CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 49554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 24752/22, la sesta sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale era stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che con l'atto di appello era stato evidenziato che la notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello di Napoli era avvenuta presso il difensore di fiducia piuttosto che al domicilio eletto dall'indagato, ma la Corte di Cassazione aveva commesso un errore di fatto affermando che si trattava di un erronea citazione a giudizio e non di omessa citazione, e quindi si trattava di una nullità relativa e non assoluta. 1.2 Altro errore in cui era incorsa la Corte di Cassazione era la considerazione che la nullità non fosse stata eccepita tempestivamente, quando invece l'eccezione era stata formulata nel primo atto utile, e cioè l'impugnazione della sentenza di appello; la Corte aveva commesso un ulteriore errore di fatto, ritenendo fondato il principio della conoscenza dell'atto sul mero rapporto tra difensore ed imputato, sostenendo che non risultava, né era stata allegata, l'impossibilità per il difensore di mantenere contatti con il proprio assistito, non considerando che l'imputato aveva manifestato la propria volontà chiedendo espressamente la consegna degli atti presso il proprio domicilio; vi era inoltre un errore materiale in quanto in ricorso si era evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] sin dal 22 settembre 2017 aveva provveduto ad eleggere domicilio presso la propria abitazione, mentre la Corte aveva preso in considerazione il verbale di identificazione del 6 luglio 2017, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato domicilio presso lo studio del difensore di fiducia. 1.3 Il difensore lamenta errore di fatto sull'accertamento dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. 1.4 D difensore lamenta errore di fatto in ordine alla mancata motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, visto che la Corte aveva ritenuto inammissibile il motivo di ricorso sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la concessione del beneficio rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice. 1.5 II difensore lamenta errore di fatto sulla mancata sospensione condizionale della pena, avendo la Corte attribuito rilievo alla circostanza che, anche a seguito di estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento conserva valore di precedente, valutabile nel contesto dell'art. 133 cod.pen. ai fini del giudizio di diniego del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01), secondo il quale "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.". Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte, l'errore di fatto denunciato in ricorso, perché sulla circostanza dedotta nel primo motivo, la sentenza impugnata ha risposto al punto 1.1 affermando che la nullità denunciata è a regime intermedio, risolvendo così una questione di diritto su cui non è ammesso il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen.; è stato infatti rilevato che nessuna eccezione era stata sollevata al momento dell'accertamento della costituzione delle parti, e su tale specifico aspetto, il primo motivo di ricorso sostiene che vi sarebbe stato un errore nel ritenere la nullità relativa e non assoluta, errore che quindi è chiaramente "di diritto" e non " di fatto"; Sul punto può comunque essere richiamata la sentenza di questa Sezione 27/09/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277808 - 01) secondo cui "la notifica del decreto di citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti". 1.2 Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, gli stessi sono inammissibili, alla luce della mancanza di tempestiva eccezione; i rimanenti motivi non sono relativi ad errori di fatto, ma costituiscono tutte eccezioni di diritto, in quanto si censurano le argomentazioni contenute nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte (che ha motivato su tutti i punti riproposti con il presente ricorso, per cui non si può parlare di mancanza di motivazione) e si chiede, in sostanza, un quarto giudizio di merito. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento \N. a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso