CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 23877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce congiuntamente l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento san2ionatorio; Considerato che la censura relativa all'art. 337 cod. pen. è proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di inosservanza della legge penale, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che la censura relativa alla motivazione della determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifica, in quanto il ricorrente si limita a ribadire i principi che regolano tale operazione da parte del giudice, senza dimostrare l'illogicità delle statuizioni della sentenza impugnata sul punto; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il