CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 42673/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] In accoglimento del ricorso procedersi alla correzione dell'errore materiale. FATTO e DIRITTO Questa Corte, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 4/2/2021, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] una pena patteggiata. Dopo il deposito della motivazione della sentenza, il Presidente del Collegio si avvedeva che nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza era stata emessa pronuncia con riguardo ad un solo ricorso ed era stata omessa la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.L'errore materiale veniva segnalato dal presidente del collegio al presidente della sezione e questi disponeva la fascicolazione dell'atto e l'apertura di un procedimento di correzione, ex art. 130 cod. proc. penale. Tanto premesso, si rileva che gli errori segnali sono effettivi e che possono essere corretti con la procedura di correzione degli errori materiali, atteso che la condanna della parte privata al pagamento delle spese processuali è imposta - in caso di rigetto del ricorso - dall'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo d'udienza e riportato nella sentenza n. 30567/2021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso che laddove leggesi "dichiara inammissibile il ricorso", leggasi "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali". Manda alla cancelleria per le relative annotazioni. Così deciso il 17/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere [OSCURATO:PERSONA] idente (Ant P H