CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 32214/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22069-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G. 2021 BELLI, 36, presso lo studio dell'avvocato 234 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata- avverso la sentenza n. 1717/2016 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 24/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso avverso la sentenza della CTR di Napoli n. 1717/2016, R. Sent. depositata il 24 febbraio 2016; R.G.N. 22069-16 [OSCURATO:PERSONA] Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l'avviso di liquidazione n. 20121T003678000 concernente imposte ipotecai e catastali, con cui veniva rideterminato il valore di un appezzamento di terreno, dichiara- to in atti di euro 20.000,00, ad euro 208.560,000, tenuto conto che dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Boscotrecase, il terreno era inserito in zona C- estensiva nuovi insediamenti ed in parte in zona C legge 197. I contribuenti lamentavano, oltre al difetto di mo- tivazione dell'atto impositivo, che l'edificabilità a cui si riferiva l'ente comunale era subordinata all'approvazione dei piani particolareggiati o di lottizzazione mai approvati a seguito dell'intervento di norme regio- nali e statali che avevano stabilito inedificabilità della zona vesuviana. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n. 10682 del 2015, accoglieva parzialmente il ricorso, fissando in eu- ro/mq 30,00 il valore del suolo. I contribuenti appellavano la pronun- cia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, so- stenendo l'assoluta inedificabilità del terreno. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1717/16, rigettava il gravarne. I contribuenti ricorrono per cassazione svolgendo sette motivi, illustrati con memorie. L'Agenzia delle entrate non ha svolto difese. La Procura Generale R.G.N. 22069-16 presso la Corte Suprema di Cassazione ha depositato conclusioni scrit- te, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quan- to la sentenza di appello ha ritenuto legittima la rettifica, nonostante si fondasse su atti posti a comparazione del tutto difformi da quello og- getto di revisione. Secondo i ricorrenti, i giudici di appello non ricono- scerebbero né l'assoluta inconfrontabilità dell'atto posto a compara- zione ( per l'atto n. 7775), né il meccanismo erroneo di valutazione uti- lizzato dall'Ufficio di Napoli nella rivalutazione dell'operazione di ac- quisto del terreno sito nel Comune di Boscotrecase (per l'atto n. 2809), la quale si sarebbe dovuta esprimere in una mera divisione tra il prezzo di acquisto del terreno e la sua superficie. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 7 della 1. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia in merito alla mancata allegazione degli atti posti a comparazione e, comunque, in merito al difetto di motiva- zione dell'avviso, che era stato oggetto di contestazione in entrambi i gradi di giudizio. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., in re- lazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia in me- ritn alla contraddittorieù della sentenza di primo grado in relazione al- R.G.N. 22069-16 la riconosciuta inedificabilità del terreno da cui sarebbe scaturito il me- ro abbassamento del valore dell'atto. 4.Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione "specifica", relativa alle ragioni per le quali il giudice di appello ha ritenuto di rigettare l'eccezione relativa alla man- cata allegazione degli atti comparativi, alla contraddittorietà della sen- tenza di primo grado ed alla illegittimità delle rivalutazioni, ovvero per apparenza della stessa, tanto da impedire l'individuazione della relativa "rado decidendi", con violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, e 156, comma 3, 118 disp.att. c.p.c., ai quali rinvia l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in re- lazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che anche laddove si dovesse ravvisare la sussistenza di una pronuncia implicita di rigetto da parte del giudice di appello sulle domande in oggetto, in ogni caso nel- la sentenza impugnata mancherebbe una qualsivoglia indicazione in merito alle ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto di assumere la decisione impugnata, posto che la scelta adesiva dei giudici di seconde cure alla sentenza di primo grado paleserebbe una "motivazione per relationem". 5.Con il quinto motivo si denuncia omessa motivazione su fatti decisi- vi per il giudizio ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sul mancato esame di alcuni punti decisivi della controversia, che attesterebbero la sussistenza di un vincolo assoluto di inedificabilità dcl terreno oggetto di rivalutazione.R.G.N. 22069-16 6. Con il sesto motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto i giudici di appello avreb- bero omesso di esplicitare l'iter logico giuridico che li avrebbe deter- minati a ritenere integrati i presupposti previsti dalle disposizioni sulle quali l'avviso impugnato si fonda. 7. Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 92 c.p.c. in re- lazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto i giudici di appello avrebbero erratamente posto a carico del contribuente le spese di lite, benchè l'attività svolta dalla Agenzia delle entrate nei gradi di merito fosse stata limitata e rappresentata da sole controdeduzioni. 8. Il ricorso è infondato e va rigettato per i principi di seguito enuncia- ti. 8.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso K vanno trattati congiun- tamente in quanto logicamente connessi. Le critiche non hanno pregio. a)I giudici di appello hanno respinto il gravame proposto dai contri- buenti sulla base del principale ed assorbente rilievo che il terreno og- getto di compravendita ha una destinazione "non agricola", essendo stato inserito, secondo la certificazione di destinazione urbanistica del Comune di Boscotrecase, in zona C — estensiva nuovi insediamenti — ed in parte in zona C — legge 187. Ne consegue l'inammissibilità del primo mezzo che non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata- in quanto i giudici del gravame confermano la legittimità dell'atto impositivo sulla base del fatto che il terreno era inserito nel piano regolare con una destinazione urbanistica specifica- e l'infondatezza delle censure, posto che questa Corte ha in R.G.N. 22069-16 più occasioni ritenuto che l'edificabilità di un'area, per l'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte delle regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi ( ex plurimis v. Cass. n. 4952 del 2018, in tema di ICI). b)I contribuenti lamentano, altresì, la violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, ritenendo l'illegittimità della rettifica in quanto l'Ufficio avrebbe utilizzato, come criterio di comparazione, due con- tratti di compravendita solo citati negli estremi e non allegati, ed ini- donei ad essere utilizzati come criterio di valutazione, atteso che i due contratti farebbero esclusivo riferimento a piccoli appezzamenti di ter- reno annessi a fabbricati abitabili di cui il prezzo al mq del mero terre- no non avrebbe alcuna rilevanza ai fini comparativi con il terreno og- getto di rivalutazione, trattandosi di un terreno esclusivamente agricolo di mq. 5.214 dei quali ben 1.558 del tutto incoltivabili. Con riferimento alla doglianza relativa al difetto di motivazione dell'atto impositivo per mancata allegazione degli atti, va ribadito il principio più volte sostenuto da questo giudice di legittimità secondo cui: "L'obbligo di motiva.zione degli atti impositivi„ sancito dall'art. 7 del cd. Sta- tuto del contribuente, deve essere intopretato avendo riguardo ai canoni di legale col- labora.-‘ione e buona JeVe, cipressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevole- .za sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost: ne deriva che sono irrilevanti le viola:zioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente" (Cass. n. 11052 del 2018). I ricorrenti non hanno indi- R.G.N. 22069-16 cato i conseguenti pregiudizi derivati dalla omessa allegazione degli atti richiamati nell'avviso impugnato, anzi hanno dimostrato, articolando in maniera approfondita le proprie difese, di essere a conoscenza del contenuto degli atti richiamati ( di cui hanno precisamente riportato gli estremi a pag. 13 del ricorso per cassazione), contestando con preci- sione la loro rilevanza come criteri di comparazione. Quanto alle contestazioni sulla inidoneità dei terreni valorizzati dal giudice del merito come criterio valutativo, peraltro non censurate ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ne va rilevata l'inammissibilità, invol- gendo incensurabili valutazioni in fatto riservate al giudice del merito, il quale ha evidenziato, con motivazione priva di vizi logici, che: "quan- to agli altri due atti richiamati dall'Ufficio, gli stessi contribuenti risalgono al valo- re di euro 36,9 e di euro 34,7 al mq che ritengono non applicabile al loro caso per- ché riferiti ad appe.uamenti di piccole dimensioni e, pertanto, non equivalenti alla compravendita che qui interessa", concludendo "poiché non sono stati evidenia- ti altri elementi su cui basare la valura.zione che questo giudice deve effettuare, se non quelli desumibili dagli atti di compravendita prodotti ai fini comparativi, deve necessariamente convenirsi sulla corretteua della valuta ione operata dal primo giudice". 8.2. Dai suddetti rilievi consegue il rigetto anche del terzo i/, del quarto e del sesto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto lo- gicamente connessi, atteso che i giudici di appello hanno argomentato, condividendo le conclusioni del giudice di primo grado, e sulla base dei rilievi difensivi prospettati dalle parti, come mancassero altri ele- menti su cui basare la valutazione se non quelli desumibili dagli atti compravendita prodotti ai fini comparativi, concludendo per la cor- rettezza della valutazione operata dal primo giudice, che aveva fissato R.G.N. 22069-16 in euro 30,00 al mq il valore del terreno oggetto della controversia in esame. Ne consegue che il giudice del merito non è incorso nei predicati vizi motivazionali, atteso che il rinvio alla decisione di primo grado è stato operato rendendo possibile ed agevole il controllo della motivazione, e dando conto della ritenuta pertinenza della motivazione richiamata in rapporto alle argomentazioni e alle censure delle parti ( di cui si è rile- vato il difetto di allegazioni probatorie). Il recepimento della prima decisione da parte del giudice di appello ha rappresentato pertanto l'esito di una nuova valutazione della fattispecie (Cass. n. n. 7347 del 2012; Cass. n. 3367 del 2011) e non una condivi- sione acritica di conclusioni espresse da altro giudice prive di pondera- zione. 8.3. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, atteso che i contri- buenti lamentano una generica insufficienza della motivazione con ri- ferimento al mancato esame della legge regionale del 2003, che avreb- be riconosciuto un vincolo di inedificabilità assoluta su tutto il territo- rio vesuviano per rischio vulcanico, ma non hanno portato ad emer- sione, secondo i principi che regolano l'autosufficienza del ricorso per cassazione, il rivendicato inquadramento normativo con riferimento alla specifica fattispecie in esame. L'inammissibilità rileva anche sotto un altro profilo, atteso che l'omesso esame di una disposizione legislativa non integra il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario quale vizio specifico denunciabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del dl. n. 83 del 2012 (Cass. n. 27415 del 2018).R.G.N. 22069-16 La critica, invece, sotto l'apparente deduzione di un vizio motivaziona- le mira, in realtà, ad una inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito. 8.4. In ragioni dei suddetti rilievi il settimo motivo di ricorso è infon- dato, non sussistendo le "gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. delle spese di giudizio, oltre al fatto che il sindacato di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare vio- lato il principio secondo cui le spese di lite non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 26912 del 2020), cir- costanza nella specie non ravvisabile. 9. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà at- to della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri- corrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma dell'art. 1