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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43627/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad APICE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 18 giugno 2009.

In particolare, al ricorrente era stato contestato di avere, in qualità di legale rappresentante della società fino al marzo 2008 e successivamente quale amministratore di fatto, distratto un autocarro e di aver sottratto i libri e le altre le scritture contabili della società fallita.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216 e 219 legge fall.

Contesta la qualifica di amministratore di fatto riconosciuta all'imputato, evidenziando l'avvenuta cessazione da parte del Pignone di ogni rapporto con la società, dopo la cessione delle quote e il trasferimento della sede sociale.

Con particolare riferimento alla bancarotta documentale, evidenzia che l'imputato aveva consegnato al nuovo amministratore tutta la contabilità della società.

La motivazione della sentenza impugnata, a parere del ricorrente, sarebbe viziata poiché non avrebbe adeguatamente tenuto conto di tali circostanze e si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, relative all'elemento soggettivo del reato e al riconoscimento della qualità di amministratore di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), evidenziando, quanto a quest'ultimo profilo, che gli atti di trasferimento delle quote, di trasferimento della sede sociale e di nomina del nuovo amministratore erano "fittizi", attesa la falsità delle sottoscrizioni ivi apposte.

Atteso che alcun altro amministratore era effettivamente subentrato, risultava del tutto priva di fondamento anche la tesi difensiva, rivolta a sostenere che l'imputato avesse consegnato la documentazione contabile al nuovo amministratore.

La Corte territoriale, infine, ha correttamente argomentato in ordine all'incompatibilità delle condotte accertate con l'assenza dell'elemento soggettivo.

Il ricorrente non si è effettivamente confrontato con tali motivazioni, limitandosi a riproporre le stesse questioni dedotte in secondo grado, rendendo così il ricorso anche privo di specificità estrinseca.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad APICE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 18 giugno 2009. In particolare, al ricorrente era stato contestato di avere, in qualità di legale rappresentante della società fino al marzo 2008 e successivamente quale amministratore di fatto, distratto un autocarro e di aver sottratto i libri e le altre le scritture contabili della società fallita. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216 e 219 legge fall. Contesta la qualifica di amministratore di fatto riconosciuta all'imputato, evidenziando l'avvenuta cessazione da parte del Pignone di ogni rapporto con la società, dopo la cessione delle quote e il trasferimento della sede sociale. Con particolare riferimento alla bancarotta documentale, evidenzia che l'imputato aveva consegnato al nuovo amministratore tutta la contabilità della società. La motivazione della sentenza impugnata, a parere del ricorrente, sarebbe viziata poiché non avrebbe adeguatamente tenuto conto di tali circostanze e si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, con riferimento all'elemento soggettivo del reato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, relative all'elemento soggettivo del reato e al riconoscimento della qualità di amministratore di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), evidenziando, quanto a quest'ultimo profilo, che gli atti di trasferimento delle quote, di trasferimento della sede sociale e di nomina del nuovo amministratore erano "fittizi", attesa la falsità delle sottoscrizioni ivi apposte. Atteso che alcun altro amministratore era effettivamente subentrato, risultava del tutto priva di fondamento anche la tesi difensiva, rivolta a sostenere che l'imputato avesse consegnato la documentazione contabile al nuovo amministratore. La Corte territoriale, infine, ha correttamente argomentato in ordine all'incompatibilità delle condotte accertate con l'assenza dell'elemento soggettivo. Il ricorrente non si è effettivamente confrontato con tali motivazioni, limitandosi a riproporre le stesse questioni dedotte in secondo grado, rendendo così il ricorso anche privo di specificità estrinseca. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favo
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