CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 41835/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, per i ricorrenti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 19 settembre 2024 la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 11 novembre 2021 dal Tribunale di Foggia con la quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli del reato di estorsione consumata in concorso e condannati alle pene di legge, risultando estinti per intervenuta prescrizione gli ulteriori reati contestati di lesione personale e porto abusivo di strumento atto ad offendere. Agli imputati, in particolare, era stato contestato di avere aggredito le parti offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche con l'uso di un bastone, di aver cagionato loro lesioni personali e di averle minacciate anche di morte intimando loro di abbandonare il terreno che in quel frangente stavano provvedendo ad arare con un trattore. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con unico atto, entrambi gli imputati, per il tramite del loro difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deducevano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione consumata, in luogo dell'ipotesi tentata invocata dai ricorrenti, nonché mancanza di motivazione ovvero motivazione meramente apparente in relazione al medesimo tema. La difesa dei ricorrenti rassegnava, in particolare, che con l'atto di appello aveva chiesto la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di tentata estorsione osservando che all'esito dell'aggressione subita le persone offese non avevano mai perso la disponibilità del fondo, avendovi fatto accesso nuovamente poco dopo, nella stessa giornata, avendo agio di proseguire nelle attività di coltivazione, così che non poteva ritenersi che le medesime avessero subito un danno e che, correlativamente, gli imputati avessero conseguito un profitto ingiusto. Assumeva che a fronte di ciò la Corte d'Appello si era limitata ad affermare che doveva essere "confermato l'inquadramento giuridico del delitto di estorsione consumata" (v. pag. 11 della sentenza impugnata) alla luce di quanto argomentati), con ciò rendendo una motivazione meramente apparente in relazione a tale doglianza, essendo tale passaggio motivazionale intervenuto in relazione alle questioni relative alla prospettata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen. ovvero dell'art. 393 cod. pen., e non anche alla questione relativa alla altrettanto prospettata riqualificazione del fatto ex art.56 cod. pen., in relazione alla quale la Corte territoriale non aveva in alcun modo argomentato.3. In data 26 settembre 2025 la difesa delle parti civili depositava memoria difensiva con la quale chiedeva l'emissione di declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, che assumeva essere teso a una non consentita rivalutazione delle prove assunte; all'udienza dell'8 ottobre 2025 depositava note conclusionali e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. In effetti la Corte d'Appello, nel ricostruire l'accaduto alla luce delle concordi dichiarazioni delle persone offese, ha evidenziato che, in ragione dell'aggressione subita e delle gravi minacce ricevute ad opera degli imputati, le stesse erano state costrette ad allontanarsi dal fondo che nel frangente erano intente a coltivare ("Lui e il [OSCURATO:PERSONA] si erano allontanati con il trattore per evitare il peggio"; v. pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte di merito, in tal modo, ha dato conto del fatto che si era verificato l'evento del reato di estorsione contestato, nella specie consistito nell'allontanamento dal fondo delle persone offese, alle quali, in conseguenza, era stato impedito di procedere alla aratura (a tenore dell'imputazione l'evento del delitto di estorsione consumata contestato viene così rappresentato: "... costringevano le predette persone offese ad allontanarsi dal fondo concesso in affitto al [OSCURATO:PERSONA], impedendogli di procedere alla aratura, così procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno"). Con la descrizione dell'evento del reato (contestato nella forma consumata), che ha ritenuto essersi verificato sulla scorta della prova dichiarativa sopra richiamata, la Corte territoriale ha implicitamente risposto alla doglianza della difesa concernente la pretesa riqualificazione dell'estorsione nella forma tentata, ritenendola infondata. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende; i ricorrenti, infine, devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spese che devono essere liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in comple