CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09888/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28638-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 799/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2009; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che è applicabile il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento in presenza di condotte del contribuente riconducibili a fattispecie di reato anche nel caso in cui l'azione penale o meglio l'iscrizione nel registro degli indagati sia avvenuta solo nel 2010 in quanto, secondo Corte cost. n. 247 del 2011, il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dell'inizio dell'azione penale; nella specie è ipotizzabile a carico della parte contribuente una condotta delittuosa risalente ad anni anteriori e dalla quale sono scaturiti fatti produttivi di redditi sottratti all'imposizione e in particolare il reato di cui all'art. 9 della legge n. 376 del 2000. La parte contribuente propone ricorso affidato a quattro motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2020 n. 28638 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 37, comma 24, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, di modifica e integrazione dell'art. 43, del d.P.R. n. 600 del 1973 dell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 per avere errato nella applicazione delle indicate norme che disciplinano i termini di decadenza dell'accertamento delle imposte e delle sanzioni tributarie e per aver conseguentemente erroneamente confermato la validità degli accertamenti di cui è causa, in particolare per l'insussistenza della configurabilità di un reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13bis, comma 5, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, dell'art. 14 del D.L. n. 350 del 2001 convertito in legge n. 409 del 2001 per avere errato nella applicazione delle indicate norme che disciplinano l'esclusione degli effetti della dichiarazione di emersione delle attività finanziarie detenute all'estero prevista dal D.L. n. 78 del 2009; con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti consistente nella dichiarazione di emersione di attività all'estero prevista dal D.L. n. 78 del 2009 presentata antecedentemente all'iscrizione nel registro degli indagati, senza avere conseguentemente il contribuente formale conoscenza di tale iscrizione, agli effetti di cui all'art. 14 del D.L. n. 350 del 001, convertito nella legge n. 409 del 2001; Ric. 2020 n. 28638 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- con il quarto motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la decisione sarebbe nulla per motivazione apparente. Il primo motivo di impugnazione è fondato. Ha infatti affermato questa Corte: in tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009, con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice (Cass. n. 33893 del 2019; Cass.n. 4984 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] non si è conformata al predetto principio laddove - affermando che è applicabile il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento in presenza di condotte del contribuente riconducibili a fattispecie di reato anche nel caso in cui l'azione penale o meglio l'iscrizione nel registro degli indagati sia avvenuta solo nel 2010 in quanto, secondo Corte cost. n. 247 del 2011, il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente Ric. 2020 n. 28638 sez. MT - ud. 08-03-2022 -4- dall'effettiva presentazione della denuncia o dell'inizio dell'azione penale; nella specie è ipotizzabile a carico della parte contribuente una condotta delittuosa risalente ad anni anteriori e dalla quale sono scaturiti fatti produttivi di redditi sottratti all'imposizione e in particolare il reato di cui all'art. 9 della legge n. 376 del 2000 - non ha considerato che la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009 non è suscettibile di essere applicata retroattivamente a meno che l'Ufficio ricorra ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice, circostanza che nel caso di specie non è avvenuta dal momento che la motivazione della sentenza è tutta incentrata in diritto sulla non necessità, ai fini del raddoppio dei termini, di un effettivo esercizio dell'azione penale essendo invece sufficiente la sussistenza di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione determina il superamento del termine di decadenza per la notifica (avvenuta nel 2014) degli atti impositivi, che si riferiscono agli anni d'imposta 2007 e 2008 e il conseguente assorbimento degli altri motivi. Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbiti gli altri, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione assorbiti gli altri, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 28638 sez. MT - ud. 08-03-2022 -5- dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022. Il PrOdente