CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 33979/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23119-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e defeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA 2021 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; 629 - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 500/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 58. R.G. 23119/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua domanda di protezione, proponeva domanda innanzi al Tribunale di Cagliari, chiedendo il riconoscimento della protezione c.d. sussidiaria e, in subordine, di quella umanitaria. A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale che l'unico lavoro che aveva trovato in Bangladesh era quello di manovale e che con quello che guadagnava non era in grado di provvedere alla famiglia, così che l'unica soluzione era stata quella di emigrare e venire in Italia. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La pronuncia è stata impugnata innanzi alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 10 giugno 2019, n. 500, ha rigettato il gravame. Avverso la decisione della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in un unico motivo che contesta la mancata concessione della protezione umanitaria: la Corte d'appello avrebbe omesso di verificare non solo la sussistenza dell'obbligo costituzionale o internazionale di fornire protezione a persone che fuggono da paesi nei quali vi sono sconvolgimenti sociali tali da impedire una vita senza pericoli per la propria incolumità, ma soprattutto l'avvenuta integrazione del ricorrente in Italia. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha considerato le condizioni di indigenza del ricorrente e del paese di provenienza, ma le ha ritenute inidonee al riconoscimento della protezione umanitaria alla luce della non "effettiva" integrazione in Italia considerata la sua situazione lavorativa Il ricorrente - ha affermato la Corte d'appello— sì lavora, ma percepisce una retribuzione di 500/600 euro mensili (v. pp.12 e 6 della sentenza impugnata), non idonea ad assicurargli le risorse per una vita dignitosa. Con la conseguenza che la Corte ha escluso che il ricorrente abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, condizione per "l'esercizio della valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" (Cass. 4455/2018). II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. 1 C ANCELLS:0;1, [OSCURATO:PERSONA].1509,1;510 1