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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10276/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Campobasso, in data 10 marzo 2022, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio la condanna, nel resto confermata, emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Larino in data 8 ottobre 2020 in relazione a delitti di furto e di indebito utilizzo di carte di pagamento.

Il ricorso consta di un unico motivo, proposto per violazione di legge, volto a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato, fondata sull'indebita utilizzazione delle dichiarazioni raccolte dagli operanti nel verbale di perquisizione e sequestro.

2. Il ricorso è inammissibile.

Le censure articolate dal ricorrente riguardano un aspetto non decisivo della sentenza impugnata, ossia l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni (asseritamente confessorie) rese agli operanti dal D'Agostino all'atto della scoperta della refurtiva nella sua disponibilità.

Se infatti è vero che la giurisprudenza richiamata in sentenza (Sez. 6, Sentenza n. 36210 del 09/04/2013, Mammoliti, Rv. 257095) è in realtà contraddetta da altra giurisprudenza di segno sostanzialmente difforme (cfr. ad es.

Sez. 3, Sentenza n. 35376 del 24/05/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237404; nonché, in linea di principio, Sez. 5, Sentenza n. 15800 del 19/03/2019, Thiam, Rv. 275630), nondimeno il rimanente compendio probatorio - ossia, in particolare, il monitoraggio visivo degli spostamenti del D'Agostino attraverso le videoriprese e le immagini tratte dalle stesse, nonché le ulteriori circostanze descritte nel verbale di perquisizione e sequestro e nelle deposizioni testimoniali - è tale da offrire, nel suo insieme, una valida prova di resistenza rispetto agli elementi probatori confutati dal ricorrente, in termini tali da consentire di affermare l'irrilevanza delle censure contenute nel ricorso ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato.

In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il delitto di furto di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Campobasso, in data 10 marzo 2022, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio la condanna, nel resto confermata, emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Larino in data 8 ottobre 2020 in relazione a delitti di furto e di indebito utilizzo di carte di pagamento. Il ricorso consta di un unico motivo, proposto per violazione di legge, volto a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato, fondata sull'indebita utilizzazione delle dichiarazioni raccolte dagli operanti nel verbale di perquisizione e sequestro. 2. Il ricorso è inammissibile. Le censure articolate dal ricorrente riguardano un aspetto non decisivo della sentenza impugnata, ossia l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni (asseritamente confessorie) rese agli operanti dal D'Agostino all'atto della scoperta della refurtiva nella sua disponibilità. Se infatti è vero che la giurisprudenza richiamata in sentenza (Sez. 6, Sentenza n. 36210 del 09/04/2013, Mammoliti, Rv. 257095) è in realtà contraddetta da altra giurisprudenza di segno sostanzialmente difforme (cfr. ad es. Sez. 3, Sentenza n. 35376 del 24/05/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237404; nonché, in linea di principio, Sez. 5, Sentenza n. 15800 del 19/03/2019, Thiam, Rv. 275630), nondimeno il rimanente compendio probatorio - ossia, in particolare, il monitoraggio visivo degli spostamenti del D'Agostino attraverso le videoriprese e le immagini tratte dalle stesse, nonché le ulteriori circostanze descritte nel verbale di perquisizione e sequestro e nelle deposizioni testimoniali - è tale da offrire, nel suo insieme, una valida prova di resistenza rispetto agli elementi probatori confutati dal ricorrente, in termini tali da consentire di affermare l'irrilevanza delle censure contenute nel ricorso ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato. In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il delitto di furto di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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