Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11420/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato (si veda in particolare pag. 3 della impugnata sentenza ove è specificato che il giudizio di prevedibilità condotto in concreto dall'imputato non permette l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 91 c.p.), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha individuato gli estremi dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di tentai:a rapina nelle pagg. 3-4 della impugnata sentenza, nelle dichiarazioni della persona offesa, confermate dalle riprese video e dal referto medico, e nell'ingiusto profitto derivante dall'impossessamento dell'arma nel senso che il fine di profitto nei reati contro il patrimonio può consistere in un fine di natura non patrimoniale (Sez.

U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato (si veda in particolare pag. 3 della impugnata sentenza ove è specificato che il giudizio di prevedibilità condotto in concreto dall'imputato non permette l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 91 c.p.), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha individuato gli estremi dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di tentai:a rapina nelle pagg. 3-4 della impugnata sentenza, nelle dichiarazioni della persona offesa, confermate dalle riprese video e dal referto medico, e nell'ingiusto profitto derivante dall'impossessamento dell'arma nel senso che il fine di profitto nei reati contro il patrimonio può consistere in un fine di natura non patrimoniale (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere tensore
Sentenza Cassazione n. 11420/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris