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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45507/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di MARSALA.clata_a_v_mi-se-effe-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ttehom.' o x/..cko 1.PALADINO MassimoCrfc-orre avverso ordinanza del Tribunale di Marsala disposi- tiva della confisca di autovettura in sequestro a seguito della condanna del ricor- rente per il reato di cui all'art.186 C.d.S.

2. Il ricorrente denuncia abnormità del provvedimento di confisca disposto dopo la pronuncia della sentenza di condanna.

3. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione pro- posto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione.

Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinan- zi al giudice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione

4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di MARSALA.clata_a_v_mi-se-effe-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ttehom.' o x/..cko 1.PALADINO MassimoCrfc-orre avverso ordinanza del Tribunale di Marsala disposi- tiva della confisca di autovettura in sequestro a seguito della condanna del ricor- rente per il reato di cui all'art.186 C.d.S. 2. Il ricorrente denuncia abnormità del provvedimento di confisca disposto dopo la pronuncia della sentenza di condanna. 3. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione pro- posto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinan- zi al giudice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione 4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45507/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris