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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04873/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 248/2020 emessa in data 22.01.2020, la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza emessa in data 23.10.2009 dal Tribunale di Mantova - con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 582, 583 comma 2 n. 1 c.p., per aver cagionato lesioni personali gravissime a [OSCURATO:PERSONA], consistite in lussazione c6-c7, ernia post traumatica, con compressione midollare ed alterazione del segnale midollare, dovute ad una sollecitazione abnorme ed improvvisa della colonna vertebrale.

2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], esponendo quale unico motivo di censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata; invero, la Corte territoriale, pur dando atto alla pg.6, ai punti 3 e 4, della sussistenza di ipotesi alternative non ha vagliato e spiegato perché esse debbano cedere il passo a quella ritenuta più accreditabile e, dunque, la responsabilità dell'imputato resta affidata ad un accertamento non sufficientemente chiaro, come evidenziato nella stessa sentenza impugnata; in tale contesto risulta violato il principio di cui all'art. 533 c.p.p., in forza del quale occorre che la responsabilità penale sia affermata oltre ogni ragionevole dubbio, alla luce della implausibilità di qualsiasi altro decorso fattuale alternativo, laddove, in ragione della riconosciuta non sufficiente chiarezza dell'accertamento è mancata la possibilità di escludere che le lesioni riportate dalla persona offesa siano state cagionate non dalla caduta a terra del Santello, ma dalla caduta del [OSCURATO:PERSONA] sul corpo del Santello ed è mancata la possibilità di escludere che tale caduta sia da ricondurre all'azione posta in essere dalla stessa persona offesa. 2.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3.Con note scritte ex art. 23 D.L. n. 137/2020 il ricorrente, controdeducendo alle conclusioni del P.G. e ribadendo ulteriormente quanto illustrato in ricorso, ha evidenziato altresì l'intervenuta prescrizione del reato per effetto della rettifica della data di commesso reato al 5.1.2006, come da correzione di errore materiale con provvedimento del 9.6.2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato.

1. Va premesso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la declaratoria d'estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Invero, nella fattispecie in esame, pur tenendo conto della data del commesso reato, riconducibile al 5.1.2006 (e non già al 5.12.2006), come da provvedimento di correzione della Corte d'appello del 9.6.2020, il reato in contestazione risulta essersi prescritto alla data dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] compreso il periodo di 34 gg. di sospensione, dunque successivamente alla sentenza impugnata.

Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, l secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr. per tutte Sez. 2, n. 28848 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463).

2. Nel merito, si osserva che nessun vizio risulta ravvisabile nella sentenza impugnata, che ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di lesioni personali gravissime in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre ogni ragionevole dubbio.

Va innanzitutto evidenziato che la Corte territoriale, sebbene a pag. 6 ai punti 3 e 4 rilevi, come dedotto dal ricorrente, che "3. non appare raggiunto un accertamento sufficientemente chiaro ordine al fatto se la caduta dell'imputato sulla p.o. sia avvenuta subito dopo l'urlo di dolore espresso dalla p.o cadendo o se tale urlo di dolore sia stato espresso dalla p.o. quando l'imputato gli è rovinato sopra;

4. non appare raggiunto un accertamento sufficientemente chiaro ordine al fatto se cadendo la p.o. ha fatto cadere sopra di lui, l'imputato colpendolo con le sue gambe nel cadere, o se lo ha fatto cadere sopra di avvinghiandogli volutamente le gambe con le proprie mentre era a terra immediatamente dopo la sua caduta dovuta alla spinta subita dall'imputato", tuttavia, la medesima Corte territoriale ha richiamato nel prosieguo i risultati raggiunti nel primo grado di giudizio, condividendoli ed evidenziando l'idoneità di essi a confermare la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato.

2.1. Il primo giudice non ha posto in termini dubitativi le emergenze acquisite, avendo in conclusione individuato esattamente la dinamica dei fatti (tenuto conto in particolare del tipo di movimento che il collo del Santello avrebbe dovuto effettuare per provocare quelle lesioni), sulla base di quanto riferito dal teste Rizzati, ritenuto maggiormente attendibile, siccome amico di entrambe le parti.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA], stando in piedi di fronte al Santello, evidentemente adirato per l'aggressione poco prima avvenuta ai danni del padre, spingeva quest'ultimo facendolo cadere all'indietro e per effetto della caduta il corpo del Santello (dal collo in giù) effettuava il movimento di salita verso l'alto e la repentina caduta su un lato descritto dal dr.

Mauro, provocando alla p.o. le gravissime lesioni oggetto di giudizio.

Inoltre il primo giudice evidenziava come il Santello avesse immediatamente emesso il grido di dolore e dopo che il suo corpo era ricaduto al suolo agganciava con le proprie gambe quelle del [OSCURATO:PERSONA], facendoselo cadere addosso.

In base alle evidenziate risultanze, il primo giudice concludeva nel senso che le gravissime lesioni patite dal Santello fossero eziologicamente riconducibili proprio alla spinta volontariamente assestategli dall'imputato ed alla conseguente caduta all'indietro della p.o..

2.2. Tale ricostruzione, priva di elementi di illogicità e coerente nello snodo argomentativo, come evidenziato, è stata in sostanza condivisa dalla Corte territoriale, laddove a pg. 6 ha evidenziato che "quanto accertato nel giudizio di primo grado risulta idoneo e sufficiente a confermare la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato contestatogli in imputazione", sicchè alcun percorso fattuale alternativo, neppure in sede di appello, è stato considerato, tale da legittimare dubbi sulla riconducibilità alla spinta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] al Santello delle gravissime lesioni personali da quest'ultimo patite.

2.3. Inoltre, sotto il profilo psicologico, la Corte territoriale, senza incorrere in vizi, ha evidenziato come risulti del tutto plausibile che l'imputato non avesse con la sua spinta intenzione di procurare lesioni personali gravissime alla p.o., ma è al tempo stesso evidente che per le condizioni di ebrezza alcolica in cui versava la p.o. fosse ragionevolmente ipotizzabile che una spinta del tipo di quella realizzata dall'imputato potesse comportare una caduta rovinosa della vittima, con conseguenti lesioni personali, difficilmente calcolabili nella relativa gravità dall'autore di tale spinta (come infatti avvenuto), circostanza questa implicante la sussistenza del dolo eventuale.

In proposito, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima (Sez. 6, n. 7389 del 24/01/2014 Rv. 258803).

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente sa Pe/[OSCURATO:PERSONA] B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 248/2020 emessa in data 22.01.2020, la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza emessa in data 23.10.2009 dal Tribunale di Mantova - con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 582, 583 comma 2 n. 1 c.p., per aver cagionato lesioni personali gravissime a [OSCURATO:PERSONA], consistite in lussazione c6-c7, ernia post traumatica, con compressione midollare ed alterazione del segnale midollare, dovute ad una sollecitazione abnorme ed improvvisa della colonna vertebrale. 2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], esponendo quale unico motivo di censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata; invero, la Corte territoriale, pur dando atto alla pg.6, ai punti 3 e 4, della sussistenza di ipotesi alternative non ha vagliato e spiegato perché esse debbano cedere il passo a quella ritenuta più accreditabile e, dunque, la responsabilità dell'imputato resta affidata ad un accertamento non sufficientemente chiaro, come evidenziato nella stessa sentenza impugnata; in tale contesto risulta violato il principio di cui all'art. 533 c.p.p., in forza del quale occorre che la responsabilità penale sia affermata oltre ogni ragionevole dubbio, alla luce della implausibilità di qualsiasi altro decorso fattuale alternativo, laddove, in ragione della riconosciuta non sufficiente chiarezza dell'accertamento è mancata la possibilità di escludere che le lesioni riportate dalla persona offesa siano state cagionate non dalla caduta a terra del Santello, ma dalla caduta del [OSCURATO:PERSONA] sul corpo del Santello ed è mancata la possibilità di escludere che tale caduta sia da ricondurre all'azione posta in essere dalla stessa persona offesa. 2.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3.Con note scritte ex art. 23 D.L. n. 137/2020 il ricorrente, controdeducendo alle conclusioni del P.G. e ribadendo ulteriormente quanto illustrato in ricorso, ha evidenziato altresì l'intervenuta prescrizione del reato per effetto della rettifica della data di commesso reato al 5.1.2006, come da correzione di errore materiale con provvedimento del 9.6.2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato. 1. Va premesso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la declaratoria d'estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata. Invero, nella fattispecie in esame, pur tenendo conto della data del commesso reato, riconducibile al 5.1.2006 (e non già al 5.12.2006), come da provvedimento di correzione della Corte d'appello del 9.6.2020, il reato in contestazione risulta essersi prescritto alla data dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] compreso il periodo di 34 gg. di sospensione, dunque successivamente alla sentenza impugnata. Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, l secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr. per tutte Sez. 2, n. 28848 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463). 2. Nel merito, si osserva che nessun vizio risulta ravvisabile nella sentenza impugnata, che ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di lesioni personali gravissime in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre ogni ragionevole dubbio. Va innanzitutto evidenziato che la Corte territoriale, sebbene a pag. 6 ai punti 3 e 4 rilevi, come dedotto dal ricorrente, che "3. non appare raggiunto un accertamento sufficientemente chiaro ordine al fatto se la caduta dell'imputato sulla p.o. sia avvenuta subito dopo l'urlo di dolore espresso dalla p.o cadendo o se tale urlo di dolore sia stato espresso dalla p.o. quando l'imputato gli è rovinato sopra; 4. non appare raggiunto un accertamento sufficientemente chiaro ordine al fatto se cadendo la p.o. ha fatto cadere sopra di lui, l'imputato colpendolo con le sue gambe nel cadere, o se lo ha fatto cadere sopra di avvinghiandogli volutamente le gambe con le proprie mentre era a terra immediatamente dopo la sua caduta dovuta alla spinta subita dall'imputato", tuttavia, la medesima Corte territoriale ha richiamato nel prosieguo i risultati raggiunti nel primo grado di giudizio, condividendoli ed evidenziando l'idoneità di essi a confermare la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato. 2.1. Il primo giudice non ha posto in termini dubitativi le emergenze acquisite, avendo in conclusione individuato esattamente la dinamica dei fatti (tenuto conto in particolare del tipo di movimento che il collo del Santello avrebbe dovuto effettuare per provocare quelle lesioni), sulla base di quanto riferito dal teste Rizzati, ritenuto maggiormente attendibile, siccome amico di entrambe le parti. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA], stando in piedi di fronte al Santello, evidentemente adirato per l'aggressione poco prima avvenuta ai danni del padre, spingeva quest'ultimo facendolo cadere all'indietro e per effetto della caduta il corpo del Santello (dal collo in giù) effettuava il movimento di salita verso l'alto e la repentina caduta su un lato descritto dal dr. Mauro, provocando alla p.o. le gravissime lesioni oggetto di giudizio. Inoltre il primo giudice evidenziava come il Santello avesse immediatamente emesso il grido di dolore e dopo che il suo corpo era ricaduto al suolo agganciava con le proprie gambe quelle del [OSCURATO:PERSONA], facendoselo cadere addosso. In base alle evidenziate risultanze, il primo giudice concludeva nel senso che le gravissime lesioni patite dal Santello fossero eziologicamente riconducibili proprio alla spinta volontariamente assestategli dall'imputato ed alla conseguente caduta all'indietro della p.o.. 2.2. Tale ricostruzione, priva di elementi di illogicità e coerente nello snodo argomentativo, come evidenziato, è stata in sostanza condivisa dalla Corte territoriale, laddove a pg. 6 ha evidenziato che "quanto accertato nel giudizio di primo grado risulta idoneo e sufficiente a confermare la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato contestatogli in imputazione", sicchè alcun percorso fattuale alternativo, neppure in sede di appello, è stato considerato, tale da legittimare dubbi sulla riconducibilità alla spinta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] al Santello delle gravissime lesioni personali da quest'ultimo patite. 2.3. Inoltre, sotto il profilo psicologico, la Corte territoriale, senza incorrere in vizi, ha evidenziato come risulti del tutto plausibile che l'imputato non avesse con la sua spinta intenzione di procurare lesioni personali gravissime alla p.o., ma è al tempo stesso evidente che per le condizioni di ebrezza alcolica in cui versava la p.o. fosse ragionevolmente ipotizzabile che una spinta del tipo di quella realizzata dall'imputato potesse comportare una caduta rovinosa della vittima, con conseguenti lesioni personali, difficilmente calcolabili nella relativa gravità dall'autore di tale spinta (come infatti avvenuto), circostanza questa implicante la sussistenza del dolo eventuale. In proposito, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima (Sez. 6, n. 7389 del 24/01/2014 Rv. 258803). 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente sa Pe/[OSCURATO:PERSONA] B
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