CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14884/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inistrative ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24553/2019) proposto da: Comune di TORTONA ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, come da delibera di Giunta comunale n. 121 del 30 luglio 2019, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Tortona presso la casa municipale; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo amministratore pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1196/2019, pubblicata il 15 luglio 2019, notificata il 16 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con determinazione n. 59/2016 il Comune di Tortona ingiungeva al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della sanzione amministrativa di euro 6.000,00 per la condotta di scarico abusivo di acque reflue al di fuori della rete fognaria. 2.- All'esito, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Alessandria, eccependo l'intervenuta prescrizione dell'illecito e comunque invocando l'insussistenza della condotta contestata. Il Comune di Tortona resisteva all'opposizione, chiedendo che l'ordinanza-ingiunzione fosse confermata. Il Tribunale adito, con sentenza n. 879 del 4 ottobre 2017, respingeva l'opposizione. 3.- Sul gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello interposto e, per l'effetto, accertava che il [OSCURATO:PERSONA] nulla doveva a titolo di sanzione per l'illecito amministrativo contestato, poiché esso non era stato integrato in tutti i suoi presupposti costitutivi. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava: a) che, all'epoca del rilascio della licenza di abitabilità, nell'anno 1962, vi era un tratto della rete fognaria pubblica effettivamente funzionante, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] convogliava gli scarichi reflui e che, a sua volta, scaricava in una roggia; b) che nell'anno 1980, nell'ambito di lavori di rinnovazione della rete fognaria comunale, era realizzato un nuovo tratto fognario in sostituzione e accanto a quello preesistente, che era mantenuto come scaricatore per troppopieno; c) che nell'anno 2012, all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti in altro contenzioso civile, il [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto alla formazione dello scarico attualmente fruito; d) che, per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale Piemonte n. 13/1990, lo scarico era divenuto irregolare, a causa dell'intervento realizzato nel 1980; e) che non vi erano elementi per ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole delle radicali modifiche apportate dal Comune nel tratto fognario interessato. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il Comune di Tortona. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4.- Il ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., in data 7 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità, in quanto tardiva, della memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Considerato il giorno festivo di scadenza (ossia domenica 6 marzo 2022), detta memoria, infatti, nel rispetto del termine stabilito di dieci giorni, che si computa a ritroso rispetto alla fissata adunanza camerale non partecipata del 16 marzo 2022, avrebbe dovuto essere depositata entro il termine di venerdì 4 marzo 2022, quale dies ad quem individuato dal giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, allo scopo di garantire l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7068 del 12/03/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014). Ne consegue che le argomentazioni articolate in tale memoria non possono essere utilizzate per la decisione. 2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., per non avere dichiarato la sentenza impugnata l'inammissibilità dell'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, la parte istante deduce che, a fronte della riproposizione delle medesime doglianze già esaminate dalla sentenza di prime cure, senza che fossero addotti motivi che potessero far presagire una modifica dell'orientamento giurisprudenziale recepito dal Tribunale di Alessandria, l'appello non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto, sicché avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi delle norme processuali richiamate. 2.1.- Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice dell'impugnazione può rendere ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., soltanto ove i motivi di gravame non abbiano ragionevole probabilità di essere accolti; diversamente, non può, in accoglimento degli stessi motivi, emendare il vizio di attività del primo giudice con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., ma deve provvedere sull'appello nelle forme ordinarie (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4784 del 14/02/2022), come è accaduto nel caso di specie, atteso che il gravame è stato accolto. Ne consegue che la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, primo comma, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021). 3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 della legge regionale Piemonte n. 13/1990, per avere la Corte territoriale escluso che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto attivarsi per regolarizzare lo scarico. In particolare, ad avviso del ricorrente, la pronuncia della Corte di merito sarebbe incorsa nel travisamento delle norme indicate, nella parte in cui avrebbe negato l'infrazione in conseguenza dell'omessa notifica della propria posizione e della mancata presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 13/1990, senza che fosse necessario alcun invito da parte dell'Amministrazione. 3.1.- La censura è priva di pregio. Sul piano oggettivo la sentenza impugnata riconosce nella condotta omissiva del [OSCURATO:PERSONA] gli estremi dell'illecito amministrativo contestato di scarico di acque reflue senza l'autorizzazione prescritta dalla legge, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, del d.lgs. n. 152/2006. E sostiene che, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale Piemonte n. 13/1990, il [OSCURATO:PERSONA] di Tortona avrebbe dovuto presentare domanda di autorizzazione allo scarico in pubbliche fognature esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale legge. Nondimeno, l'integrazione dell'illecito amministrativo è stata esclusa per difetto dell'elemento soggettivo, avendo la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi giuridici e logici, rilevato che: a) fino al 1980 lo scarico era regolare perché effettuato in fognatura pubblica e assentito; b) il [OSCURATO:PERSONA] non aveva consapevolezza delle modifiche radicali apportate dal Comune nel 1980 al tratto fognario che interessava lo scarico e alla sua destinazione d'uso, e quindi delle conseguenze sulla regolarità dello scarico all'esito dell'entrata in vigore della legge regionale Piemonte n. 13/1990; c) nel marzo 2012, non appena aveva avuto notizia dell'irregolarità di tale scarico, all'esito di un contenzioso per risarcimento danni avanzato da un terzo, aveva provveduto a regolarizzare l'allaccio. 4.- Attraverso il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, per avere la Corte territoriale trascurato ogni considerazione della sentenza della Corte d'appello di Torino n. 958/2016, provvedimento non più soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione. In ordine a questo mezzo, la parte istante osserva che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che il decreto di abitabilità rilasciato al [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto attinenza con gli scarichi, come acclarato dalla pronuncia richiamata, sicché avrebbe dovuto considerarsi illecito lo scarico condominiale effettuato sino al marzo 2012. 4.1.- La doglianza è destituita di fondamento. I termini di formulazione della doglianza non integrano un omesso esame di un fatto decisivo, bensì attengono all'asserita insufficiente valutazione di tale fatto, considerato dalla sentenza impugnata, il che esclude la possibilità del sindacato di legittimità. Tanto più che l'affermazione della non attinenza del decreto di abitabilità sugli scarichi costituisce un obiter dictum della pronuncia richiamata. Ad ogni modo tale affermazione verte su un profilo non dirimente per la soluzione della vertenza, posto che la Corte di merito ha escluso la responsabilità per l'illecito amministrativo contestato alla stregua di ulteriori fattori, e non solo in base all'assunto secondo cui, con il rilascio della licenza di abitabilità nel 1962, il Comune avrebbe valutato l'adeguatezza sanitaria dell'immobile. Per contro, la coscienza e volontarietà dell'infrazione, dolosa o colposa, è stata negata in ragione del sopravvenuto mutamento del tratto fognario attuato dal Comune nel 1980. 5.- Il quarto motivo afferisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981, con riferimento all'accertamento contenuto nella sentenza impugnata della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato a conoscenza dell'illegittimità del proprio scarico.In ordine a tale mezzo, il ricorrente sostiene che, per effetto della legge regionale Piemonte n. 13/1990, tutti i titolari di scarichi esistenti avrebbero dovuto notificare la propria posizione, e non già i soli proprietari di scarichi irregolari, con la conseguenza che avrebbe dovuto escludersi l'integrazione di un errore di fatto connotato dal requisito della scusabilità. 5.1.- Il motivo è infondato. E ciò perché l'illecito amministrativo contestato si riferisce non già al generico obbligo dei titolari degli scarichi di notificare la loro posizione all'Ente gestore della pubblica rete fognaria, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale Piemonte n. 13/1990, per effetto dell'entrata in vigore di tale legge, bensì al difetto di autorizzazione, ai sensi del successivo art. 9, con conseguente scarico abusivo di acque reflue al di fuori della rete fognaria. Proprio rispetto alla natura abusiva di tale scarico la Corte territoriale ha ritenuto che difettasse la componente subiettiva dell'illecito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981. Su tale aspetto, infatti, la Corte territoriale ha fornito ampia motivazione circa la ricorrenza di uno stato di ignoranza sulla sussistenza dei presupposti dell'illecito (ossia sull'esistenza di uno scarico abusivo che avrebbe richiesto la presentazione della domanda di autorizzazione per l'allaccio alla nuova rete fognaria) e circa l'incolpevolezza di tale ignoranza, non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6018 del 28/02/2019; Sez. 2, Sentenza n. 720 del 15/01/2018). A fortiori, si rammenta che la valutazione in ordine all'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, costituisce n un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro nei ristretti limiti dell'omesso esame di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4830 del 23/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 8788 del 12/05/2020; Sez. 5, Sentenza n. 23019 del 30/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 20866 del 29/09/2009; Sez. 1, Sentenza n. 20776 del 26/10/2004). 6.- Il ricorso in esame va perciò rigettato con riferimento a tutti i motivi dedotti. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-