CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 47335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale competente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 24 marzo 2023, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni tre. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; premette che [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale mentre era detenuto in carcere, aveva nominato difensore di fiducia e segnalato, tramite i parenti, all'avvocato che lo difendeva nel procedimento penale da cui originava la proposta di prevenzione, di averlo nominato difensore di fiducia anche nel procedimento di prevenzione; il legale si attivava per predisporre attività difensiva, ma la notizia dell'avvenuta nomina non veniva confermata dalla cancelleria del giudice, cui risultava fosse rimasto fermo l'incarico al difensore d'ufficio; ciò era avvenuto in quanto l'ufficio matricola del carcere non aveva trasmesso alla cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la nomina del difensore. Pertanto, all'udienza il ricorrente era stato assistito da difensore d'ufficio, al quale era stato anche notificato il provvedimento applicativo, che non aveva ritenuto di impugnare; al ricorrente il decreto applicativo era stato notificato ad un anno di distanza, dopo la scarcerazione. Ciò premesso, il difensore eccepiva che il decreto avrebbe dovuto essere annullato perché era stato violato il diritto del proposto ad essere difeso dal difensore di fiducia; la Corte di appello aveva però rigettato l'eccezione, rilevando che il mancato inserimento della nomina di fiducia all'interno del fascicolo processuale non integrava una nullità; tale decisione era errata, in quanto la mancata trasmissione della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dal detenuto aveva comportato di fatto l'inibizione alla concreta esplicazione della facoltà del difensore di fiducia nominato, comportando che il difensore di ufficio aveva partecipato all'udienza camerale malgrado l'intervenuta nomina di difensore di fiducia avesse già determinato l'inefficacia del mandato conferito ex officio. 1.2 II difensore eccepisce la carenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale in quanto il ricorrente era detenuto dal 2016 e, al momento della notifica del decreto applicativo della misura, avvenuta all'atto della scarcerazione, nel 2022, aveva interamente espiato la pena complessiva; non si era tenuto conto del periodo detentivo patito e dei relativi effetti positivi in termini rieducativi e riabilitativi di spiegarti sul ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Si deve infatti ribadire che "la dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., deve essere comunicata dal direttore dell'istituto penitenziario soltanto all'autorità giudiziaria e non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali" (Sez.6, n. 27711 del 07/07/2021, Biundo, Rv. 281823; vedi anche Sez.6, n. 28788 del 01/10/2020, Catalano, Rv. 279628; Sez.1, n. 40495 del 04/10/2007, Silvestro e altro, Rv. 237864) Nel caso in esame, da quanto esposto in ricorso risulta che il difensore aveva avuto notizia delle nomina dai parenti del detenuto per cui, anche a fronte del mancato inserimento della nomina nel fascicolo d'ufficio, aveva l'onere di attivarsi direttamente con il detenuto per sapere se effettivamente quest'ultimo lo avesse nominato difensore di fiducia; si deve quindi rilevare come corretta sia la decisione del giudice di merito secondo la quale nessuna nullità si è verificata. Anche la giurisprudenza che precisa che la nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, fa discendere la nullità soltanto dal mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia nominato, che nel caso in esame non spettava in quanto la nomina era successiva al decreto di fissazione dell'udienza.- 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che i fatti risalivano ad un periodo di poco antecedente alla emissione del decreto di primo grado, e che esprimevano l'adesione e la vicinanza del proposto ad contesto criminale insidioso, la costa [OSCURATO:PERSONA]-Gullace-Albanese; sul punto, si deve ribadire che "in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie relativa a giudizio di pericolosità qualificata, desunto da sentenza di condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., fino alla cui irrevocabilità il ricorrente era stato ''`r\ sottoposto alla misura della custodia in carcere, protrattasi per circa sei anni, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca considerando sia l'irrilevanza del periodo trascorso in custodia cautelare ai fini del riesame della pericolosità che il periodo di pochi mesi di detenzione del ricorrente in esecuzione della pena)." (Sez. 1, Sentenza n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806) Inoltre, le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità sono inammissibili, poiché, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435-01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i