CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata prevalenza della riconosciuta circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. sulla ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello puntualmente argomentato in ordine al consistente "peso specifico" della aggravante a fronte del quale il giudizio di bilanciamento era da operarsi in termini di sola equivalenza (pag. 7); che la valutazione di cui all'art. 69 cod. pen è discrezionale e tipica del giudice di merito, sicchè sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione in ordine alla ragione per cui la soluzione dell'equivalenza appaia la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce che la Corte territoriale, pur ritenendo congrua una sanzione corrispondente al minimo edittale, ha erroneamente determinato la componente pecuniaria in misura superiore, consente di operare in questa sede la rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. della sentenza impugnata con rideternninazione, appunto, della pena pecuniaria in euro 516,00; P.Q.M. Rettifica la sentenz P.Q.M