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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07320/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26677/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso in ordine al difetto di motivazione in ordine ai presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23.01.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26677/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso in ordine al difetto di motivazione in ordine ai presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.20
Sentenza Cassazione n. 07320/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris