CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05570/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA] n. Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] n. Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 16/9/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Ravenna, accogliendo la concorde richiesta delle parti, esclusa la recidiva e previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, con la diminuente per il rito, applicava -a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 900,00 di multa, -a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due,mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa con riguardo ai reati di rapina aggravata, lesioni, danneggiamento aggravato e ricettazione loro ascritti in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, con unico atto, ha dedotto la violazione degli artt. 129 cod.proc.pen. e 131 bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto e all'omessa verifica circa la sussistenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. 3. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). Con riguardo alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. ad ulteriore conforto della rilevata inammissibilità concorre l'assoluta genericità della doglianza che non si confronta con il trattamento edittale dei capi a) e d), né con gli esiti dannosi delle condotte contestate e con le condizioni soggettive dei ricorrenti. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione dell'irricevibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 gennaio