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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18876/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL avverso la ordinanza del 21/09/2021 del tribunale di Siena; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Síena, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA], quale terzo interessato che presentava istanza di ammissione allo stato passivo - ex art. 58 comma 2 del DIgs. del 6 settembre 2011 n. 159, come richiamato dall'art. 1 comma 199 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 - di un credito ipotecario iscritto su un immobile oggetto di intervenuta confisca per lottizzazione, e conseguente ad intervenuta concessione di mutuo bancario, rigettava l'istanza.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata della corte di appello, propone ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] per questo ricorso, mediante il proprio difensore, con un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.

Si contesta l'esclusione, da parte del tribunale di Siena, della applicazione in via analogica, rispetto alla richiesta formulata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], della disciplina prevista per i reati con provento da attività mafiosa o relativi a procedimenti di prevenzione.

Si osserva come la disciplina introdotta dal Legislatore con il cd.

"codice Antimafia", con riguardo alla previsione di una procedura di "ammissione del credito" da parte del giudice penale quale organo dell'esecuzione, è condivisibile siccome a tutela del creditore ipotecario rispetto al suo interesse a promuovere un'azione esecutiva sull'immobile di riferimento.

E si rileva che a sostegno della richiesta applicazione in via analogica militerebbe un principio emergente sia da pronunzie giurisprudenziali, a partire dalla sentenza delle SS.UU. n. 9 del 28 aprile 1999, sia dagli interventi legislativi, attuativi del predetto principio, dettati a tutela del terzo creditore, formulati con riguardo ai settori della confisca di prevenzione ( Dlgs. n. 159 del 2011) della confisca estesa penale e di quella relativa ai procedimenti per reati di cui all'art. 51 bis cod. proc. pen. (L. n. 356 del 1992 , art. 12 sexies e smi).

Principio che esprime esigenze di contemperamento tra interventi ablativi della Autorità e la tutela del terzo di buona fede.

Si aggiunge, con riguardo al caso concreto, che gli istituti bancari creditori ipotecari, cui si riferisce la pretesa della [OSCURATO:SOCIETA], avrebbero agito tutti in buona fede - come illustrato dinnanzi al giudice dell'esecuzione adito - rispetto alla accertata lottizzazione, posto che rispetto al rilascio dei mutui le condotte lottizzatorie sarebbero intervenute solo successivamente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso il principio, già stabilito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, per cui l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di credito, garantito a favore di terzi, sulle cose che ne sono oggetto, quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole (Sez.

U, n. 9 del 28/04/1999 Rv. 213511 - 01).

Tale principio ha trovato riscontri ed elaborazioni, sia legislative che giurisprudenziali, con particolare riferimento ai procedimenti di prevenzione, per cui la formulata richiesta di applicazione, in via analogica, della disciplina per l'ammissione allo stato passivo - ex art. 58 comma 2 del Dlgs. del 6 settembre 2011 n. 159, come richiamato dall'art. 1 comma 199 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 - di un credito ipotecario iscritto su un immobile oggetto di intervenuta confisca per lottizzazione, impone, in via preliminare, ai fini della valutazione di ammissibilità della istanza medesima, la idonea rappresentazione da parte dell'interessato, quale terzo creditore di buona fede, di aver ignorato in tale qualità il nesso strumentale tra il credito e l'attività illecita per la quale è disposta confisca, così assumendo rilevanza l'assenza di collusioni o compartecipazioni e9( la sussistenza di un errore scusabile in ordine alla situazione apparente del debitore, in modo che il convincimento del creditore possa dirsi incolpevole e fondato su un ragionevole affidamento (tanto è desunnibile dai principi dettati in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'ammissione del credito garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro, su un bene sottoposto a confisca, come stabilito, tra le altre, con sentenze di questa Suprema Corte, Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017 Rv. 270028 - 01; Sez. 5, n. 46711 del 03/10/2016 Cc. (dep. 08/11/2016 ) Rv. 268418 - 01).

1.1. Con particolare riferimento alle elaborazioni giurisprudenziali formulate poi, con riguardo alla ricostruzione della posizione del terzo di buona fede, a fini preclusivi rispetto alla confisca di terreni abusivamente lottizzati, assume specifico rilievo il principio per cui, in tema di reati edilizi, la condizione di buona fede, che nel caso di accertamento del reato di lottizzazione abusiva preclude la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite nei confronti del terzo acquirente di tali beni, presuppone non solo che questi abbia partecipato inconsapevolmente all'operazione illecita e che, quindi, non sia concorrente nel reato, ma anche che abbia gestito la propria attività contrattuale e precontrattuale assumendo le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento agli strumenti urbanistici, dovendosi anche tenere conto, sotto questo profilo, del comportamento della pubblica amministrazione (Sez. 3, n. 36310 del 05/07/2019 Cc. (dep. 21/08/2019 ) Rv. 277346 - 01).

1.2. In altri termini, è onere del terzo che rivendica il credito e la sua tutela rispetto al provvedimento di confisca in materia di lottizzazione, rappresentare la sussistenza della sua buona fede rispetto al credito insorto e rivendicato.

Prospettazione che passa attraverso l'allegazione di una gestione contrattuale e precontrattuale svolta assumendo le necessarie informazioni sulla sussistenza di uno, o più titoli abilitativi ove necessari, e sulla compatibilità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed alla eventuale disciplina di vincolo.

2. Tanto non ricorre nel caso di specie, in cui la ricorrente si è limitata a sostenere che gli istituti bancari creditori ipotecari, cui si riferisce la pretesa della 3 ey [OSCURATO:SOCIETA], avrebbero agito tutti in buona fede rispetto alla accertata lottizzazione, posto che rispetto al rilascio dei mutui le condotte lottizzatorie sarebbero intervenute solo successivamente.

Affermazione questa assolutamente indistinta e poco perspicua, rispetto al tema involgente il sorgere di un finanziamento bancario, e quindi di un credito corrispondente, rilasciato espressamente da una parte e utilizzato dall'altra, per la realizzazione di un intervento edilizio integrante una lottizzazione, poi risultata abusiva e tale da giustificare l'applicata confisca.

Tanto più che, alla luce delle conformi sentenze di condanna, emerge un intervento edificatorio in contrasto con la disciplina urbanistica e gli strumenti urbanistici esistenti all'epoca dei fatti, cosicchè è insufficiente, anche rispetto alla vicenda processuale concreta, ai fini della prospettazione della rivendicata buona fede, il mero richiamo alla anteriorità, rispetto alla lottizzazione materiale poi realizzata, del finanziamento rilasciato; essendo, piuttosto, necessario, rappresentare la sussistenza di una condotta diligente nella valutazione della fattibilità degli interventi finanziati rispetto alle regole vigenti ed ai titoli disponibili.

La genericità sul punto in questione del motivo proposto, assorbe e rende pleonastico l'esame degli altri rilievi critici.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 09/02/2022. ...I Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL avverso la ordinanza del 21/09/2021 del tribunale di Siena; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Síena, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA], quale terzo interessato che presentava istanza di ammissione allo stato passivo - ex art. 58 comma 2 del DIgs. del 6 settembre 2011 n. 159, come richiamato dall'art. 1 comma 199 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 - di un credito ipotecario iscritto su un immobile oggetto di intervenuta confisca per lottizzazione, e conseguente ad intervenuta concessione di mutuo bancario, rigettava l'istanza. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata della corte di appello, propone ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] per questo ricorso, mediante il proprio difensore, con un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Si contesta l'esclusione, da parte del tribunale di Siena, della applicazione in via analogica, rispetto alla richiesta formulata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], della disciplina prevista per i reati con provento da attività mafiosa o relativi a procedimenti di prevenzione. Si osserva come la disciplina introdotta dal Legislatore con il cd. "codice Antimafia", con riguardo alla previsione di una procedura di "ammissione del credito" da parte del giudice penale quale organo dell'esecuzione, è condivisibile siccome a tutela del creditore ipotecario rispetto al suo interesse a promuovere un'azione esecutiva sull'immobile di riferimento. E si rileva che a sostegno della richiesta applicazione in via analogica militerebbe un principio emergente sia da pronunzie giurisprudenziali, a partire dalla sentenza delle SS.UU. n. 9 del 28 aprile 1999, sia dagli interventi legislativi, attuativi del predetto principio, dettati a tutela del terzo creditore, formulati con riguardo ai settori della confisca di prevenzione ( Dlgs. n. 159 del 2011) della confisca estesa penale e di quella relativa ai procedimenti per reati di cui all'art. 51 bis cod. proc. pen. (L. n. 356 del 1992 , art. 12 sexies e smi). Principio che esprime esigenze di contemperamento tra interventi ablativi della Autorità e la tutela del terzo di buona fede. Si aggiunge, con riguardo al caso concreto, che gli istituti bancari creditori ipotecari, cui si riferisce la pretesa della [OSCURATO:SOCIETA], avrebbero agito tutti in buona fede - come illustrato dinnanzi al giudice dell'esecuzione adito - rispetto alla accertata lottizzazione, posto che rispetto al rilascio dei mutui le condotte lottizzatorie sarebbero intervenute solo successivamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso il principio, già stabilito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, per cui l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di credito, garantito a favore di terzi, sulle cose che ne sono oggetto, quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999 Rv. 213511 - 01). Tale principio ha trovato riscontri ed elaborazioni, sia legislative che giurisprudenziali, con particolare riferimento ai procedimenti di prevenzione, per cui la formulata richiesta di applicazione, in via analogica, della disciplina per l'ammissione allo stato passivo - ex art. 58 comma 2 del Dlgs. del 6 settembre 2011 n. 159, come richiamato dall'art. 1 comma 199 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 - di un credito ipotecario iscritto su un immobile oggetto di intervenuta confisca per lottizzazione, impone, in via preliminare, ai fini della valutazione di ammissibilità della istanza medesima, la idonea rappresentazione da parte dell'interessato, quale terzo creditore di buona fede, di aver ignorato in tale qualità il nesso strumentale tra il credito e l'attività illecita per la quale è disposta confisca, così assumendo rilevanza l'assenza di collusioni o compartecipazioni e9( la sussistenza di un errore scusabile in ordine alla situazione apparente del debitore, in modo che il convincimento del creditore possa dirsi incolpevole e fondato su un ragionevole affidamento (tanto è desunnibile dai principi dettati in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'ammissione del credito garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro, su un bene sottoposto a confisca, come stabilito, tra le altre, con sentenze di questa Suprema Corte, Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017 Rv. 270028 - 01; Sez. 5, n. 46711 del 03/10/2016 Cc. (dep. 08/11/2016 ) Rv. 268418 - 01). 1.1. Con particolare riferimento alle elaborazioni giurisprudenziali formulate poi, con riguardo alla ricostruzione della posizione del terzo di buona fede, a fini preclusivi rispetto alla confisca di terreni abusivamente lottizzati, assume specifico rilievo il principio per cui, in tema di reati edilizi, la condizione di buona fede, che nel caso di accertamento del reato di lottizzazione abusiva preclude la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite nei confronti del terzo acquirente di tali beni, presuppone non solo che questi abbia partecipato inconsapevolmente all'operazione illecita e che, quindi, non sia concorrente nel reato, ma anche che abbia gestito la propria attività contrattuale e precontrattuale assumendo le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento agli strumenti urbanistici, dovendosi anche tenere conto, sotto questo profilo, del comportamento della pubblica amministrazione (Sez. 3, n. 36310 del 05/07/2019 Cc. (dep. 21/08/2019 ) Rv. 277346 - 01). 1.2. In altri termini, è onere del terzo che rivendica il credito e la sua tutela rispetto al provvedimento di confisca in materia di lottizzazione, rappresentare la sussistenza della sua buona fede rispetto al credito insorto e rivendicato. Prospettazione che passa attraverso l'allegazione di una gestione contrattuale e precontrattuale svolta assumendo le necessarie informazioni sulla sussistenza di uno, o più titoli abilitativi ove necessari, e sulla compatibilità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed alla eventuale disciplina di vincolo. 2. Tanto non ricorre nel caso di specie, in cui la ricorrente si è limitata a sostenere che gli istituti bancari creditori ipotecari, cui si riferisce la pretesa della 3 ey [OSCURATO:SOCIETA], avrebbero agito tutti in buona fede rispetto alla accertata lottizzazione, posto che rispetto al rilascio dei mutui le condotte lottizzatorie sarebbero intervenute solo successivamente. Affermazione questa assolutamente indistinta e poco perspicua, rispetto al tema involgente il sorgere di un finanziamento bancario, e quindi di un credito corrispondente, rilasciato espressamente da una parte e utilizzato dall'altra, per la realizzazione di un intervento edilizio integrante una lottizzazione, poi risultata abusiva e tale da giustificare l'applicata confisca. Tanto più che, alla luce delle conformi sentenze di condanna, emerge un intervento edificatorio in contrasto con la disciplina urbanistica e gli strumenti urbanistici esistenti all'epoca dei fatti, cosicchè è insufficiente, anche rispetto alla vicenda processuale concreta, ai fini della prospettazione della rivendicata buona fede, il mero richiamo alla anteriorità, rispetto alla lottizzazione materiale poi realizzata, del finanziamento rilasciato; essendo, piuttosto, necessario, rappresentare la sussistenza di una condotta diligente nella valutazione della fattibilità degli interventi finanziati rispetto alle regole vigenti ed ai titoli disponibili. La genericità sul punto in questione del motivo proposto, assorbe e rende pleonastico l'esame degli altri rilievi critici. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/02/2022. ...I Consigliere
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