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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15201/2026

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ato il 14/11/1994 avverso la sentenza del 25/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 è 35963/25 Ritenuto che con sentenza del 25 settembre 2025 il Tribunale di Fermo ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, convertita la pena detentiva in euro 3.650,00 di multa, e così la pena complessiva di euro 6.650,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 1, 2, 7,

I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo A) e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; commessi in Porto S. Elpidio, il 22 maggio 2024; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con unico motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché mancanza di motivazione, essendosi il giudicante limitato ad affermare la correttezza della qualificazione giuridica recepita nell'accordo delle parti.

Considerato che il ricorso è inammissibile che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che il ricorrente non deduce che la qualificazione giuridica dei fatti sia erronea né, tantomeno, deduce la manifesta erroneità di tale qualificazione, richiesta per l'ammissibilità del ricorso (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 14/11/1994 avverso la sentenza del 25/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 è 35963/25 Ritenuto che con sentenza del 25 settembre 2025 il Tribunale di Fermo ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, convertita la pena detentiva in euro 3.650,00 di multa, e così la pena complessiva di euro 6.650,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 1, 2, 7, I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo A) e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; commessi in Porto S. Elpidio, il 22 maggio 2024; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con unico motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché mancanza di motivazione, essendosi il giudicante limitato ad affermare la correttezza della qualificazione giuridica recepita nell'accordo delle parti. Considerato che il ricorso è inammissibile che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che il ricorrente non deduce che la qualificazione giuridica dei fatti sia erronea né, tantomeno, deduce la manifesta erroneità di tale qualificazione, richiesta per l'ammissibilità del ricorso (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes P.Q.M
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