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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33508/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 26/05/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi in data 09/11/2016 con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648, commi 1 e 3 cod. pen.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici e conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti in punto di responsabilità dei prevenuti.

In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato gli elementi probatori ricavati in occasione dell'arresto in flagranza dei prevenuti, correttamente valutati in uno agli esiti di una più vasta attività investigativa che li aveva coinvolti, come esposti dal Comm.

Furone nelle dichiarazioni da quest'ultimo rese nel corso del processo di merito (pagg. 2-4 della sentenza impugnata).

In tal senso, stante la logicità e la coerenza del ragionamento logico giuridico svolto dai giudici di merito in ordine agli elementi a carico degli imputati e la corretta applicazione dei criteri legati dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in materia di valutazione della prova, risulta precluso qualsivoglia ulteriore esame circa gli esiti di detta valutazione.

Infatti, nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Rv. 241826).

Peraltro, il motivo in esame risulta vietato dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello e vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:

1.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.648 cod. pen.

Il motivo è generico ed è privo della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

2. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 26/05/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi in data 09/11/2016 con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648, commi 1 e 3 cod. pen. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici e conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti in punto di responsabilità dei prevenuti. In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato gli elementi probatori ricavati in occasione dell'arresto in flagranza dei prevenuti, correttamente valutati in uno agli esiti di una più vasta attività investigativa che li aveva coinvolti, come esposti dal Comm. Furone nelle dichiarazioni da quest'ultimo rese nel corso del processo di merito (pagg. 2-4 della sentenza impugnata). In tal senso, stante la logicità e la coerenza del ragionamento logico giuridico svolto dai giudici di merito in ordine agli elementi a carico degli imputati e la corretta applicazione dei criteri legati dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in materia di valutazione della prova, risulta precluso qualsivoglia ulteriore esame circa gli esiti di detta valutazione. Infatti, nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Rv. 241826). Peraltro, il motivo in esame risulta vietato dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello e vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: 1.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.648 cod. pen. Il motivo è generico ed è privo della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas
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