Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 31591/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23997-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002; -intimata - avverso la sentenza n. 9379/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenzadel Tribunale di Roma n. 9379 del 28 maggio 2021 , che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso alcune cartelle di pagamento emesse per infrazioni al codice della strada, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto proposto oltre il termine 30 giorni di cui all’art. 7 d. lgs. n. 150 del2011 dalla data di comunicazione del sollecito di pagamento; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; il primo motivo di ricorso denunziaviolazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di opposizione, riproposto con l’atto di appello, che eccepiva la prescrizione dei crediti vantati deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento; il secondo motivo di ricorso , che denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 7 d. l gs. 150 del 2011 e dell’art. 615 c.p.c., assume l’erroneità della statuizione impugnata per non avere considerato che l’opponente, deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, aveva eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria, sicché la sua domanda non rientrava nell’ambito dei mezzi recuperatori dell’opposizione a sanzione sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150 citato, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., che può essere fatta valere senza termine; il secondo motivo è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, che nell’affermare che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, ha altresì avuto modo di precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all’art. 615 cod. proc. civ., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 c.d.s. e dell’art. 28 legge n. 689 del 1981, assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa o invalidità della notifica del verbale (o, si può aggiungere, della cartella di pagamento ) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al citato art. 7, ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l’effetto che esso è deducibile, senza limitidi tempo, in applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ.; la decisione impugnata, laddove ha implicitamente ritenuto che la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per essere stata proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, precludesse altresì di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione che l’opponente assumeva maturata dopo la formazione del verbale, per omessa notifica delle cartelle, non appare conforme al predetto orientamento .

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra enunciati eprovvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23997-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002; -intimata - avverso la sentenza n. 9379/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenzadel Tribunale di Roma n. 9379 del 28 maggio 2021 , che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso alcune cartelle di pagamento emesse per infrazioni al codice della strada, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto proposto oltre il termine 30 giorni di cui all’art. 7 d. lgs. n. 150 del2011 dalla data di comunicazione del sollecito di pagamento; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; il primo motivo di ricorso denunziaviolazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di opposizione, riproposto con l’atto di appello, che eccepiva la prescrizione dei crediti vantati deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento; il secondo motivo di ricorso , che denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 7 d. l gs. 150 del 2011 e dell’art. 615 c.p.c., assume l’erroneità della statuizione impugnata per non avere considerato che l’opponente, deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, aveva eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria, sicché la sua domanda non rientrava nell’ambito dei mezzi recuperatori dell’opposizione a sanzione sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150 citato, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., che può essere fatta valere senza termine; il secondo motivo è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, che nell’affermare che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, ha altresì avuto modo di precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all’art. 615 cod. proc. civ., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 c.d.s. e dell’art. 28 legge n. 689 del 1981, assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa o invalidità della notifica del verbale (o, si può aggiungere, della cartella di pagamento ) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al citato art. 7, ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l’effetto che esso è deducibile, senza limitidi tempo, in applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ.; la decisione impugnata, laddove ha implicitamente ritenuto che la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per essere stata proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, precludesse altresì di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione che l’opponente assumeva maturata dopo la formazione del verbale, per omessa notifica delle cartelle, non appare conforme al predetto orientamento . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra enunciati eprovvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 31591/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris