CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 21022/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 6547/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentantepro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dagli avvocatiCarlo Esini e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diGenova 7 gennaio 2022 n. 15 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2014 gli odierni contro ricorrenti, unitamente ad altri s o ggetti, convennero dinanzi al Tribunale di Massa la società [OSCURATO:PERSONA] (olim, [OSCURATO:PERSONA]; d’ora innanzi “la [OSCURATO:PERSONA]”), esponendo che: Oggetto: polizze unit - linked - nozione- qualificazione come contratti finanziari -presupposti - contrarietà di tale qualificazione col diritto euro unitario - esclusione.-) avevano stipulato con la società convenuta, in date comprese tra il 6.5.2006ed il 28.5.2007, vari contratti denominati [OSCURATO:PERSONA] , formalmente qualificati come assicurazioni sulla vita di tipo unit-linked; -) questi contratti prevedevano il versamento d ’ un premio unico da parte dell’assicurato; a fronte di tale premio, l’assicuratore si obbligava ad investirne l’importo in quote di un fondo interno denominato “ Fondo personale”; questo fondo veniva gestito da un Asset manager nominato dalla [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva la facoltà di investire il “Fondo personale” in attività finanziarie, dal cui rendimento sarebbe dipesa la prestazione dell’assicuratore al momento della scadenza del contratto o del riscatto; -) gli investimenti che l ’ [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato potevano comportareil rischio di perdita del capitale; -) in caso di avveramento del rischio (morte della persona sulla cui vita era stipulata la polizza) la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe liquidato al beneficiario un indennizzo pari al 101% del valore delle quote del fondo in cui era stato investito il premio; -) al momento della scadenza contrattualmente prevista era stato loro restituito un importo assai inferiore rispetto al capitale investito; -) i contratti stipulati con la [OSCURATO:PERSONA], nonostante la qualificazione formale ad essi data dalle parti, in realtà non costituivano dei contratti di assicurazione sulla vita, ma dei contratti di investimento; -) quei contratti dovevano ritenersi nulli per varie ragioni: per mancanza di causa; perché immeritevoli ex art. 1322 c.c.; per essere stati stipulati in frode alla legge; per violazione degli artt. 18, 23, 24 e 30 del d. lgs. 58/98; -) in ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] non aveva adempiuto gli obblighi contrattualmente assunti, in particolare: a)ritardando o addirittura negando la liquidazione di alcune delle attività finanziarie sottostanti agli investimenti effettuatidagli assicurati, adducendo ragioni talora inveridiche (illiquidabilità degli asset per mancanza di compratori), talora illegittime (destinazione delle attività a garanzia dei fallimenti dei fondi in cui quelle attività erano state investite); b) addebitando agli assicurati costi eccessivi; c) gestendo in modo non diligente gli investimenti degli assicurati.Conclusero gli attori chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del capitale investito, al netto delle somme ricevute nella vigenza del contratto. 2. [OSCURATO:PERSONA] costituì eccependo: -) la litispendenza internazionale; dedusse a fondamento di tale eccezione che il liquidatore del fondo di investimento nel quale erano stati investiti i premi l’aveva convenuta dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alla restituzione delle somme versate dal Fondo alla [OSCURATO:PERSONA], e da queste agli assicurati; -) nel merito, chiese il rigetto della domanda. 3. Il Tribunale di Massa con sentenza non definitiva 30.7.2016 n. 794 rigettò le eccezioni preliminari di litispendenza e di nullità, previa qualificazione dei contratti come “assicurazioni sulla vita”. Quindi, con sentenza 5.12.2018 n. 853 il Tribunale rigettò le domande di condanna all’adempimento, osservando che: a) i contratti non prevedevano alcuna garanzia minima di rendimento; le clausole che prevedevano il rischio di perdita del capitale erano ben evidenziate nelle condizioni generali e debitamente sottoscritte; b) il fondo nel quale investire il premio era stato espressamente scelto dagli attori, fra i vari possibili; c) il ritardo con cui la [OSCURATO:PERSONA] liquidò il capitale rispetto al termine contrattualmente previsto (30° giorno dalla richiesta) fu incolpevole; la [OSCURATO:PERSONA] infatti non poté monetizzare le quote dei fondi di investimento assegnate agli assicurati a causa della mancanza di compratori, a sua volta dovuta all’insolvenza dei fondi nei quali erano stati investiti i premi, tutti coinvolti nel crack del finanziere statunitense [OSCURATO:PERSONA]; d) l’allegazione attorea di essersi visti addebitare costi non dovuti era rimasta “generica”; i costi addebitati dalla [OSCURATO:PERSONA] in ogni caso erano coerenti con quelli previsti dagli artt. 13 e 14 delle condizioni generali; e) il carteggio depositato in atti dimostrava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva adempiuto gli oneri di informazione precontrattuale e di diligenza.4. Le due sentenze - previa rituale formulazione di riserv a di appello avverso quella non definitiva -furono impugnate con due separati appelli: -) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -) da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Genova, con sentenza 7.1.2022 n. 15, accolse ambedue i gravami; dichiarò nulli i contratti per violazione delle disposizioni del d. lgs. 58/98; condannò la [OSCURATO:PERSONA] a restituire ai cinque appellanti la differenza tra i premi pagati e il capitale restituito. A fondamento della propria decisione la Corte d’appello rilevò in punto di fatto che con i contratti in questione la [OSCURATO:PERSONA] non aveva assunto alcun rischio; che tutti i rischi legati all ’ andamento dei mercati finanziari gravavano sull’assicurato; che la [OSCURATO:PERSONA] non garantiva alcun rendimento minimo dell’investimento; che il capitale investito poteva andare interamente perduto; che in caso di morte del portatore di rischio al beneficiario sarebbe stato pagato un indennizzo pari al 101% (non dei premi versati, ma) “del valore delle quote rimanenti assegnate alla polizza nella data di ricezione da parte della Società di una valida richiesta di prestazione per il decesso”; che il “fondo” nel quale confluivano i premi versati dagli assicurati era estraneo al patrimonio sociale della [OSCURATO:PERSONA], ed era da questa creato “ unicamente allo scopo di detenere investimenti, contanti od altri attivi”; che la gestione del “fondo” costituito dal premio versato dall’assicurato era largamente discrezionale. Sulla base di questo accertamento in factola Corte d’appello ritenne in iureche: a) i suddetti contratti dovevano qualificarsi come contratti finanziari e non assicurazioni sulla vita; b) da questa qualificazione derivava l’applicabilità diretta , e non per analogia, delle norme dettate dal d. lgs. 58/98per i contratti finanziari; c) dall’applicazione di tale disciplina derivava la nullità dei contratti per plurime ragioni, ovvero: c’) la violazione dell’art. 23 d. lgs. 58/98, per mancanza della stipula di un contratto-quadro;c’’) la violazione dell’art. 37 reg. Consob 11522/98, per mancanza nel contratto - da qualificarsi come contratto di gestione - dei contenuti minimi prescritti dalla suddetta norma, ed in particolare del benchmark di riferimentoe della linea di investimento prescelta. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su cinque motivied illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], quale erede ( o vvero coerede)di [OSCURATO:PERSONA], pure depositando memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. Il primo motivo, sebbene unitario, contiene a ben vedere due censure. Con una prima censura la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, definita “irragionevole”. 1.1. Tale censura è infondata. Una sentenza può dirsi nulla per difetto di motivazione solo in tre casi: quando la motivazione manchi; quando sia assolutamente incomprensibile; quando sia insuperabilmente contraddittoria. È invece irrilevante la semplice “insufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). La sentenza della Corte d’appello di Genova non presenta nessuno dei tre vizi suddetti. Essa, infatti, è ben chiara: la domanda è stata accolta sul presupposto che quello stipulato dalle parti andava qualificato come contratto di investimento, ed era perciò nullo perché non conforme alle prescrizioni della disciplina di settore per quel tipo di contratti, ai sensi dell’art. 23 TUF.1.2. Con una seconda e più argomentata censura la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte d’appelloavrebbe qualificato il contratto come “strumento finanziario”, anziché come “assicurazione”, in base ad argomenti erronei. Erroneo, in particolare, sarebbe l’argomento secondo cui il contratto non poteva ritenersi una “assicurazione” perché l’indennizzo promesso dall’assicuratore in caso di morte (pari al valore attuale delle quote in cui era stato investito il premio versato, maggiorato dell ’ 1%) non poteva considerarsi assunzione d ’ un rischio demografico, elemento essenziale dell’assicurazione sulla vita. Sostiene la ricorrente che la previsione del pagamento d’un indennizzo pari al valore dell’investimento maggiorato dell’1% bastava ex se a qualificare il contratto come “assicurativo”; che infatti il rischio demografico deve ritenersi assunto dall’assicuratore tanto nell’ipotesi in cui prometta di pagare un indennizzo pari al premio versato maggiorato del 100%, quanto nell’ipotesi in cui prometta di pagare un indennizzo pari al premio versato, maggiorato solo dell’1%; che la previsione della possibilità di perdita del capitale investito non basta di per sé ad escludere la natura assicurativa del contratto. 1.3. I controricorrenti hanno eccepito (p. 9 del controricorso) che tale doglianza sarebbe inammissibile, in quanto l’interpretazione del contratto non è censurabile in sede di legittimità. L’eccezione è infondata. Nel presente giudizio non è mai stato in discussione tra le parti l’esatto contenuto del contratto, né vi è stata questione sul senso da attribuire ai patti contrattuali o sul contenuto e sui limiti degli obblighi da esso scaturenti. Le parti hanno discusso unicamente su quale fosse la disciplina giuridica da applicare. Ed infatti il primo motivo di ricorso lamenta nella sostanza un c.d. “vizio di sussunzione”: e cioè l’avere applicato ad un contratto di tipo “A” la disciplina dettata dalla legge per un contratto di tipo “B”. La lite, dunque, ha ad oggetto non l’interpretazione, ma la qualificazionedel contratto. La qualificazione del contratto, tuttavia, al contrario dell’interpretazione, non ha ad oggetto la ricognizione della volontà delle parti, e quindi d’un fatto. La qualificazione del contratto ha ad oggetto l’inquadramento sub specie iuris d ’ un atto del quale sia indiscuss o il contenuto, e consiste perciò in una valutazione giuridica, come tale censurabile in sede di legittimità ( ex multis , con specifico riferimento alle polizze linked, Sez. 3, Ordinanza n. 22891 del 13.9.2019). 1.4. Nel merito, anche la seconda censura è infondata. La società ricorrente censura la sentenza d’appello muovendo da tre presupposti: (a) che esista un fenotipo contrattuale generale definibile “assicurazione unit - linked” ; ( b ) che per ravvisare un contratto di assicurazione sulla vita è sufficiente la sussistenza d ’ un obbligo dell’assicuratore di pagare un quid purchessia per l ’ ipotesi di morte del portatore di rischio; c) che la previsione contrattuale la quale consenta la perdita totale dell’indennizzo, anche nel caso di avveramento del rischio, non snatura il contratto di assicurazione. Si tratta di trepresupposti giuridicamente erronei. 1.4.1. In primo luogo, le assicurazioni sulla vita in cui l ’ obbligazione dell’assicuratore è fatta dipendere dalla fluttuazione di valori finanziari non costituiscono un genusomogeneo. Sotto la denominazione “unit-linked” o “index-linked” la prassi commerciale accomuna contratti con le previsioni più disparate: con rischio per il beneficiario di perdita totale del capitale versato o (in caso di avveramento del rischio) dell’indennizzo; con rischio di perdita parziale; con capitale garantito(Sez. 1 - , Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024) . Dunque la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come “unit-linked” non basta per qualificare quel contratto come “assicurazione”, in virtù del millenario principio plus valet quod agitur, quam quod simulate concipitur.1.4.2. In secondo luogo, un contratto di assicurazione sulla vita non consiste in uno scambio di moneta attuale in cambio di moneta futura: altrimenti costituirebbe un mutuo. Nemmeno consiste nella promessa di pagamento d’una somma di denaro a fronte d’un evento futuro e incerto: altrimenti costituirebbe una scommessa. A qualificare un contratto come “assicurazione sulla vita”, pertanto, non basta né la previsione dell’obbligo dell’assicuratore di pagare una somma di denaro nel caso di morte del portatore di rischio; né la previsione che l’indennizzo sia superiore al valore delle quote possedute dall’assicurato al momento dell’avverarsi del rischio. Non basta la prima, perché un contratto di assicurazione è tale se l’obbligazione dell’assicurato e quella dell’assicuratore sono basate sulla tecnica assicurativa: ovvero la comunione dei rischi, l’accantonamento del premio puro, il calcolo del rischio. Non basta la seconda, perché,se è vero che l’assicurazione sulla vita è un contratto duttile che può avere cause diverse (non solo previdenziale, ma anche -ad es. - di liberalità, di regolazione dei rapporti successori, solutoria , risarcitoria), non è men vero che la tecnica della comunione dei rischi impone che l’indennizzo sia determinato su base statistica, e che di conseguenza l’assicurazionevita poggi su un “rischio demografico” . Questo non consiste - al contr a rio di quanto deduce la ricorrente - semplicemente nel prevedere il pagamento di una somma di denaro in caso di morte. Il rischio demografico ha per presupposto la parametrazione dell’indennizzo alle tavole di mortalità in base all’età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d’un indennizzo che abbia una reale utilità per l’assicurato nel caso di morte ante tempus. Ha una reale utilità l’indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei premi versati; oppure nella mera restituzione del controvaloredegli attivi nei quali il premio è stato investito; od ancora nel pagamento d’una maggiorazione irrisoria rispetto all’uno od all’altro. Questa Corte ha già stabilito infatti, in tema di polizze linked, che non può qualificarsi “assicurazione sulla vita” il contratto nel quale l’assicuratore in caso di morte si obblighi a pagare ai beneficiari un indennizzo “del tutto irrisorio” (Sez. 1, Sentenza n. 3785 del 12.2.2024, in fattispecie pressoché identica a quella oggi in esame)ovvero “trascurabile” (Sez. 1, Ordinanza n. 22008 del 24.7.2023). 1.4.3. In terzo luogo, se un contratto formalmente qualificato “assicurazione sulla vita” preveda la possibilità che, nel caso di morte del portatore di rischio, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell’andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, deve escludersi che ci si trovi al cospetto d’un contratto di assicurazione ex art.1882 c.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 2922 del 31.1.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 22961 del 27.7.2023). Infatti,quanto più elevato è il rischio finanziario che risulti trasferito, in tutto o in parte, in capo all’assicurato, tanto più sarà ridotto il rischio demografico corso dall’assicuratore, posto che quest’ultimo, pure se formalmente esistente, può essere nei fatti del tutto neutralizzato qualora, all’epoca dell’evento, il valore del parametro finanziario preso a riferimento per il computo della prestazione dovuta risulti ridotto a zero. 1.5. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi princìpi. Ha infatti accertato in punto di fatto che il contratto in null’altro consisteva, se non in un mandato ad investire; ha rilevato che l’assicurato poteva perdere l’intero capitale; ha ritenuto (con valutazione insindacabile in questa sede) che l’indennizzo previsto per l’evento morte (il valore delle quote sottoscritte dall’assicurato, calcolato al momento della morte e maggiorato dell’1%) fosse trascurabile : corretta, dunque, fu la qualificazione del negozio come contratto di investimento. 2. Il secondo motivo. Col secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza avrebbe adottato una nozione di “contratto assicurativo” contrastante con quella imposta dal diritto eurounitario, e sarebbe perciò nulla per violazione del principio della primazìa di quest’ultimo sul diritto interno. Nell’illustrazione del motivo è sviluppato un sillogismo così riassumibile:-) la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 31.5.2018 in causa C-542/16, ha stabilito (secondo la lettura che ne dà la ricorrente) che deve ritenersi “assicurazione” qualunque contratto nel quale sia previsto “il binomio pagamento del premio/prestazione dell’assicuratore in caso di decesso”; -) pertanto, in virtù di quella decisione, ai fini della qualificazione del contratto come “assicurazione” sono irrilevanti le circostanze erroneamente valorizzate dalla Corte d’appello, e cioè il criterio dell’allocazione del rischio o la prestazione di una garanzia di capitale da parte dell’impresa. 2.1. Il motivo è infondato, per molte ragioni. In primo luogo, è infondato perché sia all’epoca della stipula dei contratti, sia oggidì, costituiscono materie armonizzate la disciplina dell’impresa d’assicurazione e l’intermediazione assicurativa, ma non le regole legali di ermeneutica. Lo stabilire perciò se un certo negozio presenti i requisiti di questo o quel tipo contrattuale resta prerogativa sovrana delle giurisdizioni nazionali. Del r esto lo stesso Considerando 44 della Direttiva “vita” (2009/138) afferma che essa “non mira ad armonizzare le normative degli Stati membri in materia di contratti”. Non sarà superfluo aggiungere che la Corte dell ’ Associazione europea di libero scambio (EFTA), la cui giurisprudenza –com’è noto – è in larga parte sovrapponibile a quella direttamente qualificabile come eurounitaria e con questa sostanzialmente interagisce,ha già avuto occasione di precisare che uno dei principi basilari di un «contratto di assicurazione», ai sensi della direttiva sull’assicurazione vita, è l’esistenza di un’operazione giuridica che comporta “un’assunzione di rischio nuova e indipendente a titolo oneroso” (Corte EFTA, 10 maggio 2016, Vienna ‑ [OSCURATO:PERSONA] AGc. [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], in cause riunite E ‑ 15/15 e E ‑ 16/15, § 61). 2.2. In secondo luogo, un contratto non va qualificato “assicurazione” sol perché la legislazione eurounitariaconsente che sia stipulato da una società di assicurazione. La qualificazione dei contratti nell’ordinamento nazionale si fa per causa, non per soggetti. E del resto la legislazione eurounitaria consente alle imprese di assicurazione di stipulare contratti che pacificamente assicurazioni non sono (le capitalizzazioni, le fideiussioni), e persino contratti vietati nell ’ ordinamento nazionale (le assicurazioni tontinarie). 2.3. In terzo luogo, è priva di fondamento l’affermazione della ricorrente, secondo cui la Corte d ’ appello di Genova avrebbe “violato il diritto comunitario”, come interpretato dalla Corte di giustizia. La Corte di giustizia si è occupata - direttamente od indirettamente - di polizze linked in quattro occasioni: -) CGUE, sez. V, 1.3.2012 C-166/11, ha qualificato “assicurazioni” le polizze linked ai soli fini della loro esclusione dall’applicazione alla Direttiva 85/577,sui contratti dei consumatori stipulati fuori dei locali commerciali; -) CGUE, sez. IV, 31.5.2018 in causa C-542/16, ha qualificato “assicurazioni” le polizze linked ai soli fini del loro assoggettamento alla Direttiva 2002/92 (sull’intermediazione ass.va) in punto di informazioni precontrattuali; -) CGUE 24.2.2022 in causa C-143/20+C-213/20, si è limitata a stabilire che l’ordinamento eurounitario impone all’intermediario assicurativo di fornire le informazioni precontrattuali in tema di polizze linked sia al contraente, sia all’assicurato;e comunque aveva ad oggetto un caso in cui l’indennizzo dovuto dall’assicuratore “non poteva essere inferiore” ai premi versati (§ 33), situazione ben diversa da quella oggi in esame; -) infine, CGUE 2.2.2023 in causa C-208/21 si è limitata a stabilire che anche la distribuzione di polizze linked non precedute da adeguata informazione, oppure illustrate con intenti decettivi sul loro reale contenuto, può costituire “pratica commerciale sleale”. La Corte di giustizia, dunque, innanzitutto non ha imposto alcun vincolo di conformazione ai giudici nazionali in tema di polizze linked. La Corte di Lussemburgo non ha mai stabilito - né avrebbe potuto - quali dovessero essere i requisiti minimi essenziali da riscontrare, per distinguere tra assicurazione sulla vita e contratti di investimento. Si è limitata a stabilire che le polizze linked sono soggette alla disciplina euro unitaria solo a determinati fini. In secondo luogo, la Corte di Lussemburgo ha affermato i princìpi di cui sopra sul presupposto che il contratto oggetto del contendere fosse effettivamente una assicurazione. Ma nel caso di specie è proprio questo presupposto che manca, avendo il giudice di merito - correttamente, per quanto detto -escluso che la polizza Portfolio fosse una assicurazione. Non è superfluo aggiungere a tal riguardo che lo stesso Avvocato Generale presso la Corte di Lussemburgo, nelle conclusioni rassegnate nella causa C- 542/16 (richiamata insistentemente dalla [OSCURATO:PERSONA]), ha chiarito che le assicurazioni linked “ devono essere necessariamente un prodotto ibrido composto da un’assicurazione sulla vita e da un investimento, giacché, qualora fossero costituiti esclusivamente da un investimento finanziario, non sarebbero un vero e proprio contratto assicurativo” (§ 80) : così ammettendo che una “assicurazione” linked possa avere, di assicurazione, null’altro che il nome, e segnalando per giunta che anche il giudice di legittimità spagnolo ha ritenuto nulloun contratto linked travolto dalla “crisi Madoff” (ibidem, nota 20). La chiarezza dell’elaborazione della Corte di Giustizia sul punto rende, infine, evidente la non necessità di investirla nuovamente per la riaffermazione degli approdi appena ricordati: i quali consentono di escludere la fondatezza della doglianza articolata dalla ricorrente al riguardo. 3. Il terzo motivo di ricorso. Col terzo motivo è prospettata la violazionedell’art. 23 d. lgs. 58/98. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche a voler qualificare come contratti di investimento le polizze oggetto del contendere, illegittimamente ne è stata dichiarata la nullità in quanto: a) il contratto fu stipulato in forma scritta; b) l’obbligo di stipulare un contratto-quadro per l’intermediario che intenda eseguire ripetute operazioni di investimento è previsto dall’art. 37 Reg. intermediari, non dall’art. 23 TUF: pertanto la Corte d’appello, dichiarando nullo il contratto per mancata stipula del contratto-quadro ai sensi dell’art. 27 TUF, pronunciò una sentenza affetta da un “vizio di motivazione”; c) l’art. 37 reg. intermediari contiene previsioni incompatibili con la struttura d’una polizza linked: in questa infatti l’assicuratore non fornisce “servizi di investimento”; non è previsto un rinnovo; non ci sono ordini impartiti dall’investitore all’intermediario; non è prevista la ricostituzione della provvista. 3.1. Ilmotivo è inammissibile per più ragioni. La prima ragione è che la ricorrente non trascrive né riassume in modo esaustivo i patti contrattuali che afferma essere incompatibili con le previsioni del TUF e dei regolamenti Consob di attuazione. 3.2. La seconda ragione è l’illogicità della censura. Una volta qualificato - correttamente, come s’è detto - il contratto come “contratto di investimento”, esso resta soggetto alle previsioni dettate dalla legge per questo tipo di contratti. E se i patti contrattuali fossero incoerenti con le suddette norme, saranno quelli a doversi adeguar e a queste , e non il contrario. 3.3. La terza ragione è che il motivo non investe(e non si correla a) tutte la rationes decidendisottese dalla sentenza impugnata. La Corte d’appello ha ritenuto il contratto Portfolio nullo non solo per la mancata previa stipula d’un contratto-quadro, ma anche per ulteriori ragioni: a) la mancata informazione data al cliente sul grado di rischio dell’investimento (p. 13); b) la mancata acquisizione ricevuta dal cliente sulla sua propensione al rischio (p. 14); c) la mancanza di qualsiasi parametro per verificare l’operato del gestore; d) lo sconfinare il contratto “nel puro azzardo” (ibidem). Le statuizioni sub (b), (c) e (d) non vengono censurate dal motivo in esame, ed essendo di per sé idonee a sorreggere la motivazione, ciò rende inammissibili le censure circa la “incompatibilità” delle previsioni di cui all’art. 37 Reg. intermediari con il contratto in questione. 4. Il quarto motivo di ricorso. Il quarto motivo di ricorso contiene una censura che può riassumersi come segue: -) la Corte d’appello ha qualificato il contratto come “gestione di portafoglio”, e conseguentemente l’ha dichiarato nullo per mancanza della forma scritta e degli altri requisiti prescritto per tale tipologia contrattuale dall’art. 24 TUF e dall’art. 37 Reg. intermediari; -) tale qualificazione fu erronea per due ragioni: --) sia perché motivata col richiamo ad una decisione di questa Corte (Cass. 29583/21) non pertinente avuto riguardo alla fattispecie concreta; --) sia perché la struttura “delle polizze unit - linked è totalmente incompatibile con buona parte delle informazioni contenute nel contratto di gestione e con le regole previste dall’art. 24 TUF”. 4.1. Il motivo riproduce nella sostanza la medesima censura già formulata col terzo motivo, ed è inammissibile per le medesime ragioni. Resta solo da evidenziare come la ricorrente discorra di “polizze unit-linked” (al plurale) come si trattasse di un tipo contrattuale omogeneo. Ma per quanto già detto è impossibile predicare l’esistenza di una categoria omogenea definibile come “polizze unit-linked”. Sicché proprio la multiforme varietà di questi contratti imponeva alla ricorrente di trascriverne o riassumerne le clausole rilevanti ai fini della decisione del presente ricorso, in assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., rimasto invece inadempiuto. 5. Il quinto motivo di ricorso. Col quinto motivo la ricorrente dichiara di voler prospettare sia la violazione dell’art. 2 d. lgs. 209/05, sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha accolto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona dell ’ amministratore di sostegno ([OSCURATO:PERSONA]). Nell’illustrazione del motivo la ricorrente deduce - in sostanza - che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il contratto da questa stipulato con la [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse del tutto identico a quello stipulato dagli altri appellanti, fosse nullo per violazione dell ’ art. 2 cod. ass. e della normativa Ivass regolamentare di attuazione. Sostiene che la diversa ratio decidendi su cui la Corte d ’ appello ha fondato l ’ accoglimento dei due diversi appelli svel erebbe l ’ incertezza del giudicante , e che comunque la polizza Portfolionon violava affatto l’art. 2 cod. ass., in quanto tale norma consente di agganciare il rendimento d’una polizza unit - linked a “valori di riferimento” non ulteriormente precisati. 5.1. Il motivo è inammissibile per travisamento del contenuto oggettivo della sentenza impugnata. La Corte d’appello ha dichiarato nullo il contratto stipulato da [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 23 e 24 TUF, motivando tale decisione “per quanto detto” con riferimento all ’ appello principale (p. 15) , e dunque richiamando le motivazioni già spese con riferimento agli altri appellanti. E poiché quelle ragioni resistono ai primi quattro motivi di ricorso, anche il quinto non può che seguire la medesima sorte. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La liquidazione del compenso al gruppo di controricorrenti “Braida ed altri” tiene conto dell’aumento di cui all’art. 4, comma 2, d.m. 55/14. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.744, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.282, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a