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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15473/2026

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r legge dall’Avvocatura Generale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –e nei confronti diCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 28362/2016Numero sezionale 4138/2026Numero di raccolta generale 15473/2026Data pubblicazione 21/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttorepro tempore- intimata -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Liguria, n. 635/03/2016 depositata in data 05/05/2016udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Davide [OSCURATO:PERSONA] riceveva una cartella di pagamento per ilrecupero di IRPEF, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2009,conseguenti alla liquidazione automatizzata del modello Unico.

Ilcontribuente deduceva che il sistema informativo aveva disconosciuto lacompensazione tra le ritenute d’acconto già versate e l’IVA, per unerrore informatico di compilazione della dichiarazione annuale.L’Agenzia delle Entrate sosteneva che non si trattasse di un meroerrore formale, ma di un profilo sostanziale, poiché al momento dellacompensazione il credito non risultava ancora maturato secondo legge.Nel giudizio di primo grado il ricorso veniva accolto.Avverso la decisione proponeva appello l’Ufficio, mentre ilcontribuente resisteva riproponendo le medesime argomentazioni.

LaCommissione tributaria regionale riteneva corretto il riconoscimentodella compensabilità, rilevando che dalle deleghe F24 risultava che, almomento della loro compilazione, le ritenute d’acconto erano già stateversate e il rapporto tributario si era consolidato, rendendo possibile lacompensazione.L’appello veniva pertanto respinto e la sentenza di primo gradoveniva confermata, con compensazione delle spese del grado.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 28362/2016Numero sezionale 4138/2026Numero di raccolta generale 15473/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato adue motivi.Il contribuente resiste con controricorso; il riscossore è rimastointimato in questa fase di Legittimità.Ragioni della decisioneCon il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 17 del d.

Lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 8 della legge n. 212 del2000, nonché degli artt. 1242 e 1246 c.c.

Si censura la sentenzaimpugnata per avere ritenuto legittima la compensazione tra debititributari e un credito Irpef relativo all’anno d’imposta 2009, sebbene talecredito non risulti ancora maturato, certo ed esigibile al momento dellapresentazione dei modelli F24. [OSCURATO:PERSONA] regionale, secondo ilricorrente, disattende il principio secondo cui in materia tributaria lacompensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dallalegge e solo con riferimento a crediti risultanti da dichiarazione e giàconsolidati, mentre nel caso di specie la compensazione riguardaun’eccedenza d’imposta riferita a un periodo non ancora concluso e nonindicata in alcuna dichiarazione.Il motivo è fondato.Va premesso che dalla sentenza impugnata si evince come lacompensazione in argomento sia stata operata utilizzando un creditoirpef 2009 – derivante da ritenute subite - nel medesimo periodod’imposta di insorgenza del credito (vale a dire il medesimo 2009).Secondo il giudice di merito, poiché “…le ritenute d’acconto erano giàstate versate ed il rapporto tributario si era quindi consolidato e diconseguenza era possibile la compensazione”.L’affermazione non è corretta in diritto.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 28362/2016Numero sezionale 4138/2026Numero di raccolta generale 15473/2026Data pubblicazione 21/05/2026Viene in rilievo il disposto dell’art. 17 del d.

Lgs. n. 241 del 1997,secondo il quale “I contribuenti eseguono versamenti unitari delleimposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore delloStato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventualecompensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti deimedesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunceperiodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto.

Tale compensazione deve essere effettuata entro ladata di presentazione della dichiarazione successiva.

La compensazionedel credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sulvalore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essereeffettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello dipresentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge”.Orbene, l’affermazione con la quale il legislatore ha fattoriferimento ai crediti “risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunceperiodiche presentate” chiarifica come la certezza, liquidità ed esigibilitàdel credito, tutti elementi necessari per la sua legittima spendita incompensazione, debbano risultare dalla presentazione delladichiarazione riferita al periodo d’imposta, in quanto è solo in quelmomento che viene determinato il reddito del contribuente e quindiconfermata la sussistenza di tali elementi in capo al credito inargomento.Il d.L. n. 124 del 2019 ha, inoltre, poi in seguito esteso a tali creditile regole restrittive riguardo la previa presentazione della dichiarazione,già applicabili ai fini Iva con ciò confermando il principio sopradetto.Va qui allora ribadito che in materia tributaria la compensazione èammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casiespressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cuiogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ognideduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge.

ECons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 28362/2016Numero sezionale 4138/2026Numero di raccolta generale 15473/2026Data pubblicazione 21/05/2026neppure tale principio può ritenersi superato – come si adombra inricorso per cassazione - per effetto della L. n. 212 del 2000, art. 8,comma 1 (cd. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevederein via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria percompensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizionivigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istitutoai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta2002), ovvero per effetto del d.

Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 il quale,nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delleimposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stessoperiodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalledichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamentealla data della sua entrata in vigore (Cass. n. 12262/2007; Cass.n. 15128/2006; Cass. n. 15123/2006, tutte citate in motivazione dallaconforme Cass. n. 2957/2010).Pertanto, nel ritenere ammissibile la compensazione in forza delsolo versamento delle ritenute – senza richiedere la presentazione delladichiarazione dalla quale si evinceva il credito oggetto dellacompensazione, formato anche dalle ritenute in argomento madeterminato all’esito della quantificazione del reddito e dell’impostadovuta dal contribuente – la Corte genovese si è disallineata daisuperiori principi.Con il secondo motivo, proposto in via subordinata,l’Amministrazione denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

Silamenta che la Commissione tributaria regionale ometta di considerareche i modelli F24 utilizzati per la compensazione recano il codice tributorelativo al saldo Irpef 2009 e sono stati presentati in un periodo in cuil’anno d’imposta non era ancora decorso, sicché il credito non potevaritenersi maturato né determinabile.

Si evidenzia, inoltre, che non risultaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 28362/2016Numero sezionale 4138/2026Numero di raccolta generale 15473/2026Data pubblicazione 21/05/2026provata l’esistenza di ritenute d’acconto già operate da terzi e che lacompensazione contestata non riguarda ritenute subite, bensì un creditoIrpef del contribuente privo dei requisiti di certezza ed esigibilità richiestidalla normativa vigente.L’accoglimento della prima doglianza proposta provocal’assorbimento della seconda.La sentenza di appello è quindi cassata con rinvio alla Corte dimerito che rivedrà il fatto alla luce dei sopra esposti principi.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria in diversa composizione alla quale demandadi provvedere anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio diLegittimità.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r legge dall’Avvocatura Generale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –e nei confronti diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 28362/2016Numero sezionale 4138/2026Numero di raccolta generale 15473/2026Data pubblicazione 21/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttorepro tempore- intimata -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Liguria, n. 635/03/2016 depositata in data 05/05/2016udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Davide [OSCURATO:PERSONA] riceveva una cartella di pagamento per ilrecupero di IRPEF, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2009,conseguenti alla liquidazione automatizzata del modello Unico. Ilcontribuente deduceva che il sistema informativo aveva disconosciuto lacompensazione tra le ritenute d’acconto già versate e l’IVA, per unerrore informatico di compilazione della dichiarazione annuale.L’Agenzia delle Entrate sosteneva che non si trattasse di un meroerrore formale, ma di un profilo sostanziale, poiché al momento dellacompensazione il credito non risultava ancora maturato secondo legge.Nel giudizio di primo grado il ricorso veniva accolto.Avverso la decisione proponeva appello l’Ufficio, mentre ilcontribuente resisteva riproponendo le medesime argomentazioni. LaCommissione tributaria regionale riteneva corretto il riconoscimentodella compensabilità, rilevando che dalle deleghe F24 risultava che, almomento della loro compilazione, le ritenute d’acconto erano già stateversate e il rapporto tributario si era consolidato, rendendo possibile lacompensazione.L’appello veniva pertanto respinto e la sentenza di primo gradoveniva confermata, con compensazione delle spese del grado.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 28362/2016Numero sezionale 4138/2026Numero di raccolta generale 15473/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato adue motivi.Il contribuente resiste con controricorso; il riscossore è rimastointimato in questa fase di Legittimità.Ragioni della decisioneCon il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 17 del d. Lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 8 della legge n. 212 del2000, nonché degli artt. 1242 e 1246 c.c. Si censura la sentenzaimpugnata per avere ritenuto legittima la compensazione tra debititributari e un credito Irpef relativo all’anno d’imposta 2009, sebbene talecredito non risulti ancora maturato, certo ed esigibile al momento dellapresentazione dei modelli F24. [OSCURATO:PERSONA] regionale, secondo ilricorrente, disattende il principio secondo cui in materia tributaria lacompensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dallalegge e solo con riferimento a crediti risultanti da dichiarazione e giàconsolidati, mentre nel caso di specie la compensazione riguardaun’eccedenza d’imposta riferita a un periodo non ancora concluso e nonindicata in alcuna dichiarazione.Il motivo è fondato.Va premesso che dalla sentenza impugnata si evince come lacompensazione in argomento sia stata operata utilizzando un creditoirpef 2009 – derivante da ritenute subite - nel medesimo periodod’imposta di insorgenza del credito (vale a dire il medesimo 2009).Secondo il giudice di merito, poiché “…le ritenute d’acconto erano giàstate versate ed il rapporto tributario si era quindi consolidato e diconseguenza era possibile la compensazione”.L’affermazione non è corretta in diritto.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 28362/2016Numero sezionale 4138/2026Numero di raccolta generale 15473/2026Data pubblicazione 21/05/2026Viene in rilievo il disposto dell’art. 17 del d. Lgs. n. 241 del 1997,secondo il quale “I contribuenti eseguono versamenti unitari delleimposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore delloStato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventualecompensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti deimedesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunceperiodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro ladata di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazionedel credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sulvalore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essereeffettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello dipresentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge”.Orbene, l’affermazione con la quale il legislatore ha fattoriferimento ai crediti “risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunceperiodiche presentate” chiarifica come la certezza, liquidità ed esigibilitàdel credito, tutti elementi necessari per la sua legittima spendita incompensazione, debbano risultare dalla presentazione delladichiarazione riferita al periodo d’imposta, in quanto è solo in quelmomento che viene determinato il reddito del contribuente e quindiconfermata la sussistenza di tali elementi in capo al credito inargomento.Il d.L. n. 124 del 2019 ha, inoltre, poi in seguito esteso a tali creditile regole restrittive riguardo la previa presentazione della dichiarazione,già applicabili ai fini Iva con ciò confermando il principio sopradetto.Va qui allora ribadito che in materia tributaria la compensazione èammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casiespressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cuiogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ognideduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. ECons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 28362/2016Numero sezionale 4138/2026Numero di raccolta generale 15473/2026Data pubblicazione 21/05/2026neppure tale principio può ritenersi superato – come si adombra inricorso per cassazione - per effetto della L. n. 212 del 2000, art. 8,comma 1 (cd. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevederein via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria percompensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizionivigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istitutoai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta2002), ovvero per effetto del d. Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 il quale,nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delleimposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stessoperiodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalledichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamentealla data della sua entrata in vigore (Cass. n. 12262/2007; Cass.n. 15128/2006; Cass. n. 15123/2006, tutte citate in motivazione dallaconforme Cass. n. 2957/2010).Pertanto, nel ritenere ammissibile la compensazione in forza delsolo versamento delle ritenute – senza richiedere la presentazione delladichiarazione dalla quale si evinceva il credito oggetto dellacompensazione, formato anche dalle ritenute in argomento madeterminato all’esito della quantificazione del reddito e dell’impostadovuta dal contribuente – la Corte genovese si è disallineata daisuperiori principi.Con il secondo motivo, proposto in via subordinata,l’Amministrazione denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. Silamenta che la Commissione tributaria regionale ometta di considerareche i modelli F24 utilizzati per la compensazione recano il codice tributorelativo al saldo Irpef 2009 e sono stati presentati in un periodo in cuil’anno d’imposta non era ancora decorso, sicché il credito non potevaritenersi maturato né determinabile. Si evidenzia, inoltre, che non risultaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 28362/2016Numero sezionale 4138/2026Numero di raccolta generale 15473/2026Data pubblicazione 21/05/2026provata l’esistenza di ritenute d’acconto già operate da terzi e che lacompensazione contestata non riguarda ritenute subite, bensì un creditoIrpef del contribuente privo dei requisiti di certezza ed esigibilità richiestidalla normativa vigente.L’accoglimento della prima doglianza proposta provocal’assorbimento della seconda.La sentenza di appello è quindi cassata con rinvio alla Corte dimerito che rivedrà il fatto alla luce dei sopra esposti principi. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria in diversa composizione alla quale demandadi provvedere anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio diLegittimità.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6
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