significa ignorare la circostanzar.g. n. 8982/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/2026giuridica per cui prima si pone la società in liquidazione, se ci sono imotivi, e poi la si cancella»: per contro, «qui non c’è alcuna liquidazionee, quindi, manca il presupposto per poter affermare di non potercancellare la società».3.2.

Il secondo motivo, con riferimento all’art. 360, primo comma,num. 4, cod. proc. civ., rileva invece la nullità della sentenza perindeterminatezza della decisione, per essere la locazione «dal 2018 finoa quando la società non avrà potuto cessare l’attività» contenuta nellacondanna «potenzialmente indefinita nel tempo».4.

È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.nell’affermazione secondo cui «nonostante la società fosse inattiva nonpoteva essere cancellata a causa della pendenza del presente giudizio»dal quale discende il corollario così espresso: «la messa in liquidazionenon avrebbe comunque inciso sulla necessità della tenuta dellescritture contabili, con conseguenti spese.

L’importo di euro 5.000all’anno a partire dal 2018 appare senz’altro congruo».4.1.

La censura in vaglio investe, a ben vedere, l’accertamento delnesso causale tra la condotta del (supposto) danneggiato e l’esistenzadel danno, per l’affermazione del quale soltanto per secundam occorrefar riferimento alla invocata disciplina delle società commerciali.In tali termini sub specie iuris ricondotto, il motivo può tuttaviaessere esaminato, in virtù del noto principio per cui questa Corte puòritenere fondato il ricorso anche per una ragione giuridica diversa daquella indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite chetale individuazione avvenga sulla base dei fatti per come accertati nellefasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella sentenzaimpugnata (ex aliis, Cass. 23/11/2022, n. 34437; Cass. 05/10/2021,n. 26991; Cass. 28/07/2017, n. 18775; Cass. 14/02/2014, n. 3437).4.2.

Orbene, l’argomentazione fondante la sentenza impugnata èinficiata da un duplice error iuris:r.g. n. 8982/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/2026(i) innanzitutto, l’esistenza di una lite pendente non impedisce lacancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese,dovendosi piuttosto in tal caso individuare i soggetti che succedono allasocietà estinta nei rapporti pendenti;(ii) in secondo luogo, la cancellazione di una s.r.l. dal registro delleimprese richiede preventivamente la fase di liquidazione (nomina delliquidatore, redazione dell’inventario, pagamento dei creditori eapprovazione del bilancio finale), nella specie non intrapresa.4.3.

In tutta evidenza non conforme a diritto risulta quindi lacondanna criticata: la fondatezza della domanda risarcitoria de qua vainvece apprezzata stabilendo, ai fini di cui all’art. 1227, primo comma,cod. civ., se la scelta della ricorrente (asseritamente danneggiata) dinon procedere alle operazioni di liquidazione sia stata connotata omeno da uno stato soggettivo di colpa.5.

In definitiva e, per riepilogare: è accolto il primo motivo delricorso principale, con assorbimento dei restanti; è accolto il primomotivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo; è cassatala sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, pernuovo esame, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.6.

Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti,e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte diappello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda altresì diprovvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 20 maggio 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 8982/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pertile- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 257/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 6 febbraio 2023;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 20maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] service s.r.l. domandò giudizialmente la condannadella [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euroNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/2026582.762,20, oltre interessi, nonché al pagamento della somma di euro5.000 per ogni anno dal 2018 e dell’ulteriore somma di euro 50.000.1.1. A suffragio dell’azione intentata, rappresentò, in punto di fatto:(i) di avere, nell’anno 2012, stipulato con la [OSCURATO:PERSONA](poi estinta ed incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].) per iltramite della agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. (cui era poi succeduta l’agenziaSan [OSCURATO:SOCIETA].) tre polizze vita, destinate a costituire il trattamentodi fine mandato degli amministratori della contraente, e precisamente:la n.88689.40, capitale iniziale euro 30.546,68 e beneficiario RuggieroAscione; la n.88690.55, capitale iniziale euro 100.714,56 e beneficiarioGiovanni Biasiolo; la n.88691.53 capitale iniziale euro 197.500,96 ebeneficiario [OSCURATO:PERSONA];(ii) di avere, negli anni dal 2012 al 2015, effettuato versamenti disomme aggiuntive a titolo di premio: euro 100.000 relativi alla polizzan. 88689.40; euro 80.000 relativi alla polizza n. 88690.55; euro 74.000relativi alla polizza n. 88691.53;(iii) di aver ricevuto, nell’anno 2016, prospetto riepilogativo dallacompagnia assicuratrice recante importi inferiori a quelli versati.Invocò pertanto declaratoria di risoluzione del contratto e previoaccertamento dell’inadempimento contrattuale o, in via concorrente,della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. della [OSCURATO:SOCIETA],la condanna di quest’ultima alla restituzione dell’importo versato, pariad euro 582.762,20, oltre accessori, nonché al risarcimento dei danniin misura pari ad euro 5.000 annuali (a titolo di costi sopportati a fardata dall’anno 2018 per non aver potuto cessare la propria attività), ein ulteriori euro 50.000, quale danno da illecito extracontrattuale.1.2. Alla domanda oppose resistenza l’ente assicuratore eccependola non riferibilità dei versamenti aggiuntivi ai contratti in parola.1.3. In corso di causa, stante il pagamento di euro 404.762,20eseguito dalla convenuta, l’attrice ridusse l’entità della domanda dicondanna principale ad euro 178.000, oltre accessori, fermo il resto.r.g. n. 8982/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/20262. All’esito del giudizio di prime cure, istruito anche medianteconsulenza tecnica di ufficio, l’adito Tribunale di Venezia condannò laUnipolSai [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 98.051,19,a titolo di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2049 cod. civ..3. Sulle contrapposte impugnazioni dispiegate dalle parti (in viaprincipale dall’attrice, in via incidentale dalla convenuta), la decisionein epigrafe indicata ha, per un verso, ridotto il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ad euro64.782,06 (oltre interessi), dall’altro condannato la seconda a pagarein favore della prima «l’ulteriore importo annuo di euro 5.000 dal 2018fino a quando la società non avrà potuto cessare l’attività, oltreinteressi legali maturati di anno in anno dal 2018».4. Ricorre per cassazione la Software service s.r.l., per tre motivi.Resiste, con controricorso, e formula altresì ricorso incidentalearticolato in due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., al qualeresiste, con controricorso, la Software service s.r.l..Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale è affidato a tre motivi.Essi censurano, sotto diversi profili, la sentenza impugnata là doveha considerato non provata l’imputabilità dei versamenti successivieffettuati dalla ricorrente alle polizze vita stipulate con la compagniaassicuratrice e, pertanto, negato il diritto della prima a vedersiriconosciuti i relativi importi ai fini della liquidazione delle polizze.1.1. Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.1193, 1195 e 2697 cod. civ., ravvisa errore del giudice territorialenell’aver ritenuto: «provata l’esistenza di ulteriori rapporti assicurativitra le parti ritenendo che fosse la parte attrice ad essere onerata dellaprova dell’inesistenza degli anzidetti rapporti, anziché la parter.g. n. 8982/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/2026convenuta a doverne provare l’esistenza; legittima l’imputazione deiversamenti effettuata dalla compagnia assicurativa a polizze differentirispetto a quelle n. 88689.40 n. 88690.55 e n. 88691.53».1.2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degliartt. 1193 e 1195 cod. civ., imputa alla gravata sentenza di averaffermato «la singolare regula iuris in forza della quale, ove la parte silimiti a dedurre l’esistenza di un qualsivoglia rapporto creditiziodifferente da quello in relazione al quale vengono attivate pretesterestitutorie/risarcitorie in relazione ai pagamenti effettuati, ciò sarebbesufficiente a consentire la disapplicazione dell’art. 1193 cod. civ. (infavore dell’applicazione della regola di cui all’art. 1195 cod. civ.) airapporti di credito oggetto del giudizio».1.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 5, cod. proc. civ., l’omessa considerazione ai fini della decisionedella (oggetto di discussione tra le parti) «dirimente questione relativaall’inesistenza (invero pacifica!) di ulteriori polizze assicurativestipulate tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].».2. È fondato il primo motivo, nei termini in appresso precisati.2.1. Per circostanza pacifica, la questione origina dalla discordanzatra i numeri delle polizze indicati nelle contabili dei bonifici effettuatidalla ricorrente (limitati alle sole prime cinque cifre, quelle precedentiil segno grafico del punto) e i numeri delle polizze riportati in alcunedelle quietanze emesse dallo (o per conto dello) assicuratore (in cuialle prime cinque cifre, identiche, seguono, dopo il “punto”, dueulteriori cifre, diverse da quelle identificative delle polizze).A fondamento della decisione sul punto, la Corte territoriale ha:(i) evidenziato che, in sede di c.t.u., «nonostante le parti fosserostate espressamente invitate a chiarire, nessuna spiegazione era statafornita in ordine alla diversa estensione (numeri dopo il punto) riportatada alcune quietanze»;r.g. n. 8982/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/2026(ii) considerato «l’estensione numerica dopo il punto» identificativadelle polizze;(iii) ritenuto che «era onere dell’attrice dimostrare l’erroneità dellaimputazione dei versamenti», rilevando che la mancata indicazionedella estensione di due cifre dopo il punto nei bonifici per i premiaggiuntivi «poteva giustificare un’imputazione dei versamenti comeeffettuata dall’assicurazione»;(iv) concluso per la non debenza della prestazione assicurativarichiesta in relazione ai versamenti predetti.2.2. Il ragionamento testé sintetizzato viola i criteri di distribuzionedell’onere della prova tra le parti in lite.Nelle assicurazioni sulla vita il versamento di un premio aggiuntivocostituisce il fatto costitutivo del diritto del contraente ad ottenere laprestazione (indennità o capitale futuro) dall’ente assicuratore: gravasul contraente che reclami il valore di riscatto fornire la dimostrazionedi aver eseguito il versamento dei premi nella misura allegata e conriferimento ai contratti causa petendi della domanda avanzata.In caso di pluralità di rapporti assicurativi di eguale natura correntitra le parti, ciò esige, da parte del contraente solvens, un’imputazionedel versamento che lo renda, sulla base di criteri oggettivi, riconducibilead una determinata polizza; per contro, incombe sull’assicuratore che,non negando la ricezione delle somme, rifiuti la prestazione richiestadare la prova del fatto impeditivo della pretesa, ovvero dimostrare lariferibilità degli importi ad altre, esistenti ed individuate, polizze.Questo criterio non è stato osservato nella sentenza gravata.L’imputazione del versamento aggiuntivo operata dalla ricorrentecon la specificazione della causale dei bonifici era, sulla base di criterioggettivi, riferibile alle polizze per cui è causa: pur nella incompletezzadell’indicazione (mancante delle cifre dopo il segno grafico del “punto”),la corrispondenza delle prime cinque cifre (quelle precedenti il “punto”)r.g. n. 8982/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/2026appariva elemento di per sé solo idoneo e sufficiente a giustificarel’ascrivibilità ai rapporti assicurativi in discorso.A fronte di ciò, l’assicuratore ha ricevuto e trattenuto gli importi masulle quietanze rilasciate ha indicato i rapporti di riferimento in manieradifferente, apponendo, in aggiunta alle cifre segnate dal contraente,due ulteriori cifre (dopo l’interpunzione) non corrispondenti alle polizzededotte in controversia: così agendo, ha compiuto un’imputazione dellesomme diversa da quella del solvens (o, se si preferisce, ha contestatola imputazione da questi manifestata).Nella descritta situazione, spettava all’assicuratore dare la provadella diversa imputazione delle somme da esso effettuata: cioè a dire,più in dettaglio, allegare ed asseverare la positiva esistenza di altrirapporti assicurativi in corso tra le parti, designati ed identificati dallaestensione numerica completa specificata sulle quietanze.Di una prova del genere, tuttavia, la Corte territoriale ha gravatol’odierna ricorrente, in violazione del precetto dell’art. 2697 cod. civ..2.3. L’accoglimento del motivo assorbe la disamina delle successivedoglianze ed importa la cassazione della sentenza impugnata in partequa, con rinvio per nuovo esame della controversia alla Corte di appellodi Venezia, in diversa composizione.3. Il ricorso incidentale, articolato in due motivi, critica lastatuizione di condanna dell’ente assicuratore al pagamento in favoredella ricorrente «dell’ulteriore importo annuo di euro 5.000 dal 2018fino a quando la società non avrà potuto cessare l’attività, oltreinteressi legali maturati di anno in anno dal 2018».3.1. Il primo motivo, per violazione degli artt. 2484 e 2495 cod.civ., imputa alla Corte territoriale di aver confuso i profili dell’inattività,della liquidazione e della cancellazione della società ricorrente.Assume, in sintesi, che «l’inattività di una s.r.l. è un fatto neutroper il diritto» e che «affermare che una società, che è inattiva, non puòcancellarsi perché esiste una lite significa ignorare la circostanzar.g. n. 8982/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/2026giuridica per cui prima si pone la società in liquidazione, se ci sono imotivi, e poi la si cancella»: per contro, «qui non c’è alcuna liquidazionee, quindi, manca il presupposto per poter affermare di non potercancellare la società».3.2. Il secondo motivo, con riferimento all’art. 360, primo comma,num. 4, cod. proc. civ., rileva invece la nullità della sentenza perindeterminatezza della decisione, per essere la locazione «dal 2018 finoa quando la società non avrà potuto cessare l’attività» contenuta nellacondanna «potenzialmente indefinita nel tempo».4. È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.nell’affermazione secondo cui «nonostante la società fosse inattiva nonpoteva essere cancellata a causa della pendenza del presente giudizio»dal quale discende il corollario così espresso: «la messa in liquidazionenon avrebbe comunque inciso sulla necessità della tenuta dellescritture contabili, con conseguenti spese. L’importo di euro 5.000all’anno a partire dal 2018 appare senz’altro congruo».4.1. La censura in vaglio investe, a ben vedere, l’accertamento delnesso causale tra la condotta del (supposto) danneggiato e l’esistenzadel danno, per l’affermazione del quale soltanto per secundam occorrefar riferimento alla invocata disciplina delle società commerciali.In tali termini sub specie iuris ricondotto, il motivo può tuttaviaessere esaminato, in virtù del noto principio per cui questa Corte puòritenere fondato il ricorso anche per una ragione giuridica diversa daquella indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite chetale individuazione avvenga sulla base dei fatti per come accertati nellefasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella sentenzaimpugnata (ex aliis, Cass. 23/11/2022, n. 34437; Cass. 05/10/2021,n. 26991; Cass. 28/07/2017, n. 18775; Cass. 14/02/2014, n. 3437).4.2. Orbene, l’argomentazione fondante la sentenza impugnata èinficiata da un duplice error iuris:r.g. n. 8982/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8982/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 18493/2026Data pubblicazione 08/06/2026(i) innanzitutto, l’esistenza di una lite pendente non impedisce lacancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese,dovendosi piuttosto in tal caso individuare i soggetti che succedono allasocietà estinta nei rapporti pendenti;(ii) in secondo luogo, la cancellazione di una s.r.l. dal registro delleimprese richiede preventivamente la fase di liquidazione (nomina delliquidatore, redazione dell’inventario, pagamento dei creditori eapprovazione del bilancio finale), nella specie non intrapresa.4.3. In tutta evidenza non conforme a diritto risulta quindi lacondanna criticata: la fondatezza della domanda risarcitoria de qua vainvece apprezzata stabilendo, ai fini di cui all’art. 1227, primo comma,cod. civ., se la scelta della ricorrente (asseritamente danneggiata) dinon procedere alle operazioni di liquidazione sia stata connotata omeno da uno stato soggettivo di colpa.5. In definitiva e, per riepilogare: è accolto il primo motivo delricorso principale, con assorbimento dei restanti; è accolto il primomotivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo; è cassatala sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, pernuovo esame, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti,e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte diappello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda altresì diprovvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 20 maggio 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 8982/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18493/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris