CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04762/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 92/RG 24523 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di hashish e cocaina; 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure espresse con mere clausole di stile che non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che alle pagg. 3 e 4 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati escludendo la destinazione all'uso personale e la qualificazione del fatto come di lieve entità valorizzando, anche, ma non solo, il quantitativo, la diversa natura delle sostanze e soprattutto la consumazione del fatto all'interno del carcere; 3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/1