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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04750/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SenrE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 4 e 5) e 61 nn. 5 e 2 e 493- ter cod. pen., ha rideterminato la pena loro inflitta con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando: [OSCURATO:PERSONA], cinque motivi, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; - i primi tre motivi, protesi a censurare l'operato dei giudici di merito quanto all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 4 e di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., oltre che riprodurre, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974; Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088; Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 e pagg. 6, 7 e 8 della sentenza impugnata), prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto interamente versate in fatto; - il quarto motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata [vedasi pag. 6 della sentenza impugnata] in punto di conferma dell'applicazione all'imputata della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argonnentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - il quinto motivo non è consentito ed è manifestamente infondato, posto che non può essere sindacata in questa sede la rideterminazione della pena siccome operata dal giudice di appello, essendosi proceduto ad essa in maniera non arbitraria, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., come passati in rassegna in motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), e che l'art. 69, comma 4, cod. pen. stabilisce un divieto assoluto di considerare prevalenti eventuali circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., ritenuta sussistente nel caso di specie; - che il proposto motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce la motivazione apparente della quale sarebbe corredata la loro dichiarazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall'assenza di critiche argomentate alle ragioni ostese a sostegno delle statuizioni impugnate, e contraddistinte da assertive affermazioni prive di qualsivoglia aggancio alla concretezza della regiudicanda; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SenrE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 4 e 5) e 61 nn. 5 e 2 e 493- ter cod. pen., ha rideterminato la pena loro inflitta con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando: [OSCURATO:PERSONA], cinque motivi, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; - i primi tre motivi, protesi a censurare l'operato dei giudici di merito quanto all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 4 e di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., oltre che riprodurre, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974; Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 e pagg. 6, 7 e 8 della sentenza impugnata), prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto interamente versate in fatto; - il quarto motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata [vedasi pag. 6 della sentenza impugnata] in punto di conferma dell'applicazione all'imputata della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argonnentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - il quinto motivo non è consentito ed è manifestamente infondato, posto che non può essere sindacata in questa sede la rideterminazione della pena siccome operata dal giudice di appello, essendosi proceduto ad essa in maniera non arbitraria, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., come passati in rassegna in motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), e che l'art. 69, comma 4, cod. pen. stabilisce un divieto assoluto di considerare prevalenti eventuali circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., ritenuta sussistente nel caso di specie; - che il proposto motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce la motivazione apparente della quale sarebbe corredata la loro dichiarazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall'assenza di critiche argomentate alle ragioni ostese a sostegno delle statuizioni impugnate, e contraddistinte da assertive affermazioni prive di qualsivoglia aggancio alla concretezza della regiudicanda; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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