CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 31818/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza della Corte di appello di Palermo del 26/11/2024;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo haconfermato la pronuncia del 29 giugno 2023 con la quale il Tribunale di Palermoha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto dicui all’art. 216, primo comma, n. 1), regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (d’orain avanti: l.f.) ascrittogli al capo a) della rubrica, e lo ha, per l’effetto,condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alle peneaccessorie come per legge ed al risarcimento dei danni in favore delle costituiteparti civili.L’opzione accusatoria, validata dai giudici di merito, ascrive al [OSCURATO:PERSONA] - legalerappresentante della «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]» dall’epoca di suacostituzione sino alla data di dichiarazione di fallimento - la consumazione di tredistinte condotte distrattive commesse, la prima, attraverso la falsificazione di unverbale di un’assemblea, invero mai convocata, nel corpo del quale risultadeliberata la concessione di un prestito a favore del ricorrente di una somma didenaro per un importo di euro 115.901,69, e, la seconda e la terza, per valoripari rispettivamente a 2.500,00 e 12.800,00 euro, in danno di due soci, MercurioCiaramitaro e [OSCURATO:PERSONA].A fondamento della decisione di condivisione dell’assunto accusatorio, la Corteterritoriale ha evidenziato come l’apparato argomentativo della sentenza di primogrado non potesse dirsi inciso dalle censure difensive veicolate a mezzo dell’attodi appello e tese a contestare l’attendibilità intrinseca del narrato offerto dalleparti offese e, in generale, di tutti i testi escussi («tranne il Belcielo, che avevacondotto le indagini»), indicati quali parti di un complotto ordito ai dannidell’imputato volto a distruggere la stessa struttura societaria.Ha, infatti, formulato un positivo giudizio nei riguardi dell’apporto ricostruttivodalle stesse reso e ritenuto che esso, ove valutato in uno alle ulterioriacquisizioni dibattimentali, conduca a ricostruire, al di là di ogni ragionevoledubbio, le condotte distrattive puntualmente descritte nel capo di imputazione.Ha, ancora, ritenuto provata la sussistenza dell’elemento psicologico propriodel delitto in contestazione, agevolmente ricavabile «dalla stessa condottadell’imputato che ha significativamente pregiudicato il soddisfacimento deicreditori, portando – con le condotte analizzate – la cooperativa al progressivodepauperamento del patrimonio sociale» (pag. 9).Ha, infine, respinto la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio,reputando la pena inflitta congrua ove valutata in uno all’intensità del dolo ed aitratti della personalità dell’imputato, già nel passato condannato per il reato diomesso versamento delle ritenute previdenziali, e ritenendo, in specie, il Cinturaimmeritevole delle invocate attenuanti generiche, stante l’assenza di segni daiquali evincere una sua resipiscenza.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 546, comma 1 lett. e) cod.proc. pen. in relazione all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.Il difensore contesta che la sentenza impugnata è priva di una validamotivazione avendo la Corte territoriale pressoché integralmente attintoall’apparato argomentativo posto a fondamento della sentenza di primo gradocon riguardo alla ricostruzione di tutte e tre le condotte distrattive ascritte alricorrente. Censura che in tal modo il Giudice di secondo grado ha omesso diconfrontarsi con le specifiche doglianze poste a fondamento dell’atto di appello.2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 546, comma 1 lett. e) cod.proc. pen. ed art. 216, primo comma n. 1), l.f.Il difensore contesta che i giudici di merito hanno erroneamente sussuntodue delle condotte nel fuoco della previsione normativa del delitto di bancarottaper distrazione. Evidenzia, infatti, che, secondo le incontroverse risultanzedibattimentali, l’assegno dell’importo di euro 2.500,00 consegnato al ricorrenteda [OSCURATO:PERSONA] era privo dell’indicazione del beneficiario, sicchè deveescludersi che detta somma sia mai entrata nel patrimonio della societàcooperativa poi dichiarata fallita. Considerazioni pressoché sovrapponibili devonoformularsi in relazione alla somma di 12.800,00 euro richiesta dal ricorrente adAlessandro [OSCURATO:PERSONA] (così nell’atto di ricorso: «anche detta somma, a ben vedere,non faceva ingresso nel patrimonio della società cooperativa. E la riprova è dataproprio dalla circostanza, puntualmente riportata a pag. 6 della sentenza…ove sispecifica che tale importo è stato escluso dal passivo fallimentare perché ilbonifico era stato effettuato non alla cooperativa, ma direttamente all’odiernoimputato»).3. Va preliminare evidenziato che il ricorso in esame è stato rigettato daquesta Corte con sentenza n. 29460 del 25 giugno 2025. Detta pronuncia, però,è stata revocata, su ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc. pen., con sentenza n. 10768 del 5 marzo 2026, manifesta apparendo lasussistenza del vizio denunciato, conseguente all’omessa notifica al difensore difiducia nominato dall’imputato del decreto di fissazione udienza, circostanza cheha comportato l’assenza e la mancata partecipazione del predetto difensore algiudizio innanzi la Suprema Corte e la conseguente impossibilità per la parte dirichiedere la trattazione del giudizio in pubblica udienza, e di presenziarvi,ovvero di depositare eventuali conclusioni scritte in esito all’udienza camerale.4. In vista della trattazione della presente udienza, fissata per la trattazionedel giudizio rescissorio, il difensore del [OSCURATO:PERSONA], con memoria difensiva dell’11maggio 2026, dopo aver ribadito le doglianze critiche di cui al ricorso, ha, in viagradata, invocato declaratoria di non doversi procedere perché il reatoaddebitato all’assistito si è estinto per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. La prima delle doglianze che con esso è stata veicolata non apparefondata.Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al qualequesto collegio intende dare continuità, al giudice di appello non è impedito diargomentare anche attraverso un richiamo letterale a passi della motivazionedella sentenza impugnata, allorchè ne abbia apprezzato la puntualità riguardoalla ricostruzione in fatto o ne abbia condiviso le considerazioni espresse in puntodi diritto. Tutto ciò, però, a condizione che dall’apparato argomentativo dellasentenza emerga che la Corte abbia dato corso al necessario serrato confrontocritico con i motivi di gravame (cfr. Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, Amore, Rv.287104 – 01) e con l’ulteriore precisazione che l’obbligo motivazionale sullastessa incombente può ritenersi soddisfatto ove essa abbia fornito una rispostaalle censure costituenti la pietra angolare dell’atto di impugnazione, nonrendendosi, di contro, necessaria una confutazione analitica di quelle deduzionidifensive che non presentino carattere di decisività (così, tra le altre, Sez. 6, n.3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723 – 01).Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur avendo di certo attintoall’apparato argomentativo offerto dal Tribunale in relazione alla compiutaricostruzione delle tre distinte condotte addebitate al [OSCURATO:PERSONA], ha adempiutoall’onere di rendere compiuta motivazione, avendo, in specie, replicato sulmerito, con un incedere cui sono estranei patenti inciampi di natura logica, allededuzioni difensive concernenti sia la prospettata eventualità che l’apporto oraleofferto dai testi abbia costituito il portato di un accordo calunniatorio ai danni delricorrente sia alle contestazioni in ordine alla ricorrenza, in capo al [OSCURATO:PERSONA],dell’elemento soggettivo proprio del delitto contestato.3. Manifestamente infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso con il quale,come evidenziatosi, il difensore del ricorrente ha censurato la decisione dellaCorte territoriale nella parte in cui ha qualificato come condotte distrattiveconsumate ai danni della società cooperativa quelle azioni predatorie che hannoavuto ad oggetto somme di denaro mai entrate nel patrimonio di quest’ultima.Detta opzione interpretativa appare all’evidenza distonica rispetto al consolidatoorientamento interpretativo offerto dalla giurisprudenza di legittimità secondo ilquale la nozione di distrazione di cui all’art. 216 l.f. assume una portataresiduale, tale da ricomprendere al suo interno ogni fatto, diversodall’occultamento, dalla dissimulazione, dalla distruzione e dalla dissipazione, chedetermina la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito o anche il suo mancatoingresso e che ne impedisca la materiale apprensione da parte degli organifallimentari.4. Diversamente da quanto opinato dalla difesa del ricorrente, non risulta,infine, maturata la causa estintiva della prescrizione in relazione al reato per ilquale il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna.Posto il consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di bancarotta,il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza difallimento per l’ipotesi in cui la condotta si sia esaurita anteriormente (nel caso inesame, 27 dicembre 2013), in quanto la declaratoria di fallimento ha natura dielemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità. (cfr.Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Pambianchi, Rv. 284785 - 01), ed avutoriguardo alla sussistenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione, lacausa estintiva del reato sarebbe venuta a maturare solo nella data del 26giugno 2026, in epoca, cioè, successiva alla pronuncia della presente sentenza.5. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.L'avvenuto accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.nella fase rescindente esclude che, rispetto alla fase rescissoria, debbapronunciarsi la condanna del ricorrente alle spese processuali (cfr. Sez. 2, n.8804 del 02/02/2024, Abdoune, Rv. 286007 - 01) P.Q.MDecidendo in sede rescissoria, rigetta il ricorso proposto nell'interesse di CinturaVincenzo avverso la sentenza 26 novembre 2024 della Corte di appello diPalermo.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]