CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2026
Cassazione n. 25851/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e SIMONEGINANNESCHI-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]dell’[OSCURATO:PERSONA] controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA n. 1364/2018 depositata il 09/07/2018.Numero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] è titolare sin dal 2001 d’unaconcessione demaniale di un’area di 197.262 mq per la costruzione egestione di un porticciolo turistico in località Puntone di Scarlino (GR).L’originario canone previsto fu aumentato negli anni tra il 2001 e il 2009in conseguenza di modifiche legislative (art. 1, commi 251, 252 e 256,legge 296/06) e provvedimenti ministeriali, impugnati questi ultimi dallasocietà avanti la giurisdizione amministrativa. Appellata la sentenza3856/09 del TAR [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto il ricorso, il Consiglio diStato accolse un’eccezione di legittimità costituzionale del citato art. 1,comma 252, legge 296/06, formulata dalla società stessa, trasmettendogli atti alla Corte Costituzionale. Si trattava, in particolare, della normache aveva esteso le misure dei canoni previsti per le concessioni turistico-ricreative, alle concessioni per la realizzazione e gestione delleinfrastrutture per la nautica da diporto già rilasciate alla data d’entrata invigore della modifica (1° gennaio 2007), aumentandone sensibilmentel’entità. Gli aumenti del canone comportavano un corrispondente aumentodell’imposta regionale sulle concessioni demaniali in quanto calcolata inmisura proporzionale ai primi. Nelle more del procedimento e con leggereg. [OSCURATO:PERSONA] 77/2012 art. 12, la percentuale per il calcolo dell’imposta inoggetto fu aumentata dal 15% al 25%.Con riferimento all’anno 2013 (provvedimento [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il Comune diScarlino determinò il canone dovuto dalla società, secondo le nuovenorme, in € 450.011,96 ma emise “ordine d’introito” solo per € 99.053,00,computato in base alla disciplina precedente alla legge 296/06, conesplicita riserva di conguaglio in attesa degli esiti dell’appello avanti alConsiglio di Stato.Numero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/2026Lo stesso 4/1/2013 il Comune emise tre ordini d’introito chiedendo ilpagamento della “imposta regionale sulle concessioni demaniali”rispettivamente per € 24.763,42, € 158,52 e € 230,38, pari al 25% deicanoni di concessione di demanio marittimo per il 2013, oggetto delpresente procedimento.Avverso tali ordini propose ricorso la società contribuente lamentandol’incostituzionalità dell’art. 2 della legge 281/70 e dell’articolo unico leggereg. [OSCURATO:PERSONA] n. 77/2012 ove commisuravano l’imposta in percentuale alcanone, dolendosi della violazione di diversi principi costituzionali ecomunitari e chiedendo la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale inrelazione all’art. 2 della legge 281/1970 e delle leggi reg. Toscana85/1995 e 77/2012, art. 12.[OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, nel contraddittorio conla Regione [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 358/2014 respinse il ricorsocondividendo le argomentazioni della Regione.Su appello della società contribuente e con la sentenza indicata inepigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sempre nelcontraddittorio con la Regione, ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello, doveva darsi rilievo alla sentenza della CorteCostituzionale 29/2017 che, pur respingendo la questione comeprospettata dal Giudice rimettente, lo aveva invitato ad adottare unainterpretazione costituzionalmente orientata delle norme indicate, sicché ilConsiglio di Stato, in quel procedimento e con sentenza 218/2018, avevaannullato i provvedimenti di aumento del canone intervenuti mediotempore, riducendo il canone a € 173.002,63 e l’imposta a € 43.250,65.Tale riduzione avrebbe riportato il canone nell’ambito dei criteri dettatidalla Consulta, confermando la legittimità dello stesso come rideterminatoe ritenendolo rispettoso dei principi costituzionali e comunitari, nonchéevidenziando come la normativa consentirebbe alla Regione di pretendereNumero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/2026somme assai maggiori escludendosi pertanto le censure in ordine allapresunta disparità con altre Regioni.Va aggiunto per chiarezza che, sulla base del citato calcolo e atteso che gliordini d’introito qui impugnati erano stati emessi per la somma di €24.763,42 oltre accessori, la successiva rideterminazione dell’imposta a €43.250,65 ha indotto l’ente locale all’emissione d’ulteriore ordine d’introito19/7/2018 per la differenza di € 18.487,23. Anche tale ordine è statooggetto d’impugnazione avanti al [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento.Ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di cinque motivi.Resiste la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Il Comune di Scarlino, pur ritualmente notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è rimastointimato.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorsoformulata dalla Regione, come nei precedenti gradi di giudizio, in relazionealla natura degli atti impugnati. La Regione ha evidenziato come ilComune abbia liquidato il canone per l’anno 2013, contestualmenterichiamando il contribuente concessionario al pagamento dell’impostaregionale sulle concessioni demaniali per il medesimo anno. Tale atto noncostituirebbe atto impositivo del tributo in oggetto, per cui è previstal’autoliquidazione da parte del concessionario al verificarsi dei presuppostiprevisti dalla legge salva l’esecuzione coattiva ad iniziativa esclusivamenteregionale in caso di omesso pagamento da parte del contribuente. LaRegione, cui il demanio marittimo è stato trasferito in delega con l’art. 105del d.lgs. 112/98, ha a sua volta delegato ai Comuni le sole funzioniamministrative concessorie potendo in tal guisa liquidare i canoni relativialle concessioni.Non paiono però sussistere elementi che pongano gli ordini impugnati,contenenti una specifica richiesta di pagamento, al di fuori della previsionedell’art. 19 d.lgs. 546/92 secondo la costante giurisprudenza di questaNumero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/2026Corte. La natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenutanella disposizione citata non preclude al contribuente la facoltà diimpugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali egiuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesatributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la nonimpugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in unodegli atti tipici previsti dal citato art. 19 (Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n.15941, Rv. 675176 – 01).Alla stregua di tale insegnamento, appare irrilevante che vi sia stata omeno delega all’emissione d’atti impositivi contenendo gli avvisi impugnatiun’effettiva e specifica pretesa tributaria.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dei principi costituzionali dieguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53della Costituzione, in relazione all’art. 2 della legge n. 281/70 e all’articolounico della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995, come sostituito dall’art. 12della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 77/2012, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c. Sostiene che la disposizione di cui all’art. 2 della leggen. 281/70 debba essere sottoposta alla Corte Costituzionale per giudizioincidentale di costituzionalità nella parte in cui, istituendo l’impostaregionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, demanda alleRegioni la possibilità di determinare l’ammontare dell’imposta fino al triplodel canone di concessione, nonché della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995,come modificata dalla legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 77/2012, che ha modificatol’aliquota relativa all’imposta innalzandola, a partire dal 1 gennaio 2013,dal 15% al 25% dell’importo del canone. Rimarca che le disposizionisuindicate sarebbero in contrasto con i principi costituzionali richiamati,per arbitrarietà e irrazionalità del prelievo tributario in esame in quantoassume quale base imponibile per il calcolo dell’imposta un parametroinidoneo a rivelare alcuna attitudine alla contribuzione.1.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/20261.2 La sentenza della Corte Costituzionale 27/1/2017 n. 29 (in G.U. n. 5del 1/2/2017), nella questione sollevata dal Consiglio di Stato e dal TarToscana nella controversia tra la Regione e l’attuale ricorrente (oltre altriconcessionari), riguardante l’estensione della misura dei canoni succitata(art. 1, comma 252, della legge 296/06), respingendo la questione dicostituzionalità si limitò a fornire un’interpretazione costituzionalmenteorientata delle norme con riferimento alle concessioni rilasciate primadell’entrata in vigore della norma censurata, non applicandoli ove leconcessioni prevedano investimenti per impianti e infrastrutture da partedel concessionario. Quanto all’adeguamento dei canoni tabellari, valgono iprincipi di cui alla sentenza n. 302/2010 dello stesso giudice delle leggi,richiamata anche dalla citata sentenza n. 29/2017, secondo cui non èfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 251,della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Innanzitutto, deveescludersi la presunta lesione dell'affidamento dei cittadini nellasicurezza dei rapporti giuridici, che deriverebbe dall'incidenza suirapporti in corso dei nuovi criteri di determinazione dei canoniconcessori, in quanto l'intervento del legislatore non è stato ne'improvviso e imprevedibile, né ingiustificato rispetto allo scopoperseguito di assicurare maggiori entrate all'erario e di perequare lesituazioni dei soggetti che svolgono attività commerciali, avvalendosidi beni pubblici, e quelle di altri soggetti che svolgono le identicheall'utilizzazione di beni di proprietà privata. Neppure puòaccogliersi la censura basata su una presunta discriminazione trautilizzatori di pertinenze demaniali marittime e soggetti locatari diaree di proprietà privata: non solo non vi è discriminazione neltendenziale avvicinamento delle due situazioni, dal punto di vista delcosto dell'utilizzazione, ma si deve riconoscere che l'intervenutoaumento dei canoni riduce l'ingiustificata posizione di vantaggio diNumero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/2026chi possa, nel medesimo contesto territoriale, usufruire diconcessioni demaniali rispetto a chi, invece, sia costretto arivolgersi al mercato immobiliare. Né sussiste una discriminazione traconcessionari di pertinenze demaniali marittime destinate ad attivitàcommerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi econcessionari di beni pubblici dello stesso tipo destinati ad altreutilizzazioni, ad esempio abitative; la differenza di trattamentotrova giustificazione nella diversa attitudine dei beni pubblici aprodurre reddito per i concessionari, che certamente è maggiore se glistessi vengono destinati alle attività considerate dalla normacensurata, piuttosto che a destinazioni diverse, che ne implicano ilmero godimento, senza un attivo sfruttamento economico. Infine, anchela censura riferita all'art. 53 Cost., è infondata, giacché i canonidemaniali marittimi non hanno natura tributaria, ma sono corrispettividell'uso di un bene di proprietà dello Stato e costituiscono quindi unprezzo pubblico calcolato in base a criteri stabiliti dalla legge (intema di affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, v. citatesentenze n. 264/2005, n. 236 e n. 206/2009, in tema di adeguamento deicanoni di godimento dei beni pubblici, v. citata sentenza n. 88/1997,sulla natura giuridica dei canoni demaniali marittimi qualicorrispettivi dell'uso di un bene di proprietà dello Stato, v. citatesentenze n. 174/1998 e n. 311/1995).1.3 La suindicata pronuncia ha pertanto ritenuto tali aumenti compatibilicon le norme costituzionali invocate (artt. 3 e 97 Cost.), trattandosi diaumenti non inaspettati e volti a consentire allo Stato una maggiorazionedelle entrate oltre a rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli pagatiin relazione a locatori privati. La stessa sentenza ha evidenziato come siacorretta la nuova considerazione del canone, non più come merocorrispettivo dell’utilizzo del bene, ma quale emolumento riferito allatipologia d’attività effettivamente svolta dal concessionario e con laNumero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/2026redditività economica della stessa, trattandosi di beni demaniali finalizzatia produrre reddito in quanto destinati ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni o servizi (vv. anche Cass. Sez. 5,Sentenza n. 4453 del 2024).1.4 La questione appare pertanto irrilevante nel presente procedimentoalla luce del fatto che esso ha a oggetto ordini di pagamento relativi a unaparte dell’imposta, calcolata in relazione a un canone già ridotto inconseguenza delle considerazioni succitate.1.5 Non può peraltro ritenersi irragionevole che sia riconosciuta alleRegioni la concreta determinazione dell’entità dell’imposta, atteso che talericonoscimento è connaturato al concetto stesso d’autonomia regionaleove non si verta in materia di legislazione esclusiva (art. 117 Cost.). Undiverso argomentare escluderebbe qualsivoglia autonomia locale in quantoforiera di ineguaglianze, benché non irragionevoli.1.6 Non è inoltre d’alcuna rilevanza che, come asserito nel ricorso,l’attività imprenditoriale della ricorrente si sia svolta “in perdita” per talunianni, essendo il rischio d’impresa insito nelle attività svolte daiconcessionari e infine non potendosi gli aumenti del canone ritenere“inaspettati” come evidenziato nella pronuncia succitata (C. Cost. 302/10),secondo cui la parametrazione dell’imposta al canone e quindi allapotenzialità economica del bene (punto 3.3 della motivazione) anziché alsuo mero godimento, esclude possa ipotizzarsi una violazione del principiod’eguaglianza.1.7 Non può quindi ritenersi che l’avere ottenuto una concessione per untempo non trascurabile (50 anni) determini il diritto alla stabilità, delcanone e dell’imposta sul medesimo calcolata, per tutta la durata dellaconcessione.Ancora una volta, un diverso argomentare finirebbe per snaturarel’imposta avvicinandola a un tributo diretto, volto a colpire gli utilid’impresa, in violazione dei principi generali dell’ordinamento tributario,Numero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/2026oltre a ripristinare in fatto la tesi invocata dal ricorrente secondo cui ilcanone dovrebbe essere mero corrispettivo dell’utilizzo del suolo, avendoil concessionario provveduto alle opere: tesi già respinta, come si è detto,dalla citata pronuncia n. 302/2010 del giudice delle leggi.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione, sotto diversiprofili, dei principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e capacitàcontributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 2 della leggen. 281/1970 e all’Articolo Unico della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995 comesostituito dall’art. 12 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 77/2012, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostiene l’incostituzionalità dellenorme succitate in relazione alla possibilità per la Regione di determinarearbitrariamente l’imposta in una percentuale oscillante tra lo 0 e il 300%del canone, senza coordinamento con la potestà statuale di determinarlo.Tale possibilità sarebbe irrazionale e ingiustificata consentendo disparità ditrattamento tra i concessionari di diverse Regioni con lesione dei principisuccitati nonché della libertà d’iniziativa economica e di tutela dellaconcorrenza.2.1 Anche tale motivo è infondato, per l’irrilevanza della questioneprospettata e perché si tratta di una sostanziale riproposizione dellacensura precedente, già ritenuta infondata.2.2 Va infatti evidenziato come ogni autonomia locale comportidiseguaglianze, che appaiono però del tutto in linea con il tessutocostituzionale ove non irragionevoli. La stessa sentenza impugnata hacondivisibilmente chiarito come la delega alle Regioni e la diversa misuradei canoni sia giustificata dai principi di autonomia finanziaria (art. 119Cost) e dall’esigenza di corrispondere alle diverse politiche fiscali,consentendo di tenere conto delle oggettive diversità tra i rispettiviterritori, per la diversa attrattività turistica e valenza economica delleconcessioni ivi insistenti.Numero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/20262.3 Appare però pregiudiziale la considerazione in merito alla rilevanzadella questione di legittimità costituzionale proposta. Non vi è dubbio chela “forchetta” tra il minimo e il massimo prevista dalla legge sia moltoelevata, ma nel caso specifico la scelta della Regione di aumentarel’aliquota dell’imposta dal 15% al 25% non appare arbitraria, contenendocomunque l’imposizione in termini che non appaiono irragionevoli alla lucedelle considerazioni già più volte sopraccitate secondo l’insegnamento delgiudice delle leggi, limitando pertanto l’impatto sull’economia e leeventuali differenze con le altre Regioni.La stessa affermazione di cui al ricorso, secondo cui altre Regioniavrebbero stabilito aliquote inferiori, evidenzia l’intento di provocare unadecisione che impatti sulla discrezionalità del legislatore nazionale eregionale, operazione non consentita in questi termini. Del tutto estraneaal sistema è poi l’affermazione che paventa un possibile futuro aumentodell’imposizione sino al massimo previsto dalla legge, atteso che larilevanza delle questioni di costituzionalità va effettuata alla stregua delprocedimento in essere, dove si contesta un aumento dell’aliquota dal15% al 25%.3. Con il terzo motivo si duole dell’illegittimità per contrasto con ladisciplina comunitaria in materia di concorrenza, e, comunque, perviolazione dei principi di tutela dell’iniziativa economica privata e di liberaconcorrenza, di cui agli art. 3, 41 e 117, comma secondo, lett. e) Cost, inrelazione all’art. 2 della legge n. 281/1970 e all’articolo unico della leggereg. [OSCURATO:PERSONA] 85/1995, come sostituito dall’art. 12 della legge reg.[OSCURATO:PERSONA] 77/2012, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Lestesse disposizioni, consentendo l’arbitraria quantificazione dell’imposta inuna forbice così ampia come sopra evidenziata, violerebbero altresì ilprincipio della libera iniziativa economica e della concorrenza. Ove questaCorte non intendesse disapplicare le citate disposizioni per contrasto conNumero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/2026la normativa eurounitaria, la ricorrente chiede la sospensione del giudizioe la rimessione alla Corte Costituzionale.3.1 Il motivo, che è una riproposizione del precedente alla luce dei principieurounitari genericamente richiamati, va respinto per le stessemotivazioni unitamente alla prospettata questione di legittimitàcostituzionale. Il richiamo al mercato europeo senza frontiere e alla liberacircolazione di merci, capitali e persone (art. 26 del trattato CE) o allatutela della concorrenza, principi che semmai escludono dazi o restrizioniquantitative alle importazioni ed esportazioni, o la richiamata sentenzadella Corte costituzionale n. 283/09 riguardante i concorsi dellaprogettazione negli appalti pubblici della Regione Puglia, non paiono avererilevanza nel caso specifico costituendo il ripetuto tentativo di stabilire unprincipio d’eguaglianza necessaria interna tra le Regioni che finirebbe perescludere il sistema stesso delle autonomie locali come delineato nellefonti nazionali ed europee.4. Con il quarto motivo lamenta la nullità della sentenza per omessapronuncia, ex art. 112 c.p.c., con riferimento alla domanda subordinatavolta alla commisurazione dell’imposta regionale secondo l’aliquota del15% e non del 25%, stante la dedotta inapplicabilità ratione temporisdell’incremento di aliquota di cui al combinato disposto dell’articolo unicodella legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995 come sostituito dall’art. 12 dellalegge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 77/2012 e dell’art. 68 di quest’ultima legge, aconcessioni rilasciate anteriormente alla sua entrata in vigore, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. Si duole che la Corte di merito nonsi sia pronunciata sulla predetta domanda subordinata.4.1 Il motivo è infondato.4.2 La domanda di riduzione è stata infatti implicitamente respinta, comesi evince dalle considerazioni stesse dalla pronuncia impugnata che haescluso la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria, conconseguente impossibilità di disapplicare la normativa regionaleNumero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/2026prospettata come contrastante. Vanno qui richiamate le pronunce delgiudice delle leggi che hanno ritenuto legittima l’applicazione dellanormativa di cui alla legge n. 296/06 alle concessioni precedentementerilasciate, sia pure con le precisazioni già evidenziate non incidenti sulpresente procedimento.5. Con il quinto motivo, svolto in via subordinata ove questa Corte nonriconosca la fondatezza del motivo precedente, giusta l’implicita reiezionedella domanda subordinata, censura la violazione o falsa applicazionedell’articolo unico della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 85/1995 come sostituitodall’art. 12 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 77/2012, in combinato disposto conl’art. 68 di quest’ultima, in quanto erroneamente ritenuto applicabile alleconcessioni demaniali sottoscritte prima della data di sua entrata in vigore(27/12/2012 con efficacia dal 1/1/2013) o comunque per violazione deiprincipi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e capacitàcontributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost., nonché dei principi di tuteladell’iniziativa economica privata, della concorrenza e della proprietàprivata di cui agli artt. 3, 41, 42 e 117, comma secondo, lett. e) Cost., inrelazione alle stesse norme regionali succitate, nella parte in cui nonprevedono, ove ritenute insuscettibili d’una diversa interpretazionecostituzionalmente orientata, la propria applicazione alle sole concessionisottoscritte dopo la loro entrata in vigore: censura formulata in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostiene che, secondo la correttainterpretazione alla stregua dei principi suindicati, l’aumento dell’aliquotasuccitata sarebbe applicabile alle sole concessioni rilasciate dopo l’entratain vigore dell’art. 68, comma 1, della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 77/2012.5.1 Anche questo motivo, che costituisce una riproposizione delprecedente sotto il profilo della violazione di legge, è infondato alla lucedei principi già più volte richiamati e chiariti dal giudice delle leggi,dovendosi ribadire che l’ottenimento di una concessione per periodi delNumero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/2026tutto rilevanti non istituisce un diritto soggettivo alla stabilità del canone edella relativa imposizione.5.2 Infondata è altresì la questione proposta dalla ricorrente secondo cui,con il trasferimento alla Regione delle aree demaniali e le modifiche di cuiall’art. 8 del d.lgs. 68/11, l’imposta è divenuta tributo proprio regionale,ciò che impedirebbe l’applicazione retroattiva alle concessioniprecedentemente rilasciate.La prospettazione contiene infatti un vizio logico del tipo non sequitur inquanto ravvisa una regolamentazione retroattiva non con riferimentoall’annata impositiva, ma alla remota concessione, palesando ancora unavolta il tentativo di stabilire un (inesistente) principio di stabilitàcinquantennale di canone e imposta, come si evince dal ripetuto richiamoa un presunto “equilibrio” stabilito con la concessione e relativoaffidamento.Nel caso specifico non v’è infatti applicazione dell’imposta a una risalentemanifestazione della capacità contributiva, ma l’imposizione sull’attualemanifestazione (vv. Cass. SS.UU. n. 10306/2016), atteso che gli avvisiriguardano l’anno 2013, quando le modifiche legislative succitate eranogià in vigore.5.3 Del tutto estraneo è poi il richiamo al principio dell’affidamento e allasentenza n. 24/09 della Corte Costituzionale, riguardante la norma che in,tema d’espropriazione, attribuiva rilevanza ai verbali d’accordo (c.d.concordamento) sull’indennità d’espropriazione anche in caso non fossepoi intervenuto il decreto d’espropriazione. È palese che, ove vi sia unaccordo su un fatto specifico ci può essere affidamento, mentre nel caso inesame c’è un rapporto di durata e la sua regolamentazione successiva nonrisulta per nulla irrazionale, come vorrebbe la ricorrente (vv. Corte Cost.302/2010 più volte citata, sulla possibilità di regolare in senso sfavorevoleper i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata).Numero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/2026In modo analogo deve argomentarsi in relazione all’affermazione secondocui l’aumento del canone e dell’imposta non sarebbe “prevedibile”,richiamando C. Cost. 14/95 e 315/94 ancora una volta in temad’affidamento. Va a tal fine rimarcato come al momento della concessionefosse previsto che potesse aumentare il canone e la percentualed’imposta, convertendosi inoltre, ogni tentativo di spostare il canone sulversante corrispettivo degli utili d’impresa, nella trasformazionedell’imposta in un tributo diretto e nel parziale riversamento del rischioimprenditoriale sulla Regione. Il presunto effetto espropriativo valutatodall’invocata pronuncia n. 394/08 della stessa Corte Costituzionale è statoriconosciuto solo ove l’imposta sia priva di una giustificazione economica onon vi sia un collegamento oggettivo del tributo a un concretopresupposto impositivo, ciò che non è nel caso specifico, come più voltesopra ricordato.6. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese del giudizio che vanno liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione, a favore della Regionecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzaNumero registro generale 5878/2019Numero sezionale 5643/2026Numero di raccolta generale 25851/2026Data pubblicazione 26/09/2026dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]