CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21668/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO sul ricorso iscritto al n. 36625/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, vidiLiegi, n. 58, presso lo studio di questultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura gEnerale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionde della Calabria sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 2961/7/17, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. 806010102065-2006 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 135; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 1:19 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaretoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2C18, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'ari:, 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. Eì del dl. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma 43 /0,7,22 i - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]